Sentenza 8 giugno 2001
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto ai ricorrenti - dipendenti delle Ferrovie dello Stato, andati in pensione negli anni 1993 e 1994 e che non avevano pertanto percepito l'una tantum di cui al CCNL 1994 - l'indennità integrativa di cui all'art. 33, secondo comma lett. n CCNL 1990-1992, determinandola in un importo pari alla quota mensile dell'emolumento per i mesi del 1993 e 1994 in cui erano rimasti in servizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7828 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AN SAGGIO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell'avvocato MARIA STEFANIÀ MASINI, rappresentato e difeso dall'avvocato CORRIAS PIER GIORGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AT AU, UB NT, OB RI, PI LU, TI VI, CU AO, TA SE, RE FU, LI EL, RI RE, DU AN, DE ON, ON ED, RI RA, DD LD, TA RE, TA LO, RE TT, UT GIAMAO, AD ER;
- intimati -
avverso la sentenza n. 406/97 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 08/10/97 R.G.N. 1580, 1582 e 1584/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato CORRIAS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con decreti in data 26 aprile 1994, il Pretore-giudice del lavoro di Cagliari su istanza dei sig.ri UR OR, TO ED, RI OB, GI PI, SI DU, LO ON, SE AR, ZI ER, AN XI, TO AR, IO RD, NO DU, ED ON, AN AR, LD DA, TO AR, EN AR, TI GR, PA PU, e UM DA e di altri lavoratori non più in causa, ingiungeva alle Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni, di pagare ai predetti, già suoi dipendenti, somme maturate, nella misura di L. 150.000 mensili, a titolo di integrativo contrattuale.
Su opposizione delle Ferrovie dello Stato, il Pretore, con sentenze 8 maggio - 5 luglio 1996 rigettava le domande dei lavoratori e revocava i decreti.
Proponevano appello i soccombenti e il Tribunale - Sezione del lavoro di Cagliari accoglieva per quanto di ragione l'impugnazione dei dipendenti sopra nominativamente indicati;
condannava le Ferrovie dello Stato a corrispondere loro l'importo dell'integrativo in misura variamente determinata per ciascuno e compensava per un quarto le spese dei due gradi, poste per la parte residua a carico della Società.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la società Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni con unico, articolato motivo.
Gli intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col motivo di annullamento la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui ai contratti collettivi per i dipendentì delle ferrovie dello stato del 19.05.1990 e 18.07.1990, nonché di quelle del contratto collettivo 18.11.1994 riguardanti il c. d. assegno integrativo;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e seg, del codice civile nell'interpretazione delle norme dei suddetti contratti collettivi;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile d'ufficio.
Sostengono le Ferrovie dello Stato che il c.d. integrativo non era oggetto di un diritto pieno, perfetto e per una durata indeterminata ad una indennità mensile di L. 150.000 mensili come elemento fisso e continuativo della retribuzione periodica. Il punto 7 del c.c.n.l. 1990/1992, concluso il 19 maggio 1990, prevedeva che l'indennità in questione avrebbe avuto un certo valore medio nazionale, sarebbe stata negoziata a livello compartimentale e in sede centrale e sarebbe stata attribuita in funzione degli obiettivi di produzione e dei risultati di produttività dei singoli Compartimenti e unità della Sede Centrale sulla base di principi e criteri che sarebbero dovuti essere negoziati. Il compenso era dunque oggetto periodicamente di specifica trattativa e di accordo a livello di compartimento. Lo stanziamento globale sarebbe stato destinato ai singoli dipartimenti e unità dalla Sede Centrale dopo di che la ripartizione tra il personale sarebbe stata ancora oggetto di contrattazione aziendale.
A tali previsioni si era poi adeguato il concreto comportamento delle parti.
Il contratto collettivo 1990/92 era venuto a scadenza il 31 dicembre 1992 e, seppure applicato anche successivamente per alcune parti, non poteva ritenersi che avessero mantenuto piena vigenza le parti relativamente alle quali erano state avviate trattative per una nuova disciplina.
