Sentenza 7 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di disciplina della pesca, la confisca prevista dall'art. 25 lett. b) della legge n. 963 del 1965 va qualificata come misura di sicurezza e non come pena accessoria, atteso che dal dettato normativo si evince che la misura in oggetto ha carattere ablativo della proprietà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/12/2006, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V. - Presidente - del 07/12/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1478
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 013091/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA OL, N. IL 28/03/1962;
2) HI OL, N. IL 15/11/1953;
3) CI EL AN, N. IL 13/01/1975;
4) NI CE, N. IL 14/03/1960;
5) RI RO, N. IL 27/09/1951;
6) TO US, N. IL 22/06/1973;
avverso ORDINANZA del 18/02/2006 TRIB. LIBERTÀ di PESARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
sentite le conclusioni del P.G. Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. IANNELLI Mario per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CH AO, IA DA NT, CH CO, ON RO, AZ AO e TO US ricorrono avverso la ordinanza in. data 18.2.2006 del Tribunale del riesame di Pesaro, pronunciata in sede di rinvio a seguito di annullamento di precedente ordinanza.
Espongono che con distinte istanze di riesame, identiche nel contenuto, i ricorrenti avevano impugnato i decreti di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. emessi dal G.I.P. presso il Tribunale di Pesaro in data 17.5.05 con cui erano stati disposti i sequestri preventivi degli attrezzi da pesca "ex turbosoffiante" in relazione al reato di cui alla L. n. 963 del 1965, art. 15, lett. c (pesca non autorizzata di novellarne); che essi avevano eccepito l'illegittimità di ciascun sequestro in quanto non consentito dalla legge sulla pesca;
infatti il L. n. 963 del 1965, art. 25, comma 1 lett. b) non prevede il sequestro degli attrezzi o degli strumenti utilizzati per commettere la violazione contestata, bensì, letteralmente, di quelli "usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;
tale dizione, secondo i ricorrenti dimostra che il legislatore vuole sanzionare l'utilizzo di strumenti o apparecchi alterati, modificati o comunque non conformi al tipo descritto dalla legge sulla pesca o dalle altre disposizioni in materia, e non l'utilizzo di strumenti conformi per commettere violazioni altrimenti punite. "Poiché gli attrezzi - rastrello (tipo draga idraulica) sequestrati erano conformi al modello previsto dalla L. n. 963 del 1965, il loro sequestro non era nella specie consentito;
tale conclusione è confermata dall'esame della struttura dell'art. 15 della citata legge che sanziona una serie di condotte che riguardano, principalmente, il pescato (lettere a, c, e ed f), gli attrezzi (lettera b) e le risorse biologiche (lettera d) e a tali violazioni si accompagnano, rispettivamente, le pene accessorie della confisca del pescato (art. 25, comma 1, lett. a, oltre alla sospensione del permesso prevista dalla lettera d), della confisca degli attrezzi (lettera b) e l'obbligo di remissione in pristino (lettera c); è evidente, secondo i ricorrenti, che la pena accessoria della confisca degli attrezzi, stabilita dall'art. 25, comma 1, lett. b), è chiaramente collegata alla violazione dell'art. 15, comma 1, lett. b), ossia all'utilizzo di "attrezzi o strumenti vietati dai regolamenti o non espressamente permessi"; che, ancora, avevano rilevato che l'art. 240 c.p.p., comma 3 stabilisce che le disposizioni in tema di confisca "non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato" e che nel caso concreto la violazione era stata contestata ai capitani di diverse imbarcazioni ed a loro era stato notificato il decreto di sequestro preventivo impugnato, ma i beni sequestrati appartenevano alle società armatrici di ciascuna imbarcazione, estranee al reato. Con ordinanze 27.6.05 (tutte del medesimo contenuto), il Tribunale del Riesame di Pesaro aveva annullato i decreti di sequestro preventivo impugnati, accogliendo il primo motivo di impugnazione. A seguito di ricorsi del pubblico ministero, la 3^ sezione penale di questa Corte, con sentenze di identico contenuto, concordando sulla interpretazione del pubblico ministero e dunque sulla qualificazione della confisca prevista dalla Legge Pesca art. 25, lett. b) come misura di sicurezza patrimoniale e sulla sua compatibilità con la sanzione accessoria della sospensione del permesso di pesca stabilito dall'art. 25, lett. d), annullava le ordinanze impugnate e rinviava davanti al Tribunale di Pesaro per nuova deliberazione. Con ordinanza 18.2.06 il Tribunale di Pesaro, disposta la riunione dei procedimenti, ha respinto i ricorsi proposti, confermando che la confisca deve essere ritenuta misura di sicurezza patrimoniale, che non sussiste incompatibilità tra sequestro (ed eventuale successiva confisca) e sospensione del permesso di pesca (che riguarda ovviamente il natante che potrebbe pescare con una diversa turbosoffiante), che la confisca è stabilita per ogni violazione della legge sulla pesca senza possibilità di distinguere tra violazioni.
