Sentenza 6 dicembre 2011
Massime • 1
L'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 7, comma quindicesimo-bis, c.d.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall'art. 650 cod. pen., stante l'operatività del principio di specialità di cui all'art. 9 della l. n. 689 del 1981.
Commentari • 2
- 1. Art. 650 - Inosservanza dei provvedimenti dell’autoritàhttps://www.filodiritto.com/
- 2. Fare il parcheggiatore abusivo non è reatoLuana Tagliolini · https://www.studiocataldi.it/ · 16 ottobre 2016
di Luana Tagliolini - Il parcheggiatore abusivo, se viola il provvedimento del questore che aveva ordinato di desistere da quella condotta, non commette un reato ma un semplice illecito amministrativo, da punire con una sanzione amministrativa. Il principio è stato affermato dalla Cassazione penale nel 2013 (cfr. sentenza n. 15936/2013), la quale ha accolto il ricorso di un uomo condannato dal tribunale, ex articolo 650 c.p. per il reato di "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità", per non aver ottemperato ad un provvedimento del questore il quale, per ragioni di ordine pubblico, aveva espressamente vietato l'esercizio dell'attività nei pressi dell'ospedale comunale. I giudici di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/12/2011, n. 47886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47886 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 06/12/2011
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 1560
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 9654/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UA OU N. IL 03/02/1960;
avverso la sentenza n. 1620/2009 TRIBUNALE di SALERNO, del 02/07/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
udito il P.G. in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 2.7.2010 il got presso il tribunale di Salerno condannava UA ES alla pena di Euro 150 di ammenda per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., per non avere ottemperato al provvedimento del Questore di Salerno, notificatogli il 10.4.2008, con cui gli veniva intimato di cessare per motivi di ordine pubblico l'attività di parcheggiatore abusivo che aveva intrapreso. In data 15.8.2008 il medesimo era stato trovato, davanti agli ospedali riuniti S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona della città, nell'atto di svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo, incurante del provvedimento emesso nei suoi confronti.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente per dedurre:
2.1 mancanza o manifesta illogicità della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale: la sentenza sarebbe carente di motivazione e quindi nulla, non essendo stati indicati gli elementi di fatto e di diritto su cui è stata fondata la decisione.
2.2 nullità della sentenza per carenza di motivazione, nonché violazione del diritto di difesa in quanto nel capo di imputazione si rileverebbe l'assenza della specificazione dell'apporto fornito dall'imputato alla realizzazione dell'evento criminoso, trattandosi di contestazione generica, approssimativa ed indeterminata.
2.3 violazione di legge, nullità della sentenza di condanna per carenza e difetto di motivazione: le violazioni delle ordinanze applicative di leggi e di regolamenti comunali sono assoggettabili alla disciplina del R.D. n. 383 del 1934, art. 106, che è norma che si pone in rapporto di specialità rispetto alla fattispecie di cui all'art. 650 cod. pen.; la violazione in cui sarebbe incorso il ricorrente costituisce un illecito amministrativo, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 32, poiché la fattispecie relativa all'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore è prevista dall'art. 7 C.d.S., comma 15 bis che punisce, con la sanzione amministrativa del pagamento di somma da Euro 709 ad Euro 2850, coloro che la esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone. Ragione per cui stante l'operatività della L. n. 689 del 1981, art. 9 non può essere configurato il reato in contestazione,
che opera in via sussidiaria laddove l'ordine specifico, impartito per ragioni di ordine pubblico igiene o giustizia, sia riferibile a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti autonoma sanzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il terzo motivo di ricorso è fondato ed ha carattere assorbente. Per costante giurisprudenza la disposizione in tema di inosservanza di provvedimenti dell'autorità di cui all'art. 650 cod. pen. ha natura sussidiaria e trova applicazione solo quando la detta inosservanza non sia sanzionata da alcuna norma penale, processuale o amministrativa.
Pertanto, poiché la condotta in contestazione è sanzionata dal codice della strada (art. 7, comma 15 bis) deve trovare applicazione il principio di specialità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 9 e prevale la sanzione amministrativa, con conseguente inoperatività della norma del cod. pen. menzionata.
La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Non si fa luogo a trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa che risulta essere già stata informata, secondo quanto riferito dall'agente operante sentito in dibattimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011