Sentenza 16 aprile 2009
Massime • 1
È inammissibile la denuncia di un conflitto negativo di competenza in assenza di due provvedimenti declinatori di competenza, non potendo dirsi sufficiente a dar luogo ad una stasi del procedimento, altrimenti irrisolubile, la semplice missiva di trasmissione, o restituzione, degli atti da un ufficio giudiziario ad un altro.
Commentario • 1
- 1. Quando la denuncia di un conflitto negativo di competenza è inammissibileDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 giugno 2021
(Dichiarato insussistente il conflitto) Il fatto Il Presidente del Tribunale di Napoli, Sezione Riesame, restituiva gli atti al Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, “al fine di valutare la propria competenza” in ordine a un ricorso in opposizione, proposto ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso un'ordinanza emessa da detto Giudice per le indagini preliminari in sede di udienza di verifica dei crediti dopo la confisca ai sensi dell'art. 240-bis, cod. pen. Il conflitto di competenza Il Giudice per le indagini preliminari, a sua volta, sollevava conflitto di competenza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. Dopo avere premesso che ricorreva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2009, n. 16984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16984 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/04/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1390
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 007586/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TR SEZ.DIST.PESCIA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIUD.PACE PESCIA - CONFLITTO;
ALTRO del 21/01/2009 TRIB. SEZ. DIST. di PESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Enrico Delehaye, che ha chiesto dichiararsi insussistente il conflitto.
OSSERVA
Con comunicazione via fax in data 13 luglio 2007 la cancelleria del Giudice di Pace di Pescia segnalava che il giudice di pace aveva ritenuto di non essere competente per materia in ordine al reato di lesioni aggravate dai motivi futili per cui LI NI era stato citato dal P.M. a giudizio davanti al suddetto giudice con decreto 26.6.2008 ed aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero..
A seguito di successiva citazione a giudizio dello stesso LI da parte del P.M. davanti al Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Pescia, il giudice monocratico di tale Tribunale dichiarava la propria incompetenza per materia ed ordinava la restituzione degli atti al P.M. che ha denunciato il 21.1.2009 il conflitto di competenza. In conseguenza di tale denuncia il Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Pescia, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
Pur dovendosi rilevare incidentalmente che la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Pescia è erronea poiché, a norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a), la competenza del giudice di pace per il reato di lesioni è limitata alle fattispecie di cui all'art. 582 c.p., comma 2, perseguibili a querela, mentre il reato contestato all'imputato
(art. 582 c.p., con l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 1 per avere agito per motivi futili ) è perseguibile d'ufficio, in quanto ricorre una delle circostanze aggravanti previste dall'art. 585 c.p., (che richiama quelle previste dall'art. 577 c.p.) diverse da quelle attinenti ai rapporti di parentela che conservano la procedibilità a querela di parte, peraltro il conflitto è nella specie insussistente.
Il Pubblico Ministero che lo ha denunciato ha ritenuto che qualsiasi ricusazione di competenza, anche informale, da parte del giudice integri una declaratoria di incompetenza, però non è così in quanto i conflitti di competenza, connotati dal contemporaneo rifiuto di due organi giudiziari di prendere conoscenza dello stesso procedimento necessitano della adozione di provvedimenti formali con cui due organi configgenti manifestano la decisione di non provvedere nel merito, nel presupposto della propria incompetenza, reciprocamente indicando l'altro e determinando così la stasi del procedimento, irrisolvibile senza l'intervento della Corte regolatrice.
Ne consegue che, in assenza di due formali provvedimenti declinatori di competenza, la semplice missiva di trasmissione, o la restituzione degli atti non sono suscettibili di dare luogo a conflitto, la cui denuncia va pertanto dichiarata inammissibile (v. Cass. sez. 1 n. 1858 del 1992, rv. 190522; rv. 191594). E poiché nella specie il Giudice di Pace non ha emesso alcun provvedimento declinatorio della propria competenza, limitandosi a fare trasmettere dalla cancelleria un fax con cui gli atti venivano restituiti al P.M., si deve dichiarare insussistente il conflitto. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Dichiara insussistente il conflitto e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Pistoia.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2009