Sentenza 10 febbraio 2016
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma primo, lett. d) e 37 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111, 54, secondo comma, 117 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono uno specifico obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione del giudice che abbia presentato querela nei confronti dell'indagato per fatti diversi da quelli oggetto del procedimento. (In motivazione, la Corte ha precisato, che, tale circostanza non può assumere portata generale ma, impregiudicata la facoltà del giudice di astenersi per "gravi ragioni di convenienza", può in concreto integrare l'ipotesi di "inimicizia grave", quando, ad esito di un rigoroso scrutinio, si possa ritenere che la presentazione della denuncia o querela abbia tratto origine da esperienze di vita e rapporti interpersonali che esulano dalla sfera strettamente professionale).
Nel procedimento di riesame del decreto di sequestro preventivo, il termine di dieci giorni per la decisione decorre anche nel corso del periodo di sospensione feriale, quando il "dies a quo" non ricada in detto periodo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2016, n. 10120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10120 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2016 |
Testo completo
messimario 1 10 12 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. 360 Aldo Fiale sez. Oronzo De Masi CC 10/02/2016 Enrico Manzon R.G.N. 47547/2015 Vito Di Nicola - Relatore - Giovanni Liberati : 1 ha pronunciato la seguente SENTENZA . sul ricorso proposto da AN ND, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 15-09-2015 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Luigi Antonio Panella che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. ND AN ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha rigettato la dichiarazione di ricusazione avanzata nei confronti della dottoressa IA LI, presidente del collegio del tribunale del riesame di Latina investito della trattazione del ricorso proposto dal ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo del 18 giugno 2015 nonché avverso il successivo decreto di sequestro preventivo integrativo del 9 luglio 2015 emessi dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Latina con riferimento ai reati di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, in relazione all'articolo 30 stesso d.p.r.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza, il ricorrente, personalmente e tramite i difensori, articola i quattro seguenti motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizione di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 37, van comma 1, lettera a), codice di procedura penale in relazione all'articolo 36, comma 1, lettera d), stesso codice (articolo 606, comma 1, lettera b), codice di procedura penale). Assume che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che un giudice, il quale, come nel caso di specie, quereli un cittadino (per un reato non procedibile d'ufficio), possa ritenersi terzo ed imparziale nel giudicare in sede penale quello stesso cittadino in relazione a fatti diversi da quelli che hanno determinato la proposizione della querela. Sostiene che la giurisprudenza della Corte di cassazione, con riferimento all'inimicizia grave, è nel senso che tale motivo di astensione debba trovare riscontro in "rapporti personali estranei al processo ed ancorati a circostanze oggettive", proprio come si è verificato nella specie, in cui vi è stata una querela da parte del magistrato, in relazione a un reato non procedibile d'ufficio. La stessa Corte ha affermato che un difetto di imparzialità del giudice può derivare anche da fatti o affermazioni che dimostrino "un'ostilità del giudice nei confronti dell'indagato", essendo necessario evitare e rimuovere anche ogni "apparenza di imparzialità". Del resto, la stessa Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 37 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva che potesse essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, chiarendo che il sistema deve "apprestare la 2 necessaria tutela del principio del giusto processo in tutti i casi in cui può risultare compromessa l'imparzialità del giudice ...".
