Sentenza 17 dicembre 2009
Massime • 1
La regola dettata dall'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen., secondo la quale in caso di contrasto tra il giudice dell'udienza preliminare e il giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo, si applica anche nel caso in cui il giudice del dibattimento abbia erroneamente disposto la trasmissione degli atti al giudice dell'udienza preliminare perché celebri tale udienza in ordine a un reato per il quale è prevista la citazione diretta a giudizio. (Fattispecie in tema di furto aggravato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2009, n. 6322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6322 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/12/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 3436
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 34854/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GUP TRIBUNALE RAGUSA - CONFLITTO N. IL;
1) TRIBUNALE RAGUSA N. IL;
avverso l'ordinanza n. 189/2007 GIP TRIBUNALE di RAGUSA, del 23/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto dichiararsi la prevalenza del giudice del dibattimento e trasmissione degli atti al Gup del Tribunale di Ragusa. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 23.9.09 il G.U.P. presso il Tribunale di Ragusa ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell'art. 28 c.p.p., comma 1, lett. b), la soluzione del conflitto sorto fra il suo ufficio ed il Tribunale di Ragusa in ordine al procedimento penale a carico di FI SS, imputata del reato di cui agli artt. 110, 624 e 624 bis c.p. e art. 625 c.p., nn. 2 e 5 (furto aggravato, in concorso con altro soggetto rimasto ignoto, della somma di Euro 6.000,00, sottratta a RU US, dopo essersi introdotta nell'abitazione della stessa).
Il Tribunale di Ragusa, con ordinanza del 17.12.08, rilevato che il reato per cui si procedeva era quello di cui all'art. 624 bis c.p., punito con la pena edittale massima della reclusione di anni 6, ha trasmesso gli atti all'ufficio del G.U.P., ritenendo che, in ordine ad esso, andava celebrata l'udienza preliminare.
Secondo il G.U.P. remittente trattavasi invece di reato che prevedeva la citazione diretta, ai sensi dell'art. 550 c.p.p., comma 2, lett. f), essendo stata contestata l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., nn. 2 e 5, si che era illegittima la remissione degli atti al suo ufficio, disposta dal Tribunale.
Il conflitto di competenza sollevato dal G.U.P. del Tribunale di Ragusa nei confronti del Tribunale di Ragusa va risolto in senso favorevole al Tribunale di Ragusa. È vero che tra i reati per i quali il P.M. esercita l'azione penale mediante citazione diretta a giudizio sia compreso, ai sensi dell'art. 550 c.p.p., comma 2, lett. f), è ricompreso quello di fiuto aggravato ex art. 625 c.p.;
tuttavia è da ritenere prevalente nella specie la regola prevista dall'art. 28 c.p.p., comma 2, secondo la quale, in caso di contrasto fra il giudice dell'udienza preliminare ed il giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo. Il conflitto negativo di competenza sollevato dal G.U.P. del Tribunale di Ragusa va pertanto risolto nel senso indicato dal Tribunale di Ragusa, con conseguente obbligo del G.U.P. di Ragusa di procedere all'udienza preliminare nei confronti di FI SS.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Gup del Tribunale di Ragusa e dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010