Sentenza 25 febbraio 2014
Massime • 1
Integra "caso analogo" di conflitto di competenza previsto dall'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen., nel quale prevale il "decisum" del giudice del dibattimento, la divergenza tra la decisione del tribunale in composizione monocratica che, investito di un procedimento da decreto di citazione diretta a giudizio per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare (nella specie, riciclaggio), restituisce gli atti al pubblico ministero per la celebrazione di questa, e la decisione del G.U.P. che, ricevuta la conseguente richiesta di rinvio a giudizio, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per la citazione diretta a giudizio, previa riqualificazione del fatto a norma di una delle fattispecie previste dall'art. 550 cod. proc. pen. (nella specie, ricettazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2014, n. 32389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32389 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 25/02/2014
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 635
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - N. 45212/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP TIVOLI;
nei confronti di:
TRIB. TIVOLI SEZ. DISTACCATA PALESTRINA;
con il provvedimento n. 1284/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TIVOLI, del 23/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG Dott. Gialanella Antonio, che ha chiesto:
dichiararsi la competenza del Tribunale collegiale di Tivoli;
annullarsi senza rinvio il provvedimento emesso l'8/10/2013 dal Gup del Tribunale di Tivoli;
trasmettersi gli atti al Gup del Tribunale di Tivoli perché provveda sulla richiesta di rinvio formulata dal PG presso il Tribunale di Tivoli in data 22.5.2013 mediante la celebrazione dell'udienza preliminare.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto recante la data del 16.10.2013, il P.M. presso il Tribunale di Tivoli denunciava al locale Giudice per l'udienza preliminare il conflitto di competenza con il giudice del dibattimento, ai sensi dell'art. 30 c.p.p., esponendo:
- che, in data 20.10.2010, il P.M. aveva emesso decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di RT OV e AG IA, imputati del reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) nel proc. n. 1974/2007 R.G.N.R.;
- che, all'udienza dell'1.3.2011, il Giudice del dibattimento aveva restituito gli atti al P.M., ritenendo che per il reato in questione, di competenza collegiale, dovesse celebrarsi l'udienza preliminare;
- che, all'udienza preliminare del 13.3.2012, il P.M., su "segnalazione" del giudice, aveva modificato l'imputazione, qualificando il fatto come ricettazione e il G.U.P. aveva disposto, di conseguenza, la trasmissione degli atti al P.M. a norma dell'art. 33 sexies c.p.p.;
- che, in data 7.5.2012, il P.M. aveva emesso nuovo decreto di citazione diretta per il reato di ricettazione;
- che, all'udienza del 14.5.2013, il Giudice del dibattimento, ritenuto di qualificare il fatto come riciclaggio per il quale doveva celebrarsi l'udienza preliminare, aveva restituito gli atti al P.M., a norma dell'art. 550 c.p.p., comma 3;
- che il P.M. aveva formulato in data 22.5.2013 richiesta di rinvio a giudizio per il reato di riciclaggio;
- che, con ordinanza emessa ex art. 33 sexies c.p.p. in data 8.10.2013, il G.U.P., ritenendo nuovamente che il fatto dovesse qualificarsi come ricettazione, aveva disposto la restituzione degli atti al P.M. per nuovo decreto di citazione a giudizio.
2. A questo punto, il P.M. procedente, ravvisata un'ipotesi di conflitto negativo di competenza, e rilevata la mancata applicazione della regola di cui all'art. 28 c.p.p., comma 2, sulla prevalenza della decisione del giudice del dibattimento in caso di contrasto con il G.U.P., denunciava conflitto ai sensi dell'art. 30 c.p.p.. 3. In conseguenza di tale denuncia, il G.U.P. del Tribunale di Tivoli, con provvedimento del 23.10.2013, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, i conflitti negativi di competenza, connotati dal contemporaneo rifiuto, da parte di due organi giudiziari, di prendere conoscenza dello stesso procedimento, necessitano dell'adozione di formali provvedimenti con cui due organi confliggenti manifestano la decisione di non provvedere nel merito, sul presupposto della propria incompetenza, reciprocamente indicando l'altro e determinando così la stasi del procedimento, irrisolvibile senza l'intervento della Corte regolatrice.