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli atti indicati e allegati al ricorso nonché travisamento della prova, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, comma 1, lettere c) ed e), codice di procedura penale). Sostiene che l'ordinanza è inoltre illegittima laddove, in modo contraddittorio ed illogico, arriva a escludere la sussistenza di una grave inimicizia nei confronti del cittadino da parte del magistrato, grave inimicizia desumibile proprio dalle modalità caratterizzanti la vicenda posto che la dottoressa IA LI, componente del Collegio giudicante del tribunale di Latina, e gli altri magistrati del medesimo collegio avevano presentato un esposto querela in relazione ad alcuni commenti ritenuti diffamatori ed : attribuiti al ricorrente ND AN, all'epoca presidente della Provincia di 1 Latina e riferiti alla sentenza di condanna pronunciata nei confronti del medesimo da parte del collegio penale del tribunale di Latina;
ciò accadeva nonostante la van tempestiva smentita a mezzo stampa effettuata dallo stesso AN già nel mese di luglio;
in particolare nella querela si leggeva che il AN avrebbe affermato che quella decisione era esorbitante ed ingiusta ma "inevitabile (...) con quel collegio giudicante" nel quale "si annida" un giudice "trasferito qui per una sorta di punizione a seguito della conduzione insieme a De Magistris del processo Why not" e che così avrebbe accusato il Collegio ed i suoi componenti di aver reso una "sentenza politica" tradendo i doveri di correttezza e di imparzialità e strumentalizzando la funzione per colpire una persona per motivi di avversione politico-ideologica. Si chiedeva quindi "la punizione del colpevole per tutti i reati ravvisabili"; in esito a tale esposto la procura della Repubblica di Latina aveva trasmesso gli atti per competenza a quella di UG e ND AN veniva iscritto nel registro degli indagati per il reato di diffamazione aggravata in ordine al quale il pubblico ministero presso il tribunale di UG presentava richiesta di archiviazione e con decreto del 16 ottobre 2014 il Gip presso il medesimo tribunale accoglieva la richiesta di archiviazione del procedimento penale nei confronti del AN. Sostiene quindi il ricorrente che la dottoressa IA LI e gli altri componenti il collegio del tribunale di Latina avevano presentato una infondata querela nei suoi confronti chiedendo che lo stesso fosse punito, in relazione a fatti diversi da quelli per i quali era pendente il procedimento penale nel quale la dottoressa LI aveva successivamente svolto le funzioni di presidente del collegio del riesame. Ciò ha comportato l'adozione di una decisione che, quanto meno a livello di fumus, riconosce una presunta responsabilità penale del 3 ricorrente cosicché la presentazione della denuncia - querela e le peculiarità, che hanno caratterizzato la vicenda in questione, avrebbero dovuto indurre la dottoressa LI ad astenersi dallo svolgimento delle funzioni di presidente del collegio del tribunale del riesame nonché di relatore della successiva ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame, al contrario di quanto è accaduto nel caso di specie. Gli stessi elementi enfatizzati dalla Corte territoriale per escludere l'animosità del magistrato nel caso in questione scaturiscono da una erronea lettura degli atti acquisiti e manifestano quindi tutta la debolezza su cui si regge l'impianto motivazionale dell'ordinanza. In particolare, il rilievo attribuito a pagina 8 dell'ordinanza alla mancata presentazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione da parte dei magistrati denuncianti non sembra cogliere nel segno e appare del tutto illogico alla luce di quanto documentato nella richiesta : di archiviazione in ordine al fatto che il AN non aveva pronunciato le frasi in contestazione, con la conseguenza che la scelta di non proporre opposizione alla richiesta di archiviazione è stata verosimilmente orientata dalla circostanza che va tali opposizione sarebbe stata respinta alla luce delle capillari indagini effettuate. Peraltro il ricorrente contesta quanto affermato nell'ordinanza impugnata e cioè che "la pubblicazione da parte dei mezzi di informazione locali delle