Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/04/2003, n. 4964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4964 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
C.C. 76011 ESENTE DA REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA qui up uies legge 26/5/84 At seus Art. 13 04964 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO M 759 NE LA CORTE S Oggetto ON TRIBUTARIA Tributaria gli Ill.mi. Sigg.ri Magistrati: Composta Presidente Dott. Bruno SACCUCCI R.G.N. 8851/01 Cron. 110 52 Consigliere - Dott. Vincenzo DI NUBILA - Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE pa.08/07/02 - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la sequente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 760м sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE DI ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
- ricorrente 3131 -1-
contro
LI CI;
intimato avverso la sentenza 11. 62/00 della Commissione tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 21/03/00; udita la relazione della causa avolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente 1'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Ci RE e's , residente in residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1964, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione no_ spettasse la detrazione, rideterminava 1'ammontare de 1 reddito e notificavaimponibile con esclusione della stessa al contribuente cartella di pagamento per la maggio: somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero della Finanze, denunciando la violazione e Halsa applicazione degli art . 28, della Legge 13 maggio 1999, n. 133; 1, comma 2 bis, del d.1. 30 dicembre 1985, П. 971; 13, della legge 27 dicembre 1997, c. 449; 10, della legge 21 febbraio 1986, a CONTA 46 e del DPR 597/1973. La paste intimata non ha presentato difese, Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corts, "l'art. 3, secondc comma bis, del . . 30 dicembre 1935, A. 791, convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 1996, +. 46 quale prevede che le Somme relative a pagamenti della imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del 26 maggio 1984 7. 159, convertito con modificazioni in legge Liglio 1984, Sein. 363, fino 21 31 dicembre 1985 per i residenci רכ B O X dell'Italia centra.e e meridionale colpiti da Even i Sismic alla formazione dell'imponibile 21 Fin dell'IRPEF ÷ dell' ILCR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui 132, posto in relazioneall a 28 della legge 13 maggio 1933, 'ali'art. 11 della legge 18 febbraio 1993, 7. 28, deve * * considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. S. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11246/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, 11 ricorso deve essera rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.ico-18/2/2002 Cosi deciso in Roma ildeciso Presidente Il Cons Extensore beris Alla EL CANCELLIERE CT Alviold Amalao Gusano ELLERIA #1 APR. 2003 DEPOSITATOR ILCANCELLIERE O Oggi