Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2004, n. 37888
CASS
Sentenza 8 luglio 2004

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Ai fini della confisca facoltativa di cui al comma primo dell'art. 240 cod. pen., possono considerarsi "destinate" a commettere il reato tanto le cose intrinsecamente funzionali alla realizzazione dell'illecito (come ad esempio le armi) che gli oggetti modificati dall'agente allo scopo di assicurarne la specifica idoneità, non rilevando in tal caso l'eventualità che tali oggetti conservino anche la funzionalità originaria e restino utilizzabili per finalità non delittuose. Ne consegue la legittimità della confisca disposta con riguardo ad una autovettura trasformata mediante la creazione di un vano occulto destinato al trasporto di sostanze stupefacenti, sebbene il nascondiglio non sia stato utilizzato costantemente o contestualmente al fatto per il quale si procede. (Fattispecie relativa ad un taglio praticato nell'imbottitura della porzione inferiore di un sedile).

In tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240 comma primo cod. pen., l'applicazione della misura è esclusa quando la cosa destinata a commettere il reato appartenga a persona estranea al reato stesso, ma l'onere di provare una siffatta preclusione grava sull'interessato, il quale dunque deve documentare, oltre alla titolarità del diritto vantato, l'estraneità al fatto e la buona fede, intesa quest'ultima come esclusione di atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito della cosa. Ne consegue che, quando non risultino chiarite le circostanze in base alle quali l'autore del fatto ha potuto destinare la cosa alla commissione dell'illecito, la confisca del bene è legittima. (Fattispecie relativa a vettura modificata per il trasporto di stupefacenti, ove la censura al provvedimento di confisca era per altro formulata dal responsabile del reato, e non dal proprietario del veicolo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2004, n. 37888
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37888
Data del deposito : 8 luglio 2004

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