suddette dichiarazioni diffamatorie nei confronti suoi e dell'intero collegio giudicante come dichiarazioni fatte da AN ND nel corso di una seduta del consiglio provinciale" non sarebbe mai stato oggetto di chiara smentita. Infatti come risulta dalla documentazione allegata alle note di udienza depositate, le dichiarazioni offensive attribuite al ricorrente erano state immediatamente smentite dallo stesso. Ne consegue che l'ordinanza della Corte di appello di Roma è dunque illegittima anche per tale verso in quanto sorretta da una . motivazione in parte mancante, illogica e contraddittoria oltreché basata sul travisamento della prova costituita dalla documentazione già allegata.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 37, comma 2, codice di procedura penale nonché vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento e travisamento della prova, mancanza contraddittorietà, la manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), codice di procedura penale). Assume il ricorrente che l'ordinanza impugnata sarebbe altresì illegittima laddove afferma che la violazione dell'articolo 37, comma 2, codice di procedura penale che impone al giudice ricusato di non pronunciare né concorrere a - pronunciare sentenza sino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione e la violazione del correlato dovere deontologico gravante sul magistrato ricusato - rileverebbe e sarebbe, dunque, censurabile, ma in una sede diversa sul rilievo che "non è il giudizio di 4 ricusazione la sede per procedere a tale accertamento". Tuttavia l'ordinanza impugnata, pur premettendo che non è il giudizio di ricusazione la sede per esaminare la correttezza dell'operato del giudice ricusato che abbia comunque adottato il provvedimento che definisce la res iudicanda sottoposta alla sua attenzione, conclude in modo contraddittorio ritenendo comunque corretto l'operato del magistrato stesso. Al riguardo, l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto di quanto esposto e documentato nella dichiarazione di ricusazione e nella memoria del 1 settembre 2015 depositata presso la Corte d'appello e più in particolare che in data 23 luglio 2015 il ricorrente proponeva la richiesta di riesame del decreto di sequestro;
in data 24 luglio 2015 presentava la dichiarazione di ricusazione del presidente del Tribunale del riesame, dottoressa LI, poi depositata in data 27 luglio 2015 nella cancelleria del tribunale del riesame;
che, a causa della sospensione dei termini durante il periodo feriale, la decisione del riesame sarebbe dovuta intervenire entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero alla cancelleria del van riesame, ovvero dalla comunicazione alla cancelleria stessa che gli atti erano stati già trasmessi;
che il termine di dieci giorni per la pronuncia del tribunale del riesame sarebbe quindi pacificamente scaduto nel settembre 2015; che l'udienza relativa alla richiesta di riesame era tuttavia stata fissata al 30 luglio 2015; che in tale occasione la difesa del AN invitava la dottoressa LI ad astenersi, alla luce della interpretazione dell'articolo 37, comma 2, codice di procedura penale fornita dalle Sezioni Unite secondo cui il divieto per il giudice ricusato di pronunciare sentenza si estende ad ogni tipo di provvedimento idoneo a definire la res iudicanda cui si riferisce la dichiarazione di ricusazione. Ciò in quanto la ratio sta nella garanzia che a decidere sia un giudice imparziale e non può dubitarsi che tale garanzia è dovuta per ogni tipo di provvedimento • giurisdizionale;
che a fronte di ciò, la dottoressa LI, in una dichiarazione letta . in udienza affermava che "questo giudice, pur prendendo atto della proposta di . ricusazione, non può astenersi dal procedere alla definizione del procedimento di riesame, attesa la perentorietà dei termini entro i quali procedere alla decisione, pena l'inefficacia della misura cautelare", invocando proprio la citata sentenza delle Sezioni unite;
che la dottoressa LI nominava quindi se stessa come relatrice e, quale presidente del collegio e relatore dell'ordinanza, rigettava la richiesta di riesame proposta dal AN;