Ne consegue che, in assenza di provvedimenti declinatori di competenza, le semplici missive di trasmissione, o restituzione, degli atti con l'indicazione della dicitura "per competenza" non sono suscettibili di dar luogo a conflitto, la cui denuncia va pertanto dichiarata inammissibile (Sez. 1, Sentenza n. 16984 del 16/4/2009, confi, comp. in proc. Piscitelli, Rv. 243927; Sez. 1, Sentenza n. 4960 del 12/10/1995, Passaro, Rv. 202673; Sez. 1, Sentenza n. 1858 del 28/4/1992, Confi, comp. Trib. Sorv. Napoli e Perugia in proc. Becchimanzi, Rv. 190522; Sez. 1, Sentenza n. 3257 del 6/7/1992, confi, comp. G.I.P. Trib. Milano e G.I.P. Trib. Ravenna in proc. Mura, Rv. 191594).
2. Premesso quanto sopra, la peculiarità del caso di specie risiede nel fatto che ne' il G.U.P. di Tivoli, ne' il Tribunale della stessa sede si sono rifiutati di provvedere nel merito, sul presupposto della propria incompetenza - sicché non può ravvisarsi un vero e proprio conflitto tra i due giudici - ma entrambi hanno dato luogo a continui rinvii del procedimento nei termini ricordati nella esposizione in fatto, originati dalla diversa qualificazione giuridica attribuita da ciascuno al fatto: riciclaggio, così come originariamente contestato dal P.M. e ritenuto dal Tribunale in composizione monocratica (che, quindi, investito del procedimento con decreto di citazione a giudizio, restituiva ogni volta gli atti al PM, ritenendo che per il reato in questione, di competenza collegiale, dovesse celebrarsi l'udienza preliminare) e ricettazione, così come opinato dal G.U.P. (che, quindi, disponeva, in sede di udienza preliminare, la restituzione degli atti al P.M. per nuovo decreto di citazione a giudizio).
3. Sarebbe venuto, quindi, a configurarsi, a causa delle collidenti definizioni giuridiche dei due giudici, uno dei "casi analoghi" ai conflitti previsti dall'art. 28 c.p.p., comma 2, essendosi determinato un contrasto idoneo a creare una, sostanziale, stasi del procedimento, nel senso di impedirne indefinitivamente, attraverso i continui "rimpalli" descritti, l'approdo alla fase dibattimentale (v., sul tema: Sez. 1, Sentenza n. 46926 dell'11/11/2004, confl., comp. in proc. SO A. e altri, Rv. 230946).
È lo stesso art. 28 c.p.p., comma 2, ult. parte, che, peraltro, enuncia il principio in forza del quale quando il contrasto sorga tra il giudice dell'udienza preliminare e quello del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo.
Le numerose decisioni rese da questa Corte sul tema hanno ribadito che tale disposizione, nel regolare preventivamente il contrasto tra i due giudici attribuendo "ope legis" prevalenza alla decisione del giudice del dibattimento, evita ab origine che possa sussistere conflitto, la cui denuncia, pertanto, va dichiarata inammissibile (Sez. 1, Sentenza n. 6322 del 17/12/2009, dep. 16/2/2010, confi, comp. in proc. CA e altri, Rv. 246821; Sez. 1, Sentenza n. 2790 dell'8/5/1995, confi, comp. G.U.P. Trib. Mil. Roma e Trib. Mil. Roma in proc. Bronzi, Rv. 202098; Sez. 1, Sentenza n. 3099 del 30/4/1997, confl., comp. in proc. Miranda, Rv. 207967; Sez. 3, Sentenza n. 2800 del 9/9/1999, confl., comp. in proc. Da Ponte e altri, Rv. 214522;
Sez. 1, Sentenza n. 3304 del 20/9/1991, confl., comp. in proc. Iadanza, Rv. 188427).
4. In tal senso va, conseguentemente, deciso il presente giudizio, disponendo la trasmissione degli atti, per il corso ulteriore, al G.UP. del Tribunale di Tivoli.
5. Detto Giudice si atterrà al principio enunciato dall'art. 28 c.p.p., comma 2, ult. parte, ribadito da questa Corte, provvedendo sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli in data 26.5.2013 per il reato di riciclaggio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la denuncia di conflitto e dispone trasmettersi gli atti al G.U.P. del Tribunale di Tivoli per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2014