Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2007, n. 21664
CASS
Sentenza 16 maggio 2007

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Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, una volta inutilmente decorso il termine di dieci giorni previsto dall'art. 23 L. 22 aprile 2005, n. 69 per la consegna della persona richiesta, la questione dell'efficacia della sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo deve essere dedotta e decisa con incidente di esecuzione dinnanzi alla Corte di appello. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avanzato dalla persona chiesta in consegna contro il provvedimento del Presidente della corte di appello che, nel disporre la sua liberazione, aveva altresì rigettato la richiesta di ineseguibilità della sentenza).

Commentario1

  • 1Grave malattia post decisione: possibile rifiutare MAE in fase esecutiva (Cass. 24100/2025)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 ottobre 2025

    In tema di mandato di arresto europeo, qualora successivamente alla decisione definitiva che dispone la consegna emergano motivi seri e comprovati di ritenere che la consegna esponga la persona richiesta ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, la Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 665 c.p.p., può rifiutare la consegna con ordinanza adottata all'esito di incidente di esecuzione condotto secondo le forme e le modalità degli artt. 17 e ss. l. n. 69/2005, in quanto compatibili. Tale soluzione interpretativa, fondata sull'art. 1, par. 3, e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2007, n. 21664
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21664
Data del deposito : 16 maggio 2007

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