Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2016, n. 10120
CASS
Sentenza 10 febbraio 2016

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma primo, lett. d) e 37 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111, 54, secondo comma, 117 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono uno specifico obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione del giudice che abbia presentato querela nei confronti dell'indagato per fatti diversi da quelli oggetto del procedimento. (In motivazione, la Corte ha precisato, che, tale circostanza non può assumere portata generale ma, impregiudicata la facoltà del giudice di astenersi per "gravi ragioni di convenienza", può in concreto integrare l'ipotesi di "inimicizia grave", quando, ad esito di un rigoroso scrutinio, si possa ritenere che la presentazione della denuncia o querela abbia tratto origine da esperienze di vita e rapporti interpersonali che esulano dalla sfera strettamente professionale).

Nel procedimento di riesame del decreto di sequestro preventivo, il termine di dieci giorni per la decisione decorre anche nel corso del periodo di sospensione feriale, quando il "dies a quo" non ricada in detto periodo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2016, n. 10120
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10120
    Data del deposito : 10 febbraio 2016

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