Una diversa interpretazione delle intese sindacali ricordate sarebbe stata in contrasto con la legge 8 agosto 1992, n.359 (art. 2, comma settimo) e con la legge 14 novembre 1992, n.38 (art. 7, primo comma) che precludevano alla contrattazione collettiva ogni aumento salariale ed avrebbe comportato la nullità delle pattuizioni. A conferma di ciò sta l'accordo 18 novembre 1994 col quale fu stabilito al punto 7) della parte economica che a far data dal 1.1.1993 cessa l'efficacia di tutte le clausole relative al trattamento economico previsto a titolo di salario integrativo. Discutendosi di un elemento integrativo della retribuzione, esso si collocava al di fuori della tutela di cui all'art. 36 Costituzione, sicché non si poneva neppure un problema di ultrattività della norma contrattuale, peraltro da escludersi per i contratti collettivi di diritto comune stante l'inapplicabilità ad essi dell'art.2074 c. civ.. In base ai complessi calcoli previsti dall'accordo del 1990, inoltre, l'indennità avrebbe anche potuto risultare dovuta in misura assai ridotta o addirittura non spettare.
In ogni caso essa sarebbe risultata non determinata ne' determinabile, non essendo intervenute tra le parti le trattative e gli accordi indispensabili a tal fine e, anche sotto tale profilo, ove si dovesse ritenere la pattuizione collettiva astrattamente esistente, essa sarebbe nulla.
La stessa assenza della indispensabile contrattazione per la determinazione dell'indennità era indice della volontà delle parti collettive di escluderne la vigenza. La volontà, manifestata con tale comportamento, di applicare il precedente contratto collettivo soltanto in alcune parti era da porre sullo stesso piano della possibilità delle parti collettive di dare tempestiva disdetta tre mesi prima della scadenza o di risolverlo consensualmente. Successivamente al 1990 le parti (in particolare le organizzazioni dei lavoratori) avevano dato vita a trattative tese solo a determinare l'ammontare dell'indennità con riferimento ai diversi semestri degli anni 1991 e 1992 e mai avevano preteso o avanzato riserve per l'indennità integrativa afferente agli ultimi due anni, estranei alla vigenza dell'accordo 19 maggio 1990. Ancora nell'imminenza del nuovo contratto collettivo del novembre 1994, le organizzazioni sindacali avevano accettato proposte aziendali relative all'indennità per il secondo semestre del 1992, mentre già erano in corso le trattative per il rinnovo del contratto che prevedevano la eliminazione dell'indennità così come precedentemente configurata, tanto che, conformemente a quanto risultante da tale comportamento di fatto, con il nuovo accordo fu stabilita la cessazione dell'efficacia delle relative clausole prima vigenti.
Dal testo dell'accordo 18 novembre 1994 si evincerebbe, in particolare, la non spettanza ai dipendenti frattanto andati in pensione dell'una tantum.
Era, dunque, da escludersi il rinnovo tacito dell'accordo scaduto il 31 dicembre 1992 e le mere aspettative di cui fossero stati titolari i lavoratori non si erano certo realizzate con il contenuto di diritti in assenza di accordi sindacali in tal senso. La sentenza impugnata era anche viziata per ultrapetizione in quanto i lavoratori non avevano chiesto una quota dell'una tantum, così come in concreto attribuita dal Tribunale, oltretutto sulla base di un accordo addirittura successivo al decreto ingiuntivo, sibbene l'assegno integrativo nella misura di L. 150.000 mensili. La sentenza del Tribunale era anche contraddittoria per avere, da un lato, affermato la persistente vigenza dopo il dicembre 1992 del contratto collettivo 1990/90 perché non disdettato e non contraddetto da successivi comportamenti concludenti delle parti che anzi, secondo la non condivisibile ricostruzione del giudice di appello, sarebbero stati conformi a tale vigenza ulteriore - e per avere, d'altro lato, parlato di vacanza contrattuale per il periodo 1993/1994.
Il Tribunale aveva attribuito alla nuova norma contrattuale un significato arbitrario, sul presupposto di una non meglio precisata evidenza o, sotto altro profilo, ne aveva affermato la illegittimità contraddicendo la precedente affermazione.
Errato e apodittico era anche l'assunto secondo cui le organizzazioni sindacali non avevano il potere di rappresentare coloro che erano andati in quiescenza in quanto la rappresentanza discendeva dalla permanenza dell'iscrizione al sindacato e non da quella del rapporto di lavoro: i lavoratori erano iscritti al COMU che non aveva sottoscritto il contratto collettivo 1990/92, mentre aveva firmato quello del novembre 1994.
Il motivo è infondato.