che in realtà non ricorreva il presupposto in base al quale il presidente del collegio e relatore della causa aveva ritenuto di poter superare il divieto di cui all'articolo 37, comma 2, codice di procedura penale disattendendo l'invito all'astensione formulato la difesa;
che sarebbero stati quindi palesemente violati pertanto i precisi doveri deontologici incombenti a carico del magistrato ricusato. 5 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente eccepisce l'illegittimità costituzionale degli articoli 36, comma 1, lettera d) e 37 cod. proc. pen. per violazione degli articoli 111 e 54, comma 2 costituzione e all'articolo 6 Cedu in relazione all'articolo 117 Costituzione trattandosi di questione rilevante e non manifestamente infondata nella parte in cui le norme censurate non prevedono l'obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione del giudice che abbia presentato una querela nei confronti di un indagato per fatti diversi da quelli oggetto del procedimento. Tanto sul rilievo che la Corte costituzionale con la sentenza n. 283 del 2000 ha dichiarato illegittimo l'articolo 37 codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva che potesse essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità dell'imputato, avesse espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, precisando che il sistema deve "apprestare la necessaria tutela del principio del giusto processo in tutti i casi in cui può risultare compromessa l'imparzialità del giudice ...". Anche secondo la pacifica va giurisprudenza della Cedu il difetto di imparzialità può derivare da fatti o affermazioni che dimostrino "un'ostilità del giudice nei confronti dell'indagato", essendo necessario evitare anche ogni "apparenza di imparzialità" (ex multis, Kiprianou
contro
Cipro il 15 dicembre 2005; Mezzanariac
contro
Croazia del 15 luglio 2005). Al riguardo non può dubitarsi che il divieto per il giudice ricusato di pronunciarsi in via definitiva sulla res iudicanda prima della decisione sulla ricusazione costituisca un'articolazione della tutela del principio del giusto processo e in particolare la terzietà e l'imparzialità del giudice, garantiti dagli articoli 111 della Costituzione e 6 Cedu. Secondo il ricorrente sarebbe violato il principio di eguaglianza in quanto la res iudicanda nei confronti di un cittadino è stata definita da un giudice ricusato in pendenza del giudizio di ricusazione;
da un giudice quindi che in quel momento la legge stessa presumeva non imparziale proprio alla luce del divieto di cui all'articolo 37, comma 2, con conseguente disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri cittadini. Risulta altresì vulnerato il principio di cui all'articolo 54 della costituzione secondo il quale "tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge". Alla luce di tale principio costituzionale, non è possibile ritenere idonea a produrre effetti giuridici nel nostro ordinamento una condotta in contrasto con la legge (articolo 37, comma 2, codice di procedura penale) e con il principio che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno definito un "preciso dovere deontologico" del giudice. Ritenere quindi infondata la dichiarazione di ricusazione del presidente del collegio del riesame di Latina espone l'articolo 37 del codice della penale ad una censura di illegittimità costituzionale per 6 violazione degli articoli 3, 54, 111, 117 della costituzione alla luce dell'articolo 6 CEDU. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. I primi due motivi, essendo tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati. Essi non hanno giuridico fondamento avendo la Corte territoriale, con logica ed adeguata motivazione, escluso la sussistenza della causa di ricusazione ipotizzata. Nel pervenire a tale conclusione la Corte del merito si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la qualità di parte offesa assunta dal magistrato, in diverso procedimento penale rispetto a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione di ricusazione, non denota necessariamente inimicizia grave, né va configura, di per sé, motivo di ricusazione, anche quando ciò sia conseguenza di una querela presentata dal medesimo magistrato nei confronti della