Avverso tale ordinanza gli imputati sopra menzionati, per il tramite del difensore di fiducia, propongono nuovo ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 199 e 236 c.p.; sostengono che la confisca degli attrezzi in questione erroneamente è stata ritenuta misura di sicurezza, in violazione del principio di tassatività previsto dai predetti articoli anche per le misure di sicurezza patrimoniali;
finché non verrà modificata la rubrica della L. n. 963 del 1965, art. 25 la confisca deve essere considerata pena accessoria;
chiedono che questa Corte corregga la precedente pronuncia dalla quale, evidentemente, il tribunale di Pesaro non poteva discostarsi;
2) violazione dell'art. 240 c.p.: se anche fosse confermata l'interpretazione della confisca come misura di sicurezza patrimoniale, nel caso di specie non sarebbe stato possibile applicarla stante il disposto di cui al comma 3 di cui al predetto articolo che ne fa divieto per il caso che le cose appartengono a persona estranea al reato;
nella specie gli imputati - ricorrenti sono i comandanti delle motonavi destinate alla pesca, e in tale veste è stato loro contestato il reato di Legge Pesca art. 15, lett. c, ma le motonavi e gli attrezzi di pesca appartengono a persone diverse dai trasgressori e cioè alle rispettive e diverse società armatrici che non potevano avere alcun controllo sull'operato del comandante della motonave e che devono essere considerate persone estranee al reato;
3) violazione della L. n. 693 del 1965, art. 25, comma 1, lett. b) che non consente, secondo i ricorrenti, il sequestro degli attrezzi o degli strumenti Utilizzati per commettere il contestato reato, ma solo di... quelli, letteralmente, "usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge" e cioè di strumenti o apparecchi alterati, modificati o comunque non conformi al tipo descritto dalla legge sulla pesca o dalle altre disposizioni in materia;
4) difetto di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato, condividendo il Collegio i principi espressi e le osservazioni formulate dalla sentenza della 3^ sezione penale che già è intervenuta al riguardo, a cui si è uniformato il giudice del rinvio, rispetto alla quale devono soltanto aggiungersi brevi considerazioni.
Nessuna violazione del principio di tassatività delle misure di sicurezza deriva dalla qualificazione in termini di misura di sicurezza della confisca prevista dalla L. n. 936 del 1965, art. 25, lettera b, dal momento che è lo stesso dettato normativo che facendo uso del termine "confisca" indica con chiarezza che intende riferirsi al provvedimento ablativo della proprietà del bene in cui si sostanzia appunto la misura di sicurezza patrimoniale considerata. Nè può diversamente ritenersi per la imprecisa indicazione contenuta nella rubrica e nel citato art. 25, comma 1, che parla di "pene accessorie" per tutte le previsioni elencate alle lettere successivamente elencate. Tale indicazione non è vincolante, dal momento che la qualificazione giuridica di un istituto dipende dalla concreta disciplina dettata dal legislatore e dunque, nella specie, dalla effettiva consistenza e natura della misura proposta e non dalla indicazione nominativa data, che può risultare, come nella specie avvenuto, imprecisa per aver accomunato pene accessorie (quali la sospensione del permesso di pesca) e misure di sicurezza e che probabilmente è dovuta a ragioni di sintesi imposte dall'esigenza (all'epoca dell'intervento legislativo del 1965) di elencare nella medesima norma le conseguenze derivanti dalle violazioni amministrative e penali previste nella stessa legge, e da un difetto di coordinazione quando, con le modifiche del 1988, le violazioni amministrative sono state separate da quelle penali per esse prevedendosi specificamente (art. 27) sanzioni amministrative accessorie.
