Sentenza 9 dicembre 2004
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Il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca può essere disposto anche su beni appartenenti a persone giuridiche, dovendo a tali enti, in forza dei principi di rappresentanza, essere imputati gli stati soggettivi dei loro legali rappresentanti. (Principio affermato con riferimento ad una fattispecie in cui era stato sequestrato il mezzo di trasporto appartenente ad una società e utilizzato per il reato di immigrazione clandestina).
Il proprietario del mezzo di trasporto utilizzato per il reato di immigrazione clandestina, previsto dall'art. 12 comma primo D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché possa qualificarsi persona estranea al reato e far valere il diritto al dissequestro e alla restituzione del bene, ha l'onere di dimostrare di non aver mantenuto una condotta colposa, costituita dalla mancanza di diligenza nel controllo sull'operato del soggetto che ha materialmente e illecitamente usato il mezzo di trasporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2004, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2004 |
Testo completo
1927/05 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 09/12/2004
SENTENZA
N. 4902' 04 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FABBRI GIANVITTORE PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. MARCHESE ANTONIO
N. 022740/2004 2. Dott.DE NARDO GIUSEPPE "
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO "
4. Dott. VANCHERI ANGELO 11
ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDINANZIORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) SOC.COM. TIRIAC LEASING S.A. (GIA' MOLESEY N. IL 00/00/0000
2) AM RD AZ N. IL 22/01/1969
N. IL 08/01/1974 3) IF IO
avverso ORDINANZA del 28/01/2004
GIP TRIBUNALE di TOLMEZZO
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.VITO HONETTI,che ha chiesto sentita la relazione fatta dal Consigliere
VANCHERI ANGELO
dichiararni unammissibile il ricorso, onserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 28.1.2004 il GIP del Tribunale di Tolmezzo, provvedendo ai sensi dell'art. 263 c.p.p. sulla istanza proposta da AN AL, legale rappresentante della Società Commerciale TIRIAC LEASING S.A., con sede in Bucarest - tendente ad ottenere la restituzione dell'autoveicolo Mercedes Benz Sprinter 413, targato B
56175, sottoposto a sequestro nell'ambito del procedimento penale a carico di
AM RD AZ e IF IO, imputati del reato di cui all'art. 12, comma 1, del D. L.vo 25.7.1998 n. 286 - respingeva tale domanda.
Osservava il giudice suddetto che, contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente,
l'autoveicolo in sequestro era soggetto a confisca obbligatoria ai sensi del quarto comma dell'art. 12 sopra citato, in quanto utilizzato per la introduzione clandestina nello Stato di cittadini extracomunitari e che, nonostante la società istante,
dichiaratasi proprietaria e locatrice del mezzo, avesse dedotto di essere estranea al reato, la confisca poteva essere legittimamente disposta, in quanto non era stato fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la sua buona fede in ordine all'illecito utilizzo di esso, posto che la documentazione presentata si sostanziava in un contratto di leasing in favore della RI S.r.l., non avente data certa e, comunque, data anteriore al sequestro;
e, inoltre, il mezzo era stato sublocato ad altra impresa (la
Euro Tour S.r.l.), esercente viaggi turistici all'estero, che però l'aveva utilizzato per introdurre illecitamente in Italia cittadini extracomunitari, per cui il veicolo non poteva essere restituito.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, lo IA Alexe, nella qualità, deducendo erronea applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione sotto i seguenti profili:
1) la norma di cui al comma 4 dell'art. 12 del D. L,vo n. 286 del 1998 non poteva essere interpretata come statuente, sempre ed in ogni caso,
l'obbligatorietà della confisca dei mezzi, anche se appartenenti a persona
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estranea al reato, in quanto in tal modo si verrebbe a configurare un caso di responsabilità oggettiva, non ammesso dal nostro ordinamento giuridico, dal momento che non potrebbero farsi ricadere su persona diversa le conseguenze di fatti illeciti commessi da altri, pena la illegittimità costituzionale di tale norma, ma piuttosto come disposizione che prevede la confisca solo nel caso in cui si accerti la prevedibilità, da parte del proprietario, terzo estraneo, dell'illecito uso del mezzo;
2) i GIP aveva respinto la domanda di restituzione sul rilievo che sarebbe ravvisabile nella specie, a carico della società proprietaria del veicolo, una culpa in vigilando, non avendo predisposto, nel momento in cui aveva concesso in leasing l'automezzo alla RI S.r.l. (che aveva a sua volta noleggiato il veicolo alla Euro Tour S.r.l.) degli idonei meccanismi di controllo, quali il divieto di cedere in locazione ad altri il mezzo di trasporto, cosa giuridicamente non realizzabile proprio perchè la RI è un'impresa avente come oggetto sociale il noleggio di mezzi con autista.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è infondato e va respinto.
Ed invero, a prescindere dalla decisione che sarà adottata dal giudice della cognizione nella sede opportuna, nella specie il rigetto della istanza di restituzione è stato correttamente motivato dal GIP del Tribunale di Tolmezzo sul rilievo che l'automezzo in sequestro era comunque suscettibile di confisca, dal momento che dalle indagini fino ad allora esperite non era emerso con assoluta certezza che la società proprietaria dell'autoveicolo, utilizzato per il trasporto di cittadini clandestinamente introdotti nel territorio dello Stato, fosse in buona fede e che alla stessa non fosse addebitabile alcuna colpa relativamente al coinvolgimento dell'autista e della società sublocataria (la Euro Tour S.r.l.) nell'attività criminosa prevista dal primo comma dell'art. 12 del D. Lgs. n. 286/98.
Ciò bastava per giustificare il mantenimento del sequestro del mezzo di trasporto.