parte poi sottoposta al suo giudizio (Sez. 6, n. 249 del 01/02/1990, Borrello, Rv. 183846). E' tuttavia il caso di precisare diversamente dall'articolata opinione - espressa dal ricorrente che inammissibilmente pretende di assegnare alla fattispecie un ambito di operatività generalizzato - come la medesima situazione possa, in determinati casi, costituire motivo di ricusazione: il che in particolare si verifica quando la presentazione di una denuncia o querela - da parte del magistrato nei confronti di una determinata parte privata che sia interessata ad una vicenda giudiziaria nella quale il giudice è chiamato sulla base di regole tabellari precostituite a svolgere le proprie funzioni - sia avvenuta nell'ambito di esperienze di vita che esulano dal rapporto e dalla sfera strettamente . + . professionale o, se anche da ciò non esulano, abbia contenuti tali da attestare il rapporto interpersonale di inimicizia, estraneo a vicende giudiziarie (Sez. 6, n. 39792 del 03/11/2010, Campanella, non mass.). Nel caso di specie, la Corte d'appello - a seguito di un approfondito esame del contenuto della querela e del contesto nel quale la stessa è stata presentata dai membri del collegio giudicante del tribunale di Latina, tra cui la dottoressa LI, che avevano pronunciato una sentenza di condanna di primo grado nei confronti del AN ha dato atto come dovesse escludersi la sussistenza di - circostanze sintomatiche di un rapporto di grave inimicizia reciproca tra quest'ultima ed il AN o di una contaminazione della sua imparzialità e terzietà nell'esercizio della funzione giurisdizionale. 7 Secondo la Corte territoriale, la querela in questione lungi dal rappresentare un indizio di ostilità e di rancore del giudice nei confronti della parte privata per ragioni personali, sorte al di fuori di procedimenti nei quali il magistrato esercita la propria funzione, tanto da attestare l'esistenza di un rapporto interpersonale di grave inimicizia estraneo alla sfera professionale - è apparsa invece uno strumento al quale i magistrati del Collegio giudicante hanno fatto ricorso al solo fine di tutelare la propria reputazione e la credibilità della funzione esercitata da accuse che, secondo quanto riportato dai mezzi di informazione locali e trascritto nella querela, sarebbero state rivolte loro proprio dal AN (peraltro in un contesto pubblico quale il consiglio provinciale, con conseguente delegittimazione della stessa magistratura presso l'opinione pubblica) ma anche e soprattutto al fine di scongiurare eventuali azioni penali e/o disciplinari per gli asseriti comportamenti illeciti attribuiti loro dalla stampa (ossia per aver pronunciato una sentenza di natura e finalità "politiche”). Tale approdo il giudice a quo ha conseguito sulla base del tenore letterale della stessa querela dove si legge che "è
per questi motivi
(...) che le sottoscritte va (...) IA LI, LL ZZ, MA MA (...) denunciano i fatti sopra esposti (...)", essendo stata la querela sporta in conseguenza, secondo quanto riferito dai giornali, delle accuse mosse dal AN nei loro confronti di violazione del dovere di imparzialità ed onestà e di strumentalizzazione della funzione giurisdizionale "al fine di colpire una persona per motivi di avversione politico-ideologici" e, in definitiva, in ragione delle infondate accuse di illeciti penali e disciplinari. In buona sostanza la Corte d'appello ha escluso che ricorresse una situazione di grave inimicizia sulla base di una corretta interpretazione delle risultanze processuali adottando una congrua motivazione immune da vizi di manifesta illogicità e, come tale, sottratta al sindacato di legittimità, avendo correttamente attribuito, anche alla mancata opposizione alla richiesta di archiviazione da parte delle persone offese, il significato della completa indifferenza delle querelanti rispetto agli esiti delle indagini, rilevando per le persone offese che fosse fatta chiarezza sulla vicenda, chiarezza che soltanto le indagini giudiziarie (e, quindi, la presentazione di una denuncia querela) - avrebbero potuto assicurare, con la conseguenza che la smentita del AN, se anche fosse intervenuta prima della proposizione della querela, poteva essere