Sentenza 7 luglio 2004
Massime • 1
Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo qualora l'atto, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e ad esso siano ricollegati specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che le false dichiarazioni rese dal custode dei beni pignorati al collaboratore UNEP della Pretura integrassero il delitto previsto dall'art. 483 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2004, n. 49989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49989 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 07/07/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1147
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 36822/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM EN, nata il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 28 maggio 2003 n. 3846, con la quale, della sentenza del Tribunale di Napoli/Capri 24 aprile 2002 n. 90, è stata dichiarata colpevole:
a) del reato p. e p. dall'art. 388 c.p.;
b) del reato p. e p. dall'art. 483 c.p., accertato in Anacapri nel maggio 1998;
e condannata con le attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di due mesi e dieci giorni di reclusione e L. 200.000 di multa con i benefici di legge.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Giovanni PALOMBARINI, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 24 aprile 2002 n. 90 il Tribunale di Napoli/Capri dichiarava EN MA colpevole dei reati ascrittile - per aver alienato beni pignorati affidati alla sua custodia e per aver dichiarato il 28 marzo 1998 al Collaboratore UNEP della Pretura di Capri che i predetti beni erano stati acquisiti dal curatore fallimentare - e la condannava con le attenuanti generiche e la continuazione, alla pena di due mesi e dieci giorni di reclusione e L. 200.000 di multa con i benefici di legge. Contro tale decisione proponeva appello il difensore l'imputata, chiedendo che l'assoluzione. A seguito del giudizio la Corte d'appello di Napoli con sentenza n. 3846 del 28 maggio 2003 confermava la decisione di primo grado.
Avverso la suddetta sentenza la MA ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione degli artt. 388 c.p. e 336 c.p.p. e omessa motivazione perché:
a) la querela è stata proposta oltre i termini di legge ossia nel maggio 1998, mentre il querelante era a conoscenza dei fatti sin dal 1997;
b) perché la querela è stata proposta da persona non legittimata in quanto semplice funzionario del Banco di Napoli;
c) il reato non era configurabile perché i beni sottoposti ad esecuzione erano liberi, in quanto il procedimento esecutivo si era estinto essendo andato deserto anche il secondo incanto;
2. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 483 c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione perché la configurazione del falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico presuppone che l'attestazione del privato sia destinata ad essere riportata nell'atto pubblico ed a costituirne l'oggetto e, correlativamente, un obbligo, normativamente sancito, dell'autore di dire la verità, mentre di questo nella sentenza impugnata non s'è data alcuna motivazione.
L'impugnazione è fondata.
Con riferimento al reato contestato al capo a) dell'imputazione si rileva che l'imputata già in primo grado ha formulato l'eccezione d'intempestività della querela in quanto il querelante, TO ET, all'udienza del 3 novembre 1999 nel dibattimento di primo grado aveva dichiarato di aver proposto la querela come preposto all'agenzia della Banca di Napoli di Anacapri e che la Banca alla fine del 1997 aveva appreso che l'imputata aveva venduto i beni pignorati e affidati alla sua custodia. La MA ha proposto inoltre l'eccezione di difetto di legittimazione del querelante, fondandola sull'interpretazione dell'art. 23 Regol. Banca di Napoli. Entrambe le eccezioni sono state riproposte in appello e non hanno avuto risposta ne' nella sentenza di primo grado ne' nella sentenza d'appello, la quale si è limitata all'affermazione che non esistevano questioni di procedibilità, in quanto la querela era stata presentata nei termini e da soggetto legittimato. Il difetto di motivazione eccepito con il primo due motivi di ricorso risulta fondato, per cui rispetto al reato di cui all'art. 388 c.p. la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. Per quanto riguarda il secondo motivo si osserva che secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto - documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Cass., Sez. U., 17 febbraio 1999 - 31 marzo 1999 n. 6 ric. Lucarotti;
Cass., Sez. U, 15 dicembre 1999 - 9 marzo 2000 n. 28, ric. Gabrielli (conf. S.U. 15 dicembre 1999 - 9 marzo 2000 n. 29, ric. Fanciulli e S.U. 15 dicembre 1999 - 9 marzo 2000 n. 30, PM in proc. Bertin, non massimate); Sez. 5^, 12 febbraio 2003 n. 17363, ric. Ferrante;
Non integrano, pertanto, il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) le false dichiarazioni rilasciate dal custode di beni pignorati al collaboratore UNEP della Pretura in quanto il verbale da lui redatto, nel quale sono registrate le dichiarazioni dell'imputato, non è destinato, in virtù di una norma di legge, a provare la verità di quanto dichiarato, ne' sussiste a carico del privato esecutato l'obbligo giuridico di dichiarare la verità, considerando, peraltro, che per i fatti documentati egli può essere sottoposto a procedimento penale.
Pertanto, rispetto all'imputazione di cui all'art. 483 c.p., contestata al capo b), la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste con conseguente eliminazione della relativa pena di dieci giorni di reclusione.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'imputazione ex art. 483 c.p. perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di dieci giorni di reclusione:
Annulla altresì la sentenza in ordine al reato di cui all'art. 388 c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2004