Sentenza 8 febbraio 1999
Massime • 1
Per la configurabilità del reato di arbitraria occupazione del demanio marittimo non è necessario che le attività di ostacolo all'uso pubblico vengano realizzate sul demanio in modo da escluderne la fruibilità da parte di potenziali utenti, ma è sufficiente che esse siano idonee a comprimere detto uso, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività di usare pienamente il bene demaniale. (Nella specie la Corte ha ritenuto configurato il reato attraverso la realizzazione di un basamento con cabine in un tratto di spiaggia non compreso nella concessione demaniale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/1999, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 8/2/1999
Dott. ANTONIO ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere N. 365
Dott. AMEDEO POSTIGLIONE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO GRASSI Consigliere N. 31662/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da ZO NA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Pretura Circondariale di Savona - sez. dist. di Albenga- in data 11/3/'98;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dr. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. B. Ranieri, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso, perché infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Savona - sez. dist. di Albenga - in data 11/3/'98 ER UZ veniva condannata alla pena di L. 600.000 di ammenda quale colpevole del reato previsto dall'art. 1161 del codice della navigazione, che le era stato contestato per avere arbitrariamente occupato, come accertato in Ceriale ll'11/3/'95, uno spazio del demanio marittimo impedendone l'uso pubblico ed, in particolare, per avere installato un numero di cabine superiore a quello previsto nella concessione demaniale e per avere occupato mq. 121,20 di suolo demaniale, anziché mq. 68,83 come previsto in concessione.
Affermava, il Pretore, essere risultato in atti che l'imputata aveva realizzato un basamento in muratura, con tettoia e cabine, di mq. 86,76 a fronte della superficie 1 mq. 68,33 che, per concessione, era autorizzata ad occupare con opere mobili, sicché sussistevano gli estremi dello illecito contestatole, sotto il profilo della realizzazione di innovazioni non autorizzate.
Avverso tale decisione la UZ ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Deduce, in particolare, la ricorrente:
a) che per il fatto oggetto del presente processo sarebbe già stata giudicata con sentenza, irrevocabile, della stessa Pretura Circondariale in data 5/12/'97 con la quale era stata assolta, per insussistenza del fatto, dalla contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav. che le era stata contestata per avere, quale titolare della concessione demaniale "Bagni Kitty", violato il provvedimento concessorio installando 29 cabine invece delle 25 previste, fatto accertato in Cenale il 27/7/'95;
b) che con la sentenza impugnata sarebbe stata condannata per un fatto diverso da quello contestatole, avendone il Pretore affermato la responsabilità sotto il profilo della avvenuta realizzazione di innovazioni non autorizzate, mentre le era stata contestata solo la occupazione arbitraria del demanio marittimo;
c) che il Giudice di merito avrebbe dovuto assolverla, dal reato ascrittole, in quanto il fatto non costituirebbe reato perché le opere descritte in imputazione non avrebbero impedito l'uso pubblico del bene demaniale, condizione essenziale per la configurabilità del reato, ma anzi lo avrebbero reso più agevole;
d) che la sua responsabilità penale sarebbe stata affermata illegittimamente, senza tenere conto che lei aveva commesso il fatto ascrittole in buona fede, tratta in inganno dai ripetuti accessi, sul posto, della Capitaneria di Porto che non le aveva mai contestato l'avvenuto superamento dei limiti della concessione demaniale e si era limitata a chiederle l'adeguamento delle strutture per i portatori di "handicap"
Motivi della decisione
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, a mente dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
La denunciata violazione del principio del "ne bis in idem" non sussiste perché il fatto del quale la UZ fu dichiarata colpevole con la sentenza del 5/12/'97 consisteva nella violazione del provvedimento concessorio mediante la installazione - di 29 cabine, invece delle 25 previste, mentre con la sentenza ora in esame è stata condannata per avere arbitrariamente occupato uno spazio del demanio marittimo -mq. 121,20- superiore a quello -mq. 68,83- oggetto della concessione, anche realizzando nello stabilimento balneare un basamento in muratura con tettoia e cabine.
Trattasi, come risulta evidente, di fatti diversi, anche se previsti -entrambi- dall'art. 1. 161 del codice della navigazione. La seconda censura è pure infondata in quanto la ricorrente è stata condannata, come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, proprio per avere occupato una superficie del demanio marittimo superiore a quella oggetto della concessione rilasciatale, realizzandovi un basamento in muratura con tettoia e cabine, cioè per il fatto contestatole ed il riferimento alle innovazioni non autorizzate deve essere considerato un "obiter dictum" inidoneo alla configurazione della mancata corrispondenza fra accusa e decisione. Per la configurabilità del reato di arbitraria occupazione del demanio marittimo, previsto dalla norma di legge sopra richiamata, non è necessario che le attività di ostacolo all'uso pubblico vengano realizzate sul demanio in modo da escluderne la fruibilità da parte di potenziali utenti, ma è sufficiente che esse siano idonee a comprimere detto uso, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività di usare pienamente il bene demaniale (v. conf. Cass. Sez. III, 30/6/'86, Rossi e 6/10/'92, Baldini).
Da ciò deriva che la realizzazione di un basamento in muratura, con tettoia e cabine, in un tratto di spiaggia non compreso nella concessione demaniale, anche se può renderne più agevole l'uso da parte dei frequentatori del lido balneare, certamente costituisce un ostacolo alla libera fruizione di esso da parte della collettività. Anche l'ultimo motivo di ricorso è destituito di fondamento in quanto l'elemento psicologico della contravvenzione, della quale l'imputata è stata dichiarata colpevole, è costituito dalla coscienza e volontà del fatto, elementi sicuramente esistenti nella stessa che non può invocare la buona fede assumendo di essere stata tratta in inganno dalla mancanza di rilievi, attinenti al fatti oggetto della contestazione, da parte della Capitaneria di Porto, dato che i sopraluoghi ai quali si fa cenno nell'impugnazione erano evidentemente finalizzati all'accertamento di infrazioni e/o violazioni diverse, come quella concernente l'adeguamento delle strutture al portatori di "handicap" e la occupazione abusiva del suolo demaniale era precedente al detti sopraluoghi al quali non era legata da nesso alcuno.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso proposto da ER UZ avverso la sentenza della Pretura Circondariale di Savona -sez. dist. di Albenga- in data 11/3/'98 e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 1999