non conosciuta, nei termini di cui alle allegazioni difensive, dalle querelanti o, se conosciuta, essere ritenuta ininfluente non potendo la persona attinta dalle offese stabilire se fosse stata la stampa ad averle propalate arbitrariamente o meno. Perciò non è decisiva, per destrutturare la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, la circostanza che la Corte d'appello abbia escluso che il ricorrente 8 avesse smentito le affermazioni, lesive della reputazione dei singoli magistrati, che la stampa a lui attribuiva. La motivazione è pertanto esente, nel suo complesso, da vizi logico - giuridici, dovendosi poi anche considerare che l'inimicizia, per poter assumere rilevanza ex art 36 lett. d) cod. proc. pen., deve essere un'inimicizia qualificata, occorrendo che essa si connoti come "grave" e dovendosi quindi sostanziare in risentimenti personali formatisi e manifestatisi, in maniera assai rilevante, per ragioni private, indipendenti dall'esercizio delle funzioni nel procedimento nel quale siano stati dedotti (Sez. 5, n. 4593 del 15/11/1989, dep. 1990, Agricola, : 1 Rv. 183490), con la conseguenza quindi che il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco, deve nascere о essere ricambiato dal giudice e deve trarre origine da rapporti di carattere privato (Sez. 6, n. 38176 del 22/09/2011, Braccini, Rv. 250780). Peraltro, erroneamente si assume che il giudice ricusato si sarebbe pronunciato, nonostante avesse querelato il AN, sulla probabile colpevolezza del ricorrente avendo dovuto statuire sul fumus delicti. Sul punto, è il caso di ricordare che la giurisprudenza di legittimità e quella costituzionale (ex multis, Corte cost. n. 29 del 08/02/1999), in materia di va incompatibilità del giudice per atti compiuti nel procedimento, hanno tenuto costantemente distinta la regiudicanda cautelare reale rispetto a quella personale e al giudizio in senso stretto, affermando che le prime, al contrario delle misure cautelari personali, non presuppongono una valutazione nel merito della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma solo la verifica della astratta configurabilità del reato (fumus), trattandosi di provvedimenti, fondati su un "summatim_ conoscere" cosicché, non essendo profilabili né un pregiudizio rispetto ad ulteriori atti della fase, né una indebita manifestazione del convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, sono insuscettibili di generare situazioni di incompatibilità a partecipare al giudizio (Sez. 2, n. 3539 del 16/01/2007, Zucchetto, Rv. 235628; Sez. 6, n. 6859 del 03/12/2007, dep. 2008, Puliga, Rv. 239418).
3. Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione.
3.1. Con esso si assume che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto neutro rispetto alle ragioni della ricusazione il comportamento della dottoressa LI che avrebbe violato la disposizione la quale inibisce al giudice ricusato di pronunciare la decisione fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione (ex art. 37, comma 2, cod. proc. pen.), sostanzialmente riconoscendo che il magistrato avrebbe svolto le funzioni in una situazione d'urgenza e comunque assegnando alla violazione un significato 9 neutro rispetto alla ricusazione, potendo tale comportamento essere solo suscettibile di radicare un eventuale rilievo disciplinare. A sostegno di tale affermazione il ricorrente rileva come l'ordinanza con la quale il magistrato ricusato abbia nominato se stesso relatore e assunto la causa in decisione, rigettando l'stanza di riesame, sia giuridicamente scorretta nella misura in cui ha ritenuto urgente la decisione in materia di impugnazioni cautelari reali i cui termini di definizione ricadevano in periodo feriale, e tanto in considerazione del fatto che detti termini sarebbero stati governati dalle disposizioni che ne prevedono il congelamento in periodo feriale, sicché il magistrato avrebbe potuto e dovuto differire la pronuncia sulla regiudicanda cautelare almeno sino al termine del periodo feriale, posto che alcuna caducazione del titolo era medio tempore possibile, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza letta in udienza dal Presidente del tribunale del riesame.
