Sentenza 8 luglio 2004
Massime • 2
Ai fini della confisca facoltativa di cui al comma primo dell'art. 240 cod. pen., possono considerarsi "destinate" a commettere il reato tanto le cose intrinsecamente funzionali alla realizzazione dell'illecito (come ad esempio le armi) che gli oggetti modificati dall'agente allo scopo di assicurarne la specifica idoneità, non rilevando in tal caso l'eventualità che tali oggetti conservino anche la funzionalità originaria e restino utilizzabili per finalità non delittuose. Ne consegue la legittimità della confisca disposta con riguardo ad una autovettura trasformata mediante la creazione di un vano occulto destinato al trasporto di sostanze stupefacenti, sebbene il nascondiglio non sia stato utilizzato costantemente o contestualmente al fatto per il quale si procede. (Fattispecie relativa ad un taglio praticato nell'imbottitura della porzione inferiore di un sedile).
In tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240 comma primo cod. pen., l'applicazione della misura è esclusa quando la cosa destinata a commettere il reato appartenga a persona estranea al reato stesso, ma l'onere di provare una siffatta preclusione grava sull'interessato, il quale dunque deve documentare, oltre alla titolarità del diritto vantato, l'estraneità al fatto e la buona fede, intesa quest'ultima come esclusione di atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito della cosa. Ne consegue che, quando non risultino chiarite le circostanze in base alle quali l'autore del fatto ha potuto destinare la cosa alla commissione dell'illecito, la confisca del bene è legittima. (Fattispecie relativa a vettura modificata per il trasporto di stupefacenti, ove la censura al provvedimento di confisca era per altro formulata dal responsabile del reato, e non dal proprietario del veicolo).
Commentari • 6
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Corte di Cassazione S.U. pen. 17 aprile 2012, n. 14484 Il veicolo utilizzato per commettere il reato di cui all'art. 186 c.s., comma 2 lett. c (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), non può essere assoggettato alla misura della confisca obbligatoria se il mezzo è nella disponibilità del trasgressore in forza di un contratto di leasing e il concedente, proprietario del mezzo, risulta del tutto estraneo al reato. RITENUTO IN FATTO 1. In data 2 maggio 2010, la Polizia stradale di Rimini-Sottosezione di Forlì fermava l'autovettura Volkswagen Golf condotta da R. S. il quale, a seguito di espletamento di test alcolimetrico, risultava avere una concentrazione …
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IL PRINCIPIO DI DIRITTO “Non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall'autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione al contratto di leasing, se il conducente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato“. LA SENTENZA INTEGRALE Cassazione Penale, Sezione Unite, sentenza n. 14484/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUPO Ernesto – Presidente Dott. DE ROBERTO Giovanni – Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina – Consigliere Dott. FIALE Aldo – Consigliere Dott. GALBIATI Ruggero – rel. Consigliere Dott. SANDRELLI Gian Giacomo – Consigliere Dott. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2004, n. 37888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37888 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 08/07/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 1158
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 26280/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IK BL, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova 24 aprile 2003 n. 1579, con la quale, a conferma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Genova 27 novembre 2002 n., è stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dall'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Genova il 1 ottobre 2002, e condannato con le attenuanti generiche alla pena di tre anni e dieci mesi di reclusione e E. 12.000,00 di multa con la confisca dell'autovettura;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona della Dr.ssa Elisabetta CESQUI, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 27 novembre 2002 n. il G.I.P. del Tribunale di Genova dichiarava BL KA colpevole del reato ascrittogli, e lo condannava con le attenuanti generiche alla pena di tre anni e dieci mesi di reclusione e E. 12.000,00 di multa con la confisca dell'autovettura.
Contro tale decisione proponeva appello il Difensore dell'imputato, chiedendo la riduzione della pena e la revoca della confisca dell'autovettura, appartenente a terzo estraneo al reato. A seguito del giudizio la Corte d'appello di Genova con sentenza n. 1579 del 24 aprile 2003 confermava la decisione di primo grado. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 133 c.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché il Giudice d'appello non ha considerato che il KA, appena ventenne all'epoca dei fatti con un precedente penale non specifico nè grave, regolarmente soggiornante in Italia e con un regolare lavoro subordinato, nella vicenda concreta era stato soltanto un occasionale detentore della sostanza stupefacente, utilizzato da altri come corriere;
2. violazione dell'art. 240 c.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché la confisca è stata disposta in ordine a un'autovettura di terza persona, completamente estranea al reato.