Non sussiste violazione dell'art. 240 c.p., comma 3, per la asserita appartenenza delle cose sequestrate a persona estranea al reato, e cioè alle società armatrici delle navi e non agli imputati, comandanti delle stesse. Ora, a prescindere dal rilievo circa la legittimazione da parte degli attuali ricorrenti a formulare una tale eccezione nel presente procedimento sotto il profilo del loro specifico interesse, rileva al riguardo il Collegio che l'art. 240 c.p., comma 3, fa salvi i diritti del terzo purché ricorrano due condizioni e precisamente l'appartenenza della cosa a sè medesimo e la estraneità al reato commesso.
Al riguardo questa Corte da tempo ha precisato che il limite alla sequestrabilità (e successiva confisca) derivante dalla appartenenza ad un terzo ha una portata ben più ampia del diritto di proprietà e che è sufficiente a legittimare la confisca che le cose di cui l'imputato ha la disponibilità non appartengano a terzi estranei al reato, intendendosi per estraneo soltanto colui che in nessun modo abbia partecipato alla commissione del reato o alla utilizzazione dei profitti che ne sono derivati, che di tale estraneità è tenuto a fornire la prova;
(v. sezione 2^, 14.10.1992 n. 11173 Tassinari rv. 193422 e più di recente sezione 1^ 9.12.20 4 n. 1927, PC in proc. Ambrono ed altro, massime 230904 e 230905, nonché, in tema di confisca facoltativa, sezione 6^ 8.7.2004 n. 37888 Sulika rv. 229984). Sotto altro profilo è altresì pacifico che la misura di sicurezza, per i suoi caratteri non punitivi ma cautelari può essere disposta anche nei confronti di beni appartenenti a persone giuridiche, dovendo a queste ultime essere riferite le conseguenze patrimoniali dell'attività svolta in forma societaria (v. massima 230905 sopra citata). Nella specie, correttamente l'impugnata ordinanza ha ritenuto insussistente l'elemento della "estraneità" al reato rilevando che proprio con i natanti attrezzati ed armati dai ricorrenti è stato commesso il reato di pesca del novellarne, potendosi al riguardo altresì rilevare che le persone degli attuali ricorrenti risultano essere, per quanto si evince dalle stesse indicazioni contenute nel ricorso, titolari o soci delle società armatrici. In tale situazione è difficile ritenere che ricorra l'elemento della "estraneità al reato" quale richiesto dall'art. 240 c.p., della quale comunque non è stata fornita prova sicura.
Da ultimo, quanto alla possibilità di sequestro degli strumenti di pesca adoperati, pur conformi al modello previsto, il Collegio condivide l'interpretazione data dalla precedente sentenza di questa Corte, qui da aversi per integralmente richiamata in tutte le sue precise considerazioni, limitandosi ad osservare che il dettato normativo della lettera b, dell'art. 25, laddove prevede la confisca degli attrezzi ed apparecchi usati "in contrasto con le norme della presente legge", è di una chiarezza tale che non può consentire di escludere dal suo campo di azione l'ipotesi, qui considerata, dell'uso di attrezzi di per sè leciti per la realizzazione di un comportamento invece vietato, ipotesi peraltro tipicamente rientrante nei limiti generali della confisca rispetto alla quale l'interpretazione che si vorrebbe accreditare risulterebbe del tutto stravagante.
P.Q.M.
La Corte:
- rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti tra loro in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2007