Sentenza 4 dicembre 2008
Massime • 1
La necessità che l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di una persona straniera, della quale risulti dagli atti la mancata conoscenza della lingua italiana, sia tradotta immediatamente in una lingua a lui nota, non implica che tale adempimento debba essere contestuale all'emissione o all'esecuzione dell'ordinanza stessa, dovendosi tener conto dei tempi tecnici richiesti per il reperimento dell'interprete e l'effettuazione della traduzione, con la conseguenza che nessuna nullità sussiste quando tali tempi siano contenuti nell'arco di pochi giorni. (Fattispecie relativa al decorso di sei giorni dalla data di emissione dell'ordinanza custodiale a quella della sua notificazione alla persona interessata, previa traduzione in lingua a lei nota).
Commentario • 1
- 1. Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024
L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2008, n. 48469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48469 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 04/12/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2764
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 20731/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB AN IT;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 15 marzo 2008;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Carlo Di Casola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avvocato Contucci Lorenzo.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame formulata dalla cittadina keniota sopra indicata, perché sorpresa, in concorso con altri, all'aeroporto di Fiumicino mentre deteneva ovuli di eroina precedente ingeriti ed evacuati parzialmente in numero di quarantadue per complessivi gr. 625,9 di sostanza stupefacente.
Il Tribunale osservava preliminarmente che l'indagata aveva rinunciato a presenziare alla udienza di trattazione del riesame del 12 marzo 2007, rinuncia che doveva estendersi anche alla successiva udienza del 15 marzo 2007 in cui era stato emesso il provvedimento, in quanto la rinuncia perdura sino a quando l'interessato non chieda di essere tradotto (cita Cass., n. 744/2000). Osservava, altresì, che, sin dal 22 febbraio 2008, era stata disposta dal G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia la traduzione della ordinanza di custodia cautelare in lingua inglese, nota all'indagata, non ancora tradotta al momento della emissione e della esecuzione del provvedimento, ma che ciò non aveva conseguenza alcuna sull'iter del procedimento, essendo necessari per l'incombente tempi tecnici sia pur brevi (cita Cass., n. 9041/2006). Nè il difensore aveva documentato la violazione della disposizione impartita dal G.i.p.. Nel merito riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c). Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione l'AB per mezzo del difensore che deduce, con un primo motivo, la violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 8, in relazione all'art.127 c.p.p., comma 4, e all'art. 24 Cost., perché l'indagata non era stata avvisata della nuova udienza camerale, con la conseguenza che non avrebbe mai potuto esprimere una volontà di presenziare. Con un secondo mezzo, deduce la mancata traduzione dell'ordinanza custodiale in violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 143 c.p.p.. Sostiene il difensore che non poteva provare documentalmente un fatto negativo (mancata traduzione), e che era compito del Collegio verificare la regolarità degli atti, compresa l'avvenuta traduzione dell'ordinanza, che non risultava esser mai stata tradotta (nonostante fosse stata disposta la traduzione sin dal 22 febbraio 2008), come ritualmente eccepito in sede di udienza. Il primo motivo di ricorso è infondato. Anche in relazione ai procedimenti in camera di consiglio trova applicazione il principio secondo cui l'indagato (o imputato) detenuto rinunciante a comparire alla udienza deve considerarsi assente ed è rappresentato a tutti gli effetti dal difensore, se presente, come accaduto nella specie (Sez. 6, Sentenza n. 33259 del 14/05/2007 Ud. - dep. 23/08/2007 Rv. 237484), con la conseguenza che alla ricorrente non era affatto dovuto l'avviso della fissazione della nuova udienza. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Infatti, va osservato, anzitutto, che negli atti di polizia giudiziaria (Guardia di Finanza - Gruppo di Fiumicino), come ad esempio nel verbale di identificazione di dichiarazione o elezione di domicilio ovvero nel verbale di arresto (atti in data 15 febbraio 2008), si da atto che alla indagata, che conosce la lingua inglese, sono stati tradotti gli atti stessi con l'ausilio dei verbalizzanti e che l'indagata ha perfettamente inteso le ragioni del suo arresto. Secondariamente va rilevato - ed è ciò che maggiormente conta - che nella ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione di misura cautelare del G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia del 22 febbraio 2008, è stata disposta la traduzione della ordinanza alla indagata in lingua inglese ed è stato dato mandato alla cancelleria per la comunicazione della ordinanza stessa al Direttore dell'istituto penitenziario di dar corso agli adempimenti di sua competenza di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., commi 1 bis e 1 ter. Risulta, poi, avendo questa Corte provveduto alla acquisizione dal giudice di merito, che l'ordinanza tradotta in lingua inglese è stata notificata all'AB il 28 febbraio 2008, in tempi tecnici del tutto ragionevoli ed anzi contenuti (v. in proposito Sez. 6, Sentenza n. 9041 del 15/02/2006 Cc. - dep. 15/03/2006 - Rv. 233916, che ha ritenuto la insussistenza di qualsiasi ipotesi di nullità nel decorso di sette giorni dalla emissione della ordinanza custodiale alla notificazione all'interessato della ordinanza tradotta). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art.616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2008