L'impugnazione è inammissibile.
Nel valutare la questione in atto riproposta col primo motivo di ricorso, già dedotta in appello, con la quale si denuncia l'omessa considerazione delle condizioni personali dell'imputato e della rilevanza della condotta illecita da lui tenuta, il Giudice di secondo grado ha ritenuto corretta ed ha confermato la valutazione del primo giudice in merito agli elementi previsti dall'art. 133 c.p.. In questo senso ha osservato che la pena inflitta è prossima a quella edittale (maggiore di soli tre mesi e venti giorni), in rapporto alla detenzione di una quantità non modica di sostanza stupefacente, ed ha conseguentemente ritenuto inopportuna un'ulteriore diminuzione. Pertanto il motivo in oggetto appare manifestamente infondato.
Per quanto riguarda il secondo motivo si osserva come i Giudici del merito - constatando che nell'autovettura era stato ricavato un vano utile all'occultamento della sostanza stupefacente, praticando nell'imbottitura della parte bassa del sedile posteriore un taglio netto e poco visibile - abbiano incisivamente considerato che, se il vano era stato predisposto dal proprietario, vi era la prova evidente che il mezzo era stato utilizzato perché dotato del nascondiglio;
mentre se era stato l'imputato a realizzarlo, appariva evidente la prova di un uso non occasionale dell'autovettura. Col motivo suddetto il ricorrente esamina criticamente questa tesi, sostenendo la necessità di una revisione della tesi della destinazione del vano all'occultamento di sostanze stupefacenti e della conclusione che l'autovettura fosse perciò destinata al trasporto di tali sostanze, smentita, a suo avviso, dalla considerazione che nel caso concreto lo stupefacente era stato da lui occultato sul proprio corpo. In realtà, nell'applicazione del primo comma dell'art. 240 c.p. la relazione d'immediatezza tra la cosa e l'illecito penale, che costituisce la ratio della confisca, si esprime in un rapporto di funzionalità connesso con la destinazione o, comunque, nell'utilizzazione di essa per la commissione di un reato in ragione dell'idoneità della cosa stessa sotto il profilo strumentale rispetto alla condotta esecutiva del reato, così come progettato dagli autori.
In particolare, la destinazione può essere insita nella cosa stessa, come nel caso delle armi proprie ed improprie, così come può esservi impressa dall'autore per renderla funzionale all'esecuzione del reato, apportandovi le modifiche ritenute opportune per renderla idonea al fine illecito di fatto perseguito.
Pertanto costituisce cosa destinata alla commissione del reato previsto dall'art. 72 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 l'autovettura trasformata mediante la creazione di un vano occulto, ricavato alla base di uno dei sedili al fine di occultarvi sostanze stupefacenti illecitamente detenute e trasportate.
D'altra parte, poiché la confisca è prevista in relazione al rapporto di funzionalità della cosa rispetto al reato, per la legittimità del provvedimento non si richiede necessariamente che la modifica, apportata alla cosa stessa allo scopo di renderne possibile o anche semplicemente più funzionale l'impiego nell'esecuzione dell'attività illecita, sia costantemente utilizzata e, in particolare, che la confisca possa essere legittimamente disposta solo nel caso di utilizzazione contestuale alla commissione del fatto per cui si procede.
Indubbiamente, a parte l'ipotesi dell'obbligatorietà sancita dall'art. 240 c. 2^ n. 2 c.p., la confisca è preclusa dall'appartenenza della cosa a persona estranea al reato. Tuttavia il terzo che chieda la restituzione della cosa confiscata qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa e quindi, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesa, quest'ultima, come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa (Cass., Sez. 1^, 13 giugno 2001 n. 34019, ric. Carla). Nella specie, come la Corte ha rilevato, tale dimostrazione è mancata, non risulta chiarita in fatto se l'autovettura sia stata data all'imputato dal proprietario che l'aveva in precedenza modificata, oppure se l'imputato ne disponesse in base a un titolo autonomo, che gli aveva consentilo di operarne la modifica: e ciò a prescindere da ogni rilievo in ordine all'interesse ad impugnare. Di conseguenza la confisca dell'autovettura è stata correttamente ritenuta legittima e questo secondo motivo di ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di E. 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2004