Il giudice di appello ha anzitutto considerato che gli appellanti nominati in epigrafe avevano ottenuto il prepensionamento prima della conclusione del contratto collettivo del 18 novembre 1994 e, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non avevano percepito, come i lavoratori rimasti in servizio, l'una tantum, pattuita con il predetto accordo, sostanzialmente ritenuta equivalente al previgente compenso integrativo, previsto dal contratto collettivo 18 luglio 1990, venuto a scadenza e non disdettato nei termini. Il Tribunale ha quindi ritenuto che:
- l'art.33, secondo comma, lett. n) del c.c.n.l. 90 - 92 prevedeva, come elemento aggiuntivo della retribuzione l'integrativo di cui all'accordo del 19 maggio 1990;
- questo al punto 7) prevedeva un valore medio nazionale a regime di tale emolumento pari a L. 150.000 mensili, da assegnarsi a seguito di negoziazione a livello compartimentale e centrale, in funzione degli obiettivi di produzione e dei risultati di produttività dei singoli compartimenti, sulla base di principi che avrebbero dovuto essere concordati entro il 22 maggio 1990;
- il compenso venne corrisposto sino al 31 dicembre 1992, sicché i lavoratori andati in pensione successivamente non percepirono alcunché;
- il contratto collettivo 1990-92 non era stato disdettato nei termini e si era quindi rinnovato con efficacia anche dopo l'originaria scadenza;
- non risultavano trattative a tale scadenza per l'eliminazione dell'indennità integrativa;
- anzi con l'accordo siglato il 4 marzo 1994 le parti concordarono la liquidazione dell'integrativo per il 1992 e, al punto 4), si impegnarono a trattare l'integrativo per il 1993;
- ciò rendeva evidente che le parti erano consapevoli della persistente vigenza del contratto del 1990, tanto che alcuni compartimenti della società corrisposero anche per il 1993 acconti sul compenso integrativo;
- era dunque evidente, quanto meno, che, se anche i lavoratori non avessero avuto un diritto pieno all'emolumento, avevano comunque avuto una aspettativa giuridicamente rilevante a che le parti sociali cui spettava la sola determinazione quantitativa del diritto vi provvedessero;
- tale emolumento era definito dalle parti sociali come elemento aggiuntivo - non eventuale - della retribuzione;
- solo in occasione del contratto collettivo (successivo all'accordo) le organizzazioni dei lavoratori e la Società avevano, da un lato, concordato al punto 7) la cessazione a far data dal 1^ gennaio 1993 della efficacia di tutte le clausole relative al trattamento economico previsto a titolo di salario integrativo e, d'altro lato, che a tutto il personale inquadrato ai livelli 1/9 ed in forza alla data del presente accordo, sarà corrisposto [...] un importo forfetario [...] che sarà ridotto delle quote eventualmente già percepite successivamente alla data del 1^ gennaio 1993 degli istituti economici richiamati nel punto 7);
- se ne doveva dedurre che le parti, lungi dal ritenere esaurita alla data del 31 dicembre 1992 l'efficacia del precedente contratto collettivo, avevano interamente regolato la materia, da un lato, retrodatando la cessazione dell'integrativo, dall'altro prevedendo, in sua vece, la corresponsione di una tantum in misura non molto diversa, come sottolineato dalle stesse Ferrovie, da quella che i lavoratori avrebbero potuto percepire come indennità integrativa relativa agli anni 1993/1994;
- le parti avevano così modificato i precedenti criteri di assegnazione dell'integrativo (obiettivi di produzione e risultati di produttività dei compartimenti) prevedendo una somma eguale per tutti a seconda del livello di appartenenza;
- peraltro, esse avevano limitato l'attribuzione dell'una tantum al solo personale in servizio alla data dell'accordo, senza disporre per i dipendenti collocati a riposo nel periodo di vacanza contrattuale. A proposito di costoro, il Tribunale ha astrattamente prospettato due possibili soluzioni: 1) determinazione in via interpretativa della somma in proporzione al periodo in cui erano stati in forza tra il gennaio 1993 e il dicembre 1994: trattandosi di beneficio economico attribuito per un periodo già trascorso doveva necessariamente essere riconosciuto a tutto il personale;
2) determinazione dell'integrativo (alla luce di una volontà in tal senso delle parti sociali) secondo nuovi e diversi criteri, con esclusione il personale andato in pensione durante la vacanza contrattuale: soluzione quest'ultima ritenuta, tuttavia, illegittima, perché, nel momento stesso in cui la legittima aspettativa del personale che aveva prestato la propria attività in tale periodo si era mutata in diritto pieno, ne sarebbero stati esclusi i lavoratori frattanto pensionati;
la clausola sarebbe stata illegittima sotto l'ulteriore profilo che le parti sociali avevano solo il potere di quantificare l'emolumento e, d'altro lato, le organizzazioni sindacali erano orinai prive di potere rappresentativo del personale in quiescenza. Sarebbe conseguito da tali considerazioni che gli appellanti avevano diritto all'elemento retributivo sia che lo si volesse definire come una tantum oppure come compenso integrativo.
Conclusivamente il Tribunale riconosceva il diritto per ciascun dipendente andato in pensione negli anni 1992/1993 a un importo pari alla quota mensile (L. 145.833) dell'emolumento per i mesi in cui era rimasto in servizio.
Giudica la Corte che le ampie e argomentate considerazioni del giudice di appello si sottraggono alle critiche delle Ferrovie dello Stato sopra esposte.
Deve, anzitutto, sottolinearsi come sia fuor di luogo il riferimento all'art..2074 c.civ. (e alla problematica della c.d. ultrattività del contratto collettivo dopo la sua scadenza a seguito del venire meno dell'ordinamento corporativo); il Tribunale ha infatti ritenuto, con accertamento in fatto, non oggetto di censura, che il contratto collettivo 1990/1992 non era stato oggetto di tempestiva disdetta, dal che si desume che la vigenza dello stesso contratto oltre la data di scadenza originariamente pattuita non fu effetto della norma appena citata, ma di una esplicita pattuizione delle stesse parti. Del tutto formalistica e sterile è dunque la critica secondo cui il Tribunale si sarebbe contraddetto nell'affermare la sopravvivenza delle pattuizioni e nel parlare, al tempo stesso, di vacanza contrattuale, essendosi trattato, evidentemente, di una eventuale deficienza di rigore terminologico, ma non certo di una erronea identificazione e qualificazione giuridica della fattispecie. È, del pari, da disattendere l'assunto della contrarietà della ritenuta permanenza del vigore delle clausole contrattuali in materia retributiva, dopo il 1992, alle norme di cui all'art. 2, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazionì in legge 8 agosto 1992, n. 359 e all'art. 7, comma 1 d.l. 19 settembre 1992, n. 384,
convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438, non essendo sostenibile che la mancata disdetta della normativa contrattuale collettiva 1990/1992 rappresenti delibera in materia di retribuzioni che abbia comportato di per sè peggioramento dei saldi di bilancio o variazione del costo complessivo del personale superiori al tasso programmato di inflazione e nemmeno che abbia innovato rispetto ai precedenti accordi di comparto o abbia comportato incrementi retributivi dipendenti da automatismi di carriera o di progressione automatica di carriera o comunque di allineamento stipendiale.
Si trattava, infatti, di erogare quanto già stabilito dal contratto collettivo non disdettato secondo i meccanismi dallo stesso previsti o, come poi avvenne, di sostituire tali meccanismi con una erogazione sostitutiva (una tamtum) che, da quanto risulta dagli accertamenti del giudice di merito, fu di importo inferiore agli importi medi già in precedenza erogati per l'integrativo.
La circostanza che solo con l'accordo 18 novembre 1994 sarebbe stata stabilita, secondo la società ricorrente, la cessazione di efficacia di tutte le clausole relative al trattamento economico previsto a titolo di salario integrativo, conferma, contrariamente all'assunto della stessa società, che altrimenti tali clausole avrebbe continuato a produrre effetti e, d'altro lato, che le stesse vennero sostituite (logicamente con effetto per tutti gli aventi diritto all'integrativo) con le pattuizioni relative all'una tantum che venne a sostituire quell'emolumento.
Le pattuizioni del contratto collettivo 1990/1992 relative all'integrativo non potevano poi ritenersi nulle per il fatto che la concreta determinazione dello stesso doveva essere concordata periodicamente dalle parti sociali secondo determinati criteri di produttività in quanto già l'obbligo a trattare era vincolante per le Ferrovie, tanto che dopo l'originaria scadenza contrattuale le rivendicazioni sindacali vennero accolte con la pattuizione, in sostituzione dell'integrativo, dell'una tantum e, comunque, la dedotta complessità dei calcoli per la determinazione dell'originario emolumento non comportava assolutamente indeterminatezza dello stesso e quindi nullità della relativa clausola, ne' le Ferrovie dello Stato hanno dedotto che in concreto per gli anni successivi al 1992 tali calcoli avrebbero dato un risultato inferiore a quello preteso dai lavoratori (i quali comunque non si sono doluti della determinazione operata dal Tribunale in misura corrispondente all'una tantum rapportata ai rispettivi periodi lavorativi prima del pensionamento).
