Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2004, n. 49989
CASS
Sentenza 7 luglio 2004

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Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo qualora l'atto, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e ad esso siano ricollegati specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che le false dichiarazioni rese dal custode dei beni pignorati al collaboratore UNEP della Pretura integrassero il delitto previsto dall'art. 483 cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2004, n. 49989
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49989
    Data del deposito : 7 luglio 2004

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