Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2003, n. 4650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4650 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
OGGETTO: Canoni di smaltimento REPUBBLICA ITALIANA + depurazione delle acque reflue ba- tura giuridica - Giudice competente. (30v 10 301 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSA 04 6 5 0 /03 SEZION composta dagli Ill.mí Dott. Rafaele CORONA Presidente di Sezione R.G.N.2061/02. Dott. Giovanni OLLA Presidente di Sezione Dott. LO VITTORIA Consigliere Cron. 10466 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Rep. r Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Ud.
7.11.02. Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: REGIONE CAMPANIA, in persona del presidente I della Giunta Regionale in carica, elettivamente do- miciliato in Roma, Via del Tritone, n. 61, presso gli avy,ti Rocco De Girolamo e Corrado Grande dell'Avvocatura Regionale, che la rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso;
2002 ricorrente 1435 contro 1 CC EN, DEL SO AL, D'AN GI, D'RA AN AO, CI IS E DI SABATO., elettivamente domiciliati in Castellamare di Stabia, Viale Europa, n. 167, pres- so l'avv. Luigi vingiani, che lo rappresenta e di- fende per procura in calce alla copia del ricorso;
resistenti nonché CO.DA.CONS COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PER I DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI SEZIONE DI SALERNO, in persona del presidente avv. Raffaella D'Angelo, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini, n.73, presso l'Ufficio Legale Nazionale unitamente all'avv. Luigi Vingiani, che lo rappresenta e di- fende per procura a margine del controricorso;
controricorrente @ ET TT e A.S.A.M.; intimati avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castella mare di Stabia П. 1179 pubblicata il 30 luglio 2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2002 dal Relatore 2 Cons. Ugo VITRONE;
uditi gli avvocati Corrado Grande e Luigi VINGIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto procu- ratore generale Dott. Domenico IANNELLI che ha con- cluso per l'accoglimento del ricorso con la dichia- razione della giurisdizione delle Commissioni Tri- butarie;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sette atti di citazione ritualmente noti- ficati NZ CC, IS TU, SC LO D'MO, IU D'EL, OS EL Sor- bo, TO LL e TO IA convenivano in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Castella- mare di Stabia la Regione Campania e 1'A.S.A.M. Azienda Speciale Servizi Idrici Integrati per sen- tirli condannare alla restituzione delle somme da ciascuno di essi indebitamente versate a titolo di canone o corrispettivo per il servizio di smalti- mento e depurazione delle acque reflue attraverso D'impianto di "Foce del Sarno". Sosteneva l'attore che tali somme non erano dovute dal momento che il Consiglio Comunale aveva dato atto, con delibera n. 15 del 27 febbraio 1997, che i lavori di completa- mento del predetto impianto erano all'epoca incom- piuti e questo non era mai entrato in esercizio. 3 L'A.S.A.M. contestava la fondatezza della do-- manda e ne chiedeva il rigetto spiegando domanda riconvenzionale nei confronti della Regione Campa- nia per farsi manlevare per tutte le spese sostenu- te in giudizio in caso di soccombenza. La Regione Campania eccepiva preliminarmente l'incompetenza funzionale del giudice adito e la propria carenza di legittimazione passiva chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Nel giudizio spiegava intervento il CO.DA.- CONS. il quale aderiva alle domande proposte da un suo associato e ne chiedeva l'accoglimento. Con sentenza del 26-30 luglio 2001 il Giudice di Pace escludeva la natura tributaria dei canoni di fognatura e depurazione in contestazione e, di- chiarata la propria competenza, accoglieva la do- manda e condannava i convenuti in solido alla re- stituzione in favore degli attori delle somme da essi richieste con gli interessi legali dalle ri- spettive scadenze in base alla considerazione che non potevano pretendersi canoni di utenza per un servizio che non veniva prestato. Contro la sentenza ricorre per cassazione la Regione Campania con un unico motivo illustrato da memoria. Resiste con controricorso illustrato da memo- ria il CO.DA.CONS. Hanno depositato procura per la discussione NZ CC, IS TU, SC LO D'MO, IU D'EL, OS EL OR e TO IA. Non hanno presentato difese TO Cellet- ti e l'A.S.A.M. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno esaminate preliminarmente le eccezioni sollevate dal Co.DA.CONS. il quale sostiene, ri- spettivamente, l'inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa, la viola- zione della normativa in materia di rilascio della procura speciale, la formazione di un giudicato in- plicito sulla giurisdizione e la competenza del giudice ordinario per tutte le domande proposte successivamente al 3 ottobre 2000. 14 NOV. 2002 La prima eccezione non ha fondamento poiché la mancata esposizione dei fatti di causa determina l'inammissibilità del ricorso solo quando dal suo contesto e dai motivi in esso esposti non sia dato intendere e precisare i limiti dell'impugnazione proposta. Ciò non si verifica nella specie in quan- to dall'esame del ricorso si evince chiaramente 5 l'intento della regione Campania di contestare la giurisdizione del giudice di pace sulla base del- l'asserita natura tributaria dei canoni di depura- zione delle acque reflue i quali sarebbero perciò dovuti indipendentemente dall'accertamento dellTav- venuta depurazione delle acque reflue. Nessuna irregolarità poi vizia la procura spe- ciale che risulta rilasciata dal presidente della giunta regionale indicato nominativamente nel con- testo della procura a margine del ricorso e ciò esclude ogni dubbio sull'anteriorità del rilascio della procura speciale e priva di rilevanza la il- leggibilità della sottoscrizione autenticata. Non si è formato poi alcun giudicato implicito sulla giurisdizione in quanto la ricorrente, seppur genericamente, ha impugnato la sentenza del giudice di pace nella sua globalità poiché, come già si è osservato, l'eccepito difetto di giurisdizione è strumentale rispetto all'asserita debenza del cano- ne di depurazione in considerazione della sua natu- ra di prestazione a carattere tributario. Né, poi, può ravvisarsi alcun onere di impugnazione nei con- fronti dell'intervento spiegato dal Co.DA.CONS., il cui mancato esercizio darebbe luogo al giudicato implicito sulla giurisdizione poiché il controri- corrente ha spiegato un mero intervento adesivo di- pendente volto a sostenere la fondatezza della do- manda degli attori, che rivestono la qualità di propri associati, ma non ha proposto alcuna autono ma domanda in giudizio né la sentenza impugnatā ha emesso una pronuncia nei suoi confronti che possa radicare una soccombenza della Regione e, quindi, un onere di impugnazione a suo carico. Anche l'eccezione subordinata secondo cui, quanto meno dal 3 ottobre 2000, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, sarebbe venuto meno il transitorio differimento imposto all'inizio del l'efficacia delle norme del 1998 che affermavano la natura privatistica del corrispettivo dei servizi di fognatura e depurazione è priva di fondamento, poiché la giurisprudenza di questa Corte ha già avu to modo di affermare che le norme emanate nel 2000 hanno avuto unicamente l'effetto di far venir meno per il futuro il differimento del passaggio ad una disciplina unitaria delle diverse componenti del servizio idrico integrato e della corrispondente tariffa senza incidere sulla qualificazione dei rap porti che, come nella specie, si sono formati sulla base della diversa disciplina sostanziale anterior- mente operante (vedi, amplius: SS.UU. 13 giugno 2002, n. 8444). Va infine dichiarata priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n.36, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 Cost. sollevata dal con- - troricorrente nell'ipotesi che dovesse ritenersi la natura tributaria dei canoni in contestazione te- nuto conto del fatto che la questione sottoposta all'esame di queste Sezioni Unite si esaurisce nel l'individuazione del giudice fornito di giurisdi- zione in materia, cui resta devoluta ogni questione circa la debenza