Alla stregua di tali argomentazioni, deve escludersi. che l'integrativo rappresentasse per i lavoratori una semplice aspettativa anziché un vero e proprio diritto a un elemento della retribuzione la cui determinazione era di volta in volta rimessa alle parti sociali.
Le considerazioni sinora svolte portano anche ad escludere che fosse intervenuto, secondo la prospettazione della società ricorrente, una sorta di riconoscimento delle parti sociali della cessazione della vigenza delle pattuizioni collettive relative all'integrativo: tra l'altro, non si spiegherebbe, se così fosse, per quali ragioni si instaurarono quelle trattative che condussero poi all'attribuzione dell'una tantum, ne' la stessa ricorrente dà ragione del proprio generico assunto secondo cui la non spettanza dell'una tantum ai dipendenti andati, frattanto, in pensione risulterebbe dal testo dell'accordo del 18 novembre 1994. A tale proposito, le Ferrovie dello Stato fanno riferimento a dati fattuali assolutamente generici, in punto di trattative e proposte in ordine all'integrativo per il 1992 e all'eliminazione di quell'indennità per il periodo successivo, che non possono essere presi in esame dal giudice di legittimità.
Non è ravvisabile il denunciato vizio di ultrapetizione in quanto il Tribunale ha inteso attribuire ai pensionati, proporzionalmente al periodo lavorato, l'equivalente dell'una tantum in quanto oggetto di un accordo intervenuto tra le parti sociali secondo cui essa doveva sostituire l'integrativo, sia pure secondo nuovi criteri di determinazione, ma comunque in misura non molto diversa (e di fatto sotto tale profilo attribuita dal giudice di appello in importo proporzionalmente inferiore). Il giudice di merito, cioè, una volta accertato che anche i pensionati, come gli altri lavoratori, avrebbero avuto diritto all'integrativo in ragione della mancata disdetta del contratto collettivo 1990/1992, in proporzione al periodo in cui avevano lavorato, ha ritenuto che la limitazione dell'efficacia soggettiva dell'accordo successivo, relativo all'una tantum, ai lavoratori in servizio, non avrebbe potuto condurre, di per sè, al sacrificio del diritto all'integrativo dai pensionati (pro quota) maturato (la possibilità di siffatta soluzione, in alternativa a quella adottata è stata prospettata dal Tribunale in via di contrapposizione teorica o retorica, tanto che la ha al tempo stesso ritenuta illegittima e pertanto non percorribile, talché la sentenza non incorre, per tale aspetto, nel denunciato vizio di contraddittorietà) e pertanto correttamente il Tribunale ha ritenuto che, in assenza di una trattativa e di un accordo finale delle parti sociali, per la determinazione dell'integrativo (necessariamente in favore di tutti i lavoratori che avevano prestato la loro opera nel periodo di riferimento) questo dovesse essere determinato in via sistematica, parametrandolo cioè sull'una tantum (per tal via, il giudice di appello ha anche evitato la disparità di trattamento che si sarebbe determinata rispetto ai percettori dell'una tantum se avesse determinato l'integrativo secondo criteri divesi. Per quanto sin qui argomentato, non ritiene la Corte che, così giudicando sulla base delle normative collettive che si sono succedute sulla materia, il giudice di appello sia incorso nella violazione di canoni di ermeneutica contrattuale, peraltro genericamente, e quindi inammissibilmente, indicati dalla ricorrente con il semplice richiamo degli artt. 1362 e seguenti del Codice civile. La censura relativa alla affermazione del Tribunale secondo cui le parti sociali che avevano concordato l'erogazione dell'una tantum solo in favore dei lavoratori in servizio non sarebbero state rappresentative dei pensionati, attiene a quell'ipotesi di soluzione della controversia che il Tribunale non ha ritenuto percorribile e quindi si tratta di critica ininfluente anche perché, seppure le organizzazioni avessero avuto il potere di rappresentanza mai avrebbero potuto rinunciare, con effetto per i rappresentati, ad un diritto dei quali gli stessi erano divenuti titolari del quale alle parti sociali era stata demandata solo la determinazione quantitativa.
Conclusivamente, assorbito ognì altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità in assenza di qualsiasi attività difensiva degli intimati.
P. T. M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio e il 6 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2001