3.2. La natura processuale del vizio denunciato con il quale è eccepito un error in procedendo abilita la Corte di cassazione all'esame degli atti processuali dai quali emerge, come pure dal ricorso, che il procedimento di riesame del decreto di sequestro preventivo ricadeva in periodo escluso dalla sospensione feriale dei termini processuali (udienza camerale celebrata il 30 luglio), impattando, nel periodo di sospensione, solo una parte del termine assegnato per la decisione sull'istanza a pena di inefficacia della misura, mentre il dies a quo (coincidente con la trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria procedente alla cancelleria del tribunale del riesame) per il decorso dei termini di emanazione del provvedimento, a pena di inefficacia della misura, era pacificamente ricompreso in periodo non feriale. In questi casi, il termine di dieci giorni per la decisione, a pena di inefficacia della misura cautelare, sulla richiesta di riesame, decorre, senza che possano avere rilievo eventi sospensivi, anche nel corso del periodo feriale quando, come nella specie, il dies a quo non ricada in periodo di sospensione feriale giacché detto termine, al pari di ogni altro provvedimento del giudice, non rientra nella sospensione dei termini processuali, che invece incide solo ai fini di quelli (sospesi in periodo feriale) previsti per l'eventuale impugnazione del provvedimento giurisdizionale. Il rilievo del ricorrente non è dunque esatto mentre appare ineccepibile, sul punto, l'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame di Latina. In ogni caso, pur in costanza della proposta ricusazione, la parte non ha neppure eccepito, in sede di udienza camerale, questioni inerenti la sospensione dei termini per il periodo feriale. Va ricordato che le attività compiute in periodo di sospensione feriale dei termini processuali sono affette da nullità di ordine generale a regime intermedio sicché, quando non siano state sollevate eccezioni in ordine alla mancata 10 sospensione dei termini per il periodo feriale, tale comportamento determina acquiescenza alla trattazione della causa e la nullità rimane sanata se, come nella specie, non dedotta nel corso dell'udienza alla quale il difensore abbia partecipato (Sez. 2, n. 21809 del 07/02/2014, Rugeri Rv. 259571).
4. La questione di legittimità costituzionale che si chiede di sollevare, con il quarto motivo di impugnazione, è manifestamente infondata. Il ricorrente, come è stato già precisato, pretende di assegnare una portata generale all'ipotesi in cui il giudice abbia sporto querela nei confronti di taluno che si trovi, in seguito, a rivestire la qualità di parte in un procedimento nel quale la funzione giurisdizionale debba essere svolta dallo stesso magistrato che si è querelato, chiedendo che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 36, comma 1, lettera d) e 37 cod. proc. pen. per violazione degli articoli 111 e 54, comma 2 costituzione e all'articolo 6 Cedu in relazione all'articolo 117 Costituzione nella parte in cui le norme censurate non ven prevedono l'obbligo di astensione e la facoltà di ricusazione del giudice che abbia presentato una querela nei confronti di un indagato per fatti diversi da quelli oggetto del procedimento. : Il punto critico della tesi sostenuta sta nel ritenere sempre ricusabile il 7 giudice che abbia querelato o, a limite, denunciato, per fatti diversi da quelli oggetto del procedimento, colui che abbia assunto nel processo la qualità di parte senza alcuna distinzione e senza considerare che tale distinzione è imposta dal dettato normativo, per nulla irragionevole sul punto, che richiede, al fine di + radicare l'obbligo di astensione del magistrato o al fine di facultare la parte privata a ricusarlo, la sussistenza di un'inimicizia qualificata, cioè "grave", tale essendo non l'inimicizia prospettabile in via astratta o meramente teorica ma soltanto quella verificabile in concreto, se ed in quanto idonea a pregiudicare l'essenza stessa della funzione giurisdizionale, la cui esplicazione richiede la terzietà e l'imparzialità del giudice ed il cui accertamento si risolve in un giudizio . . di fatto rientrante nelle prerogative del giudice di merito e che, se adeguatamente e logicamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità 7 affidato alla Corte di cassazione. La giurisprudenza costituzionale ha evidenziato come l'imparzialità, intesa sia in senso oggettivo che soggettivo ed intesa anche come apparenza di imparzialità, costituisce un requisito essenziale dell'esercizio della funzione giurisdizionale declinato nel sistema delle garanzie costituzionali, evidenziando che esistono spazi per eventuali interventi volti ad estendere, mediante l'incidente di costituzionalità, l'area di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione a situazioni non espressamente previste dal codice di rito, ma 11 tuttavia capaci di esprimere analoghi effetti pregiudicanti per l'imparzialità neutralità del giudice (Corte cost. n. 282 del 2000). Tuttavia, tale impostazione non incrina il principio del quale non si è mai dubitato circa il carattere tassativo delle cause di ricusazione, la cