Sentenza 21 marzo 2017
Massime • 1
L'istituto della sospensione del processo per assenza dell'imputato, previsto dall'art. 420-quater cod. proc. pen., non è applicabile al procedimento relativo ad una misura cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari, riferendosi detta sospensione al processo e non al procedimento. (Fattispecie in tema di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare).
Commentario • 1
- 1. Art. 127 c.p.p. - Procedimento in camera di consigliohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2017, n. 24494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24494 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2017 |
Testo completo
24494- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 368 -Presidente - STEFANO PALLA REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - CARLO ZAZA N.3741/2017 EDUARDO DE GREGORIO ALFREDO GUARDIANO GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA IR nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 28/10/2016 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLO ZAZA;
lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Udit i difensor Avv.; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. IR AT ricorre avverso l'ordinanza del 28/10/2016 con la quale il Tribunale di Bologna, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica in sede avverso l'ordinanza reiettiva del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna del 22/08/2016, applicava nei confronti del AT la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di furto aggravato. La sussistenza dei gravi indizi, già ritenuta dal Giudice per le indagini preliminari, era in particolare confermata per l'impossessamento in danno della cittadina pakistana Mona Bakshs, in partenza il 29/11/2015 dall'aeroporto di Bologna, di una borsa contenente preziosi del valore di oltre € 90.000 ed effetti personali, sottratta dal carrello dei bagagli della Makshs approfittando dell'impegno della stessa presso un ufficio di cambio di valuta e della distrazione dei congiunti della persona offesa ad opera dei coindagati UA HU e MI NA, in base alla comparazione fra le riprese del fatto nelle telecamere di sorveglianza dell'aeroporto e le immagini relative all'identificazione dell'indagato come autore di altro furto analogo. Difformemente da quanto concluso nell'ordinanza appellata, si riteneva sussistente l'esigenza cautelare specialpreventiva in considerazione delle modalità organizzate della condotta e dei precedenti di polizia dell'indagato; ed adeguata, rispetto alle caratteristiche di tale esigenza, unicamente la misura carceraria.
2. Il ricorrente propone quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge nell'omessa traduzione del provvedimento impugnato. Dalla comunicazione di reato emergerebbe che l'indagato non conosce la lingua italiana, ed il fatto che il predetto si irreperibile non escluderebbe la violazione dei diritti di difesa dello stesso.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sul rigetto, con ordinanza emessa dal Tribunale nel corso dell'udienza camerale, dell'istanza difensiva di sospensione del procedimento per l'irreperibilità dell'indagato ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen.. La decisione, motivata con la ritenuta inapplicabilità della normativa di cui agli artt. 420-bis e ss. cod. 2 proc. pen. ai procedimenti svolti nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., non avrebbe tenuto conto che la partecipazione dell'indagato all'udienza di discussione dell'appello è funzionale, nel sistema processuale, al bilanciamento della limitazione delle facoltà di impugnazione riconosciute all'indagato nei casi in cui la misura cautelare sia applicata a seguito di appello del pubblico ministero, e che l'indagato irreperibile si vedrebbe esclusa per un verso la possibilità di tale partecipazione e per altro la proponibilità di impugnazioni nel merito, in violazione anche del diritto della persona privata della libertà personale a ricorrere ad un tribunale, sancito dall'art. 5, comma 4 CEDU;
il ricorrente eccepisce in subordine l'illegittimità costituzionale dell'art. 310 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'applicazione della normativa indicata.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza dei gravi indizi. Il riferimento del provvedimento impugnato alla relazione della polizia scientifica sulla comparazione fra le immagini, tratte dalle videoriprese del fatto, e i fotogrammi estrapolati da registrazioni effettuate presso lo stesso aeroporto in occasione di altro furto commesso il 13 dicembre 2015, traviserebbe il contenuto di detta relazione nel momento in cui nella stessa si dava atto di una mera compatibilità fisionomica fra i soggetti ripresi.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura applicata. Il travisamento denunciato al punto precedente rileverebbe anche a questi fini laddove l'esito della comparazione descritta in quella sede era utilizzato nella sentenza impugnata anche a fini cautelari attribuendo all'indagato anche il furto del 13/12/2015, in realtà per quanto detto non ascrivibile al AT;
a carico di quest'ultimo vi sarebbe di conseguenza una sola denuncia per altro fatto analogo, insufficiente ad evidenziare l'inidoneità dissuasiva di misure non custodiali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo dedotto sull'omessa traduzione del provvedimento impugnato è inammissibile. Nei termini in cui è proposta, la questione è manifestamente infondata, non essendo ravvisabile alcuna nullità nella mancanza di una traduzione dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare in tempi contestuali all'emissione della stessa (Sez. 6, n. 48469 del 04/12/2008, Abdalla, 242147); ed è comunque dedotta in modo generico, laddove non è indicato il concreto pregiudizio derivante per la difesa dall'omessa traduzione (Sez. 6, n. 22814 del 10/05/2016, Pannatier, Rv. 267941), a maggior ragione nel momento in cui i diritti difensivi venivano concretamente esercitati con l'impugnazione del provvedimento.
2. Il motivo dedotto sul rigetto dell'istanza difensiva di sospensione del procedimento è inammissibile per manifesta infondatezza. L'art. 420-quater cod. proc. pen., del quale ricorrente lamenta la mancata applicazione nel caso in esame, dispone che, ove l'imputato non sia presente e non ricorrano le condizioni per la celebrazione del procedimento in assenza del predetto, previste dall'art. 420-bis, e al di fuori dell'ipotesi dell'impedimento a comparire dell'imputato o del difensore disciplinata dall'art. 420-ter, l'udienza sia rinviata e l'avviso di fissazione della stessa sia notificato personalmente all'imputato; e che, nel caso in cui tale notificazione risulti impossibile, il giudice ordini la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Orbene, già da quest'ultimo passaggio risulta evidente come l'istituto della sospensione per assenza sia previsto, nella formulazione testuale dell'art. 420- quater, con riguardo al «processo», e non genericamente al «procedimento>>; espressione, la prima, che di per sé esclude l'applicabilità dell'istituto al procedimento cautelare che, come nel caso di specie, si svolga nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen.. Ma tale precisa indicazione è ulteriormente supportata dalla circostanza per la quale non solo lo stesso art. 420-quater, ma anche i precedenti artt. 420-bis e 420-ter ed il successivo art. 420-quinquies, che compongono la disciplina del processo in assenza, riferiscono altrettanto esplicitamente tale disciplina all'«imputato»; e presuppongono, pertanto, che l'azione penale sia stata esercitata, condizione che non ricorre nel procedimento relativo all'applicazione di una misura cautelare disposta nel corso delle indagini preliminari. Correttamente, quindi, l'istanza di sospensione del procedimento veniva rigettata dal Tribunale, in base a queste considerazioni, con l'ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza all'esito del quale veniva pronunciato il provvedimento impugnato. Il riferimento del ricorrente alla privazione della possibilità di impugnazione nel merito, che l'indagato subirebbe a seguito dell'applicazione della misura cautelare in esito al giudizio di appello avverso il contrario provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, attiene ad una problematica inconferente rispetto al tema della presenza dell'indagato al giudizio di cui sopra, nel quale lo stesso è comunque rappresentato dal difensore. Le relative argomentazioni non sono pertanto in grado di superare il preciso dato normativo che limita 4 l'operatività dell'ipotesi della sospensione per assenza al giudizio di cognizione nei confronti dell'imputato in conseguenza dell'esercizio dell'azione penale. Quanto alla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 310 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento nella situazione in esame, la stessa è inammissibile in quanto proposta genericamente nell'intestazione del motivo di ricorso, omettendo altresì l'indicazione della norma costituzionale della quale si lamenta la violazione;
ed è comunque manifestamente infondata, ove ricondotta ad una denuncia di irragionevolezza della mancata previsione, in presenza di evidenti ragioni di urgenza che caratterizzano la procedura cautelare e la rendono inevitabilmente incompatibile con la prospettiva di una sospensione del procedimento a tempo indeterminato.
