Sentenza 16 maggio 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, una volta inutilmente decorso il termine di dieci giorni previsto dall'art. 23 L. 22 aprile 2005, n. 69 per la consegna della persona richiesta, la questione dell'efficacia della sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo deve essere dedotta e decisa con incidente di esecuzione dinnanzi alla Corte di appello. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avanzato dalla persona chiesta in consegna contro il provvedimento del Presidente della corte di appello che, nel disporre la sua liberazione, aveva altresì rigettato la richiesta di ineseguibilità della sentenza).
Commentario • 1
- 1. Grave malattia post decisione: possibile rifiutare MAE in fase esecutiva (Cass. 24100/2025)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 ottobre 2025
In tema di mandato di arresto europeo, qualora successivamente alla decisione definitiva che dispone la consegna emergano motivi seri e comprovati di ritenere che la consegna esponga la persona richiesta ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, la Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 665 c.p.p., può rifiutare la consegna con ordinanza adottata all'esito di incidente di esecuzione condotto secondo le forme e le modalità degli artt. 17 e ss. l. n. 69/2005, in quanto compatibili. Tale soluzione interpretativa, fondata sull'art. 1, par. 3, e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2007, n. 21664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21664 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 16/05/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1126
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 13627/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR TO, nato il [...];
avverso il provvedimento 4/4/2007 del magistrato delegato dal Presidente della Corte d'Appello di Brescia;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. G. Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 5/2/2007 della Corte d'Appello di Brescia, divenuta irrevocabile il 20 marzo successivo, si dava esecuzione al mandato di arresto europeo 3/11/2006 emesso dal Tribunale di Klagenfurt (Austria) nei confronti del cittadino italiano HE TO per i reati di associazione per delinquere, furto con scasso di bancomat, di autovetture e di targhe automobilistiche, commessi tra il dicembre 2004 e l'aprile 2005. Sulla istanza 2/4/2007 del HE finalizzata alla declaratoria d'inefficacia della misura cautelare personale alla quale era sottoposto sin dal 9/11/2006 e di ineseguibilità della citata sentenza, per non essere stato osservato il termine di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 23, commi 1 e 5, il magistrato delegato dal Presidente della Corte d'Appello di Brescia, con provvedimento del 4/4/2007, dichiarava l'inefficacia della misura, disponeva la liberazione del HE, rigettava la richiesta di ineseguibilità della sentenza.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il HE, deducendo l'erronea applicazione della L. n. 69 del 2006, artt. 23, 39 e art. 708 c.p.p., comma 6 e ribadendo la tesi della non eseguibilità della sentenza che aveva accolto la richiesta di consegna. Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, a prescindere da qualunque considerazione sulla fondatezza o meno della questione sollevata, la stessa, investendo l'efficacia del titolo esecutivo, non può che essere dedotta e decisa con incidente di esecuzione dinanzi al giudice competente, che è la Corte d'Appello di Brescia e non il magistrato delegato dal Presidente della medesima Corte. Il provvedimento emesso da quest'ultimo, nella parte che qui interessa, non rivestendo natura giurisdizionale, non è impugnabile per cassazione. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso non preclude, peraltro, la facoltà dell'interessato di attivare la regolare procedura incidentale di esecuzione. Soltanto il provvedimento emesso all'esito della stessa è eventualmente ricorribile per cassazione. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non a quello di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (sent. C. Cost. 18/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2007