Va in proposito tenuto presente che l'art. 12 - comma 4 - del D. Lgs. n. 286/98 prescrive che, nella ipotesi di condanna per le fattispecie di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo, "è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti".
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Conseguentemente, dato che la ipotesi di reato di cui potrebbero essere ritenuti responsabili gli imputati è proprio quella di cui al citato art. 12, il veicolo, qualora fosse ravvisata la sussistenza dei presupposti di legge, potrebbe essere soggetto, in caso di condanna, a confisca.
Or, come è ovvio, le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite agli interessati se non con la sentenza conclusiva del giudizio in caso di assoluzione o di proscioglimento, per la semplice ragione che, diversamente opinando, in caso di condanna, sarebbe necessario il dispiego di una inopportuna attività per procedere ad una nuova apprensione delle stesse e, dall'altro, la eventuale restituzione potrebbe pregiudicare la realizzazione della misura prevista dall'art.240
c.p.-
Privo di qualsiasi pregio appare quindi l'assunto del ricorrente, secondo cui il veicolo in sequestro andava a lui restituito perché persona estranea al reato.
Va a tal proposito precisato che la nozione di "persona estranea al reato",cui appartiene e va restituita la cosa sequestrata, è diversa da quella di persona estranea al procedimento penale. Può ritenersi infatti estraneo al reato soltanto chi risulti non aver avuto alcun collegamento, diretto o indiretto, con la consumazione del fatto reato, ossia soltanto chi non abbia posto in essere alcun contributo di partecipazione o di concorso, neanche a titolo di colpa.
La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 12 D. Lgs n. 286/98, nel prescrivere che è sempre ordinata la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i reati previsti dal medesimo art.12, non pone alcuna distinzione, salvo il diritto (previsto dal comma 8 del medesimo art. 12, che richiama le disposizioni dell'articolo 100, commi
2 e 3, del D.P.R. 309 del 1990 in materia di disciplina degli stupefacenti) del terzo estraneo al reato di ottenere la restituzione del veicolo, qualora dimostri di essersi in qualche modo attivato per impedire l'uso illegittimo del mezzo stesso, di non avere potuto prevederne l'illecito impiego, anche occasionale, e di non esser incorso in difetto di vigilanza (in tal senso, v. Cass., Sez. I, sent. n. 5263 del 25.9.2000,
Vergano; Sez. I, sent. n. 3702 del 19.5.2000, UR HA e, in tema di confisca di beni sottoposti a pegno in favore di terzi in caso di usura, Sez. Un., sent. n. 9 del 08-
06-1999, Bacherotti).
Mater In altri termini, non basta che il richiedente la restituzione del mezzo usato per il trasporto di clandestini non sia stato coinvolto nel relativo procedimento penale in quanto “persona estranea al reato” perché la restituzione venga automaticamente disposta;
ma, affinchè ciò avvenga, è necessaria la dimostrazione che il soggetto non abbia mantenuto una condotta colposa, costituita dalla mancanza di diligenza nel controllo sull'operato di colui che materialmente abbia illecitamente usato il mezzo di trasporto. Controllo che il terzo, pur tenendo una condotta non punibile sotto il profilo penale, è obbligato ad esercitare, dal momento che egli trae comunque vantaggio dall'altrui attività criminosa.
Da tale punto di vista, appare tutt'altro che irragionevole una deroga al principio secondo cui la buona fede del terzo è presunta sino a prova contraria, potendosi soltanto ammettere che il terzo estraneo al reato sia messo in condizioni di provare che egli abbia fatto il possibile per evitare un uso illecito del mezzo, di cui sia proprietario.
Tale impianto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è affatto in contrasto con i principi costituzionali in tema di responsabilità penale, dal momento che è stata la stessa Corte Costituzionale ad affermare in diverse occasioni,
riguardanti interventi in materia di confisca di beni appartenenti a persone condannate per associazione mafiosa e in materia di confisca a seguito di accertata responsabilità per reati di contrabbando, (situazioni perfettamente assimilabili a quella in esame), che si tratta di una misura "destinata a svolgere nel sistema una funzione meramente cautelare e che si radica su un presupposto altrettanto specifico, quale è quello del carattere per così dire ausiliario che una certa attività economica” può presentare rispetto alla realizzazione di determinati illeciti penali, a meno che si tratti di persone estranee al reato, alle quali non sia imputabile un difetto di vigilanza,
o di persone comunque indenni da colpa (v. C. Cost. sent. n. 229 del 1974 e n. 259 del 1976, richiamate dalle più recenti sentenze n. 487 del 1995 e 1 del 1997 e, da ultimo, anche Ordinanza n. 78 delo 2001, che ha specificamente ribadito la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 12, comma 4, del D. Lgs n. 286/98).
Né può avere rilievo alcuno il fatto che l'autoveicolo si appartenga a persona giuridica, in quanto la confisca può essere disposta anche per i beni appartenenti a
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persone giuridiche, dovendo a tali enti, in forza dei principi di rappresentanza,
“essere imputati gli stati soggettivi dei loro legali rappresentanti”. (v. Cass., Sez. VI, sent. n. 668 del 22-04-1994, Gentilini;
Sez. II, sent. n. 11173 del 18-11-1992,
Tappinari; Sez. I, sent. n. 3118 del 31-07-1991, ric. Soc. Capital Finanziaria Italiana).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, poiché non si ravvisano nel provvedimento impugnato le violazioni di legge segnalate dal ricorrente, il gravame va respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2000
IL CONSIGLI IL PRESIDENTE
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
21 GEN 2005
IL CANCELLIERE Rosanda Rani