3. Il motivo dedotto sulla sussistenza dei gravi indizi è infondato. La censura di travisamento del contenuto della relazione tecnica, riportante la comparazione fra le immagini tratte dalle videoriprese relative al fatto per cui si procede e quelle registrate presso lo stesso aeroporto di Bologna con riguardo ad altro furto commesso il 13 dicembre 2015, nell'attribuzione alla stessa di un significato diverso da quello della mera compatibilità fra i soggetti ripresi, non coglie la sostanza dell'argomentazione motivazionale del provvedimento impugnato. Il Tribunale, in effetti, individuava i gravi indizi nell'esito di un esame comparativo sulle immagini acquisite il giorno del fatto, nelle quali i soggetti autori del furto venivano ripresi mentre giungevano con un'autovettura in un parcheggio dell'aeroporto di Bologna e, dopo il furto, se ne allontanavano con lo stesso veicolo, lasciandovi la borsa vuota della vittima successivamente recuperata. Ma la comparazione valutata nel provvedimento impugnato a questi fini non era quella riferita alle immagini dell'altro furto commesso nello stesso aeroporto, viceversa esaminata nella diversa prospettiva della sussistenza delle esigenze cautelari, bensì quella che raffrontava le immagini del giorno del fatto con la fotografia segnaletica del AT, eseguita in occasione di un furto, ancora diverso, commesso il 2 gennaio 2016 presso l'aeroporto di Milano-Linate. Ed in questi termini le conclusioni dei giudici di merito erano coerentemente motivate in base alla corrispondenza fra quella fotografia segnaletica, come tale indiscutibilmente identificativa della persona dell'indagato, e l'immagine di uno degli autori del furto.
4. Il motivo dedotto sulla sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura applicata è infondato. 5 Il provvedimento impugnato era motivato con adeguata confutazione delle difformi argomentazione dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari con riguardo sia alle modalità del fatto che alla personalità dell'indagato come desumibile dai precedenti giudiziari. Si osservava, per il primo aspetto, che la mancanza di elementi dimostrativi della conoscenza, da parte dei soggetti agenti, del particolare valore del contenuto della borsa della persona offesa, non poteva far passare in secondo piano la dimensione organizzata della condotta e l'accurata scelta della vittima per la sua apparenza facoltosa. Quanto ai precedenti, si rilevava che il AT risultava non solo denunciato per il furto presso l'aeroporto di Linate, come riduttivamente affermato dal Giudice per le indagini preliminari, ma anche per un analogo furto commesso il 23 agosto 2015 presso l'aeroporto di Venezia;
ed era stato altresì identificato ancora presso quest'ultimo scalo l'1 aprile 2016, oltre a presentare compatibilità fisionomica con l'immagine di uno degli autori di un altro furto commesso presso l'aeroporto di Bologna il 13 dicembre 2015. A queste considerazioni il ricorrente oppone solo la riproposizione, anche a questi fini, dei rilievi critici sulla significatività della comparazione con le immagini relative al precedente furto di Bologna, i quali non incidono sulla complessiva argomentazione del Tribunale in ordine alla pluralità di precedenti giudiziari per fatti della stessa natura, che comunque residuerebbe a carico del AT;
mentre nessuna specifica censura è invece dedotta sulla rilevanza attribuita dai giudici di merito alle modalità organizzate della condotta. Quanto all'adeguatezza della misura applicata, il provvedimento era congruamente motivato, anche per questo profilo, nel riferimento alla mancanza di attività lavorativa e di fissa dimora del AT ed alla dimostrata insensibilità dello stesso all'effetto dissuasivo della diverse denunce per fatti similari, elementi tali da escludere anche l'efficacia del controllo elettronico del rispetto di misure non custodiali. Ed anche su questo punto il ricorso si limita a contestare il solo aspetto della carenza di dissuasività dei precedenti in base all'erroneo assunto per il quale l'esclusione del coinvolgimento del AT nel pregresso furto di Bologna farebbe venir meno la pluralità di altre denunce, per quanto detto comunque sussistente. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6 02 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui pen.. Così deciso il 21/03/2017 Il Consigliere estensore Carlo Baza aski 17 MAG 2017 IL FUNZIONARIO 7 all'art. 28 reg. esec. cod. proc. Il Presidente Stefano Palla Jifero Tame