Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7828
CASS
Sentenza 8 giugno 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto ai ricorrenti - dipendenti delle Ferrovie dello Stato, andati in pensione negli anni 1993 e 1994 e che non avevano pertanto percepito l'una tantum di cui al CCNL 1994 - l'indennità integrativa di cui all'art. 33, secondo comma lett. n CCNL 1990-1992, determinandola in un importo pari alla quota mensile dell'emolumento per i mesi del 1993 e 1994 in cui erano rimasti in servizio).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7828
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7828
    Data del deposito : 8 giugno 2001

    Testo completo