di tali canoni pur in assenza di un servizio di depurazione delle acque reflue. Respinte tutte le eccezioni sollevate dal con- troricorrente può passarsi all'esame del ricorso con il quale la Regione Campania censura la senten- za la sentenza del giudice di pace in relazione al- la statuizione relativa all'affermazione della com- petenza in materia del giudice ordinario e ribadi- sce la competenza del giudice tributario sulle con- troversie in materia di canoni di fognatura e di depurazione delle acque reflue facendo riferimento alla recente pronunzia delle Sezioni Unite di que- sta Corte (sent. 20 luglio 2001, n. 9883) la qua le, in una controversia avente il medesimo oggetto, 8 promossa nei confronti di essa Regione da taluni u- tenti e dalla Sezione di Castellamare di Stabia del CODACONS - Coordinamento delle Associazioni a Dife- sa dell'Ambiente e dei Diritti dei Consumatori e degli Utenti, ha ribadito la giurisdizione delle commissioni tributarie rigettando tutte le eccezio- ni preliminari sollevate dai ricorrenti. Tale orientamento merita conferma e deve per- ciò riaffermarsi giurisdizione delle commissioni tributarie anche nella presente controversia senza necessità di ulteriori argomentazioni in aggiunta a quelle già contenute nella motivazione della pre- detta sentenza, confermata da una successiva pro- nuncia (SS.UU. 13 giugno 2001, n. 8444) la quale ha ribadito che il canone per il servizio di depura- zione delle acque reflue integra un tributo comuna- le secondo la disciplina vigente anteriormente al 3 ottobre 2000 - data di entrata in vigore dell'art. 24 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, il quale, abrogando l'art. 62, commi 5 e 6, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ha eliminato per il futuro il transitorio differimento dell'inizio di efficacia dell'art. 31, co. 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha invece qualificato il corrispettivo di detto servizio come quota di tariffa ai sensi 9 degli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, П. 36 e che conseguentemente, la domanda - avente a oggetto la non debenza di detto canone con riferimento ad un periodo compreso nella previgente disciplina spetta alla giurisdizione delle commis- sioni tributarie ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Nella memoria illustrativa la ricorrente ha chiesto precisarsi la portata oggettiva della pro- nuncia affermativa della carenza di giurisdizione del giudice di pace e sostiene che essa dovrebbe comportare la cassazione senza rinvio della pronun- cia impugnata anche con riferimento alla domanda di rimborso proposta dagli attori nei confronti dell'A.S.A.M. ė alla domanda di garanzia proposta da quest'ultima nei confronti di essa ricorrente. L'istanza non merita accoglimento poiché la mancata impugnazione da parte dell'A.S.A.M. della solidale pronunciata nei suoi confronti condanna - come ritenuto in precedenti pronunzie comporta - il passaggio in giudica- rese tra le stesse parti to della statuizione di condanna con il riconosci- mento implicito della giurisdizione del giudice di pace, mentre l'accoglimento dell'impugnazione per carenza di giurisdizione del giudice adito proposta -10 dalla Regione non comporta la caducazione ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., della pronuncia di accoglimento della domanda di garanzia, non ravvi- sandosi alcun rapporto di dipendenza della domanda di garanzia dalla pronuncia di difetto di giurisdi- zione del giudice adito. Né vale il rilievo che la Regione potrebbe co- sì essere chiamata a rimborsare le somme che l'A.S. A.M. dovesse corrispondere all'attore, poiché essa potrà pur sempre ripetere tali importi nel caso in cui il giudice tributario ne affermasse la debenza. Le spese giudiziali restano interamente compen sate tra le parti in considerazione del fatto che detta pronuncia è intervenuta dopo la proposizione del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie, cas- sa senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE My. Vition до ти IL CANCELLIERE C1 Giovanni O mbattista Depositate in Concelleria 27 MAR. 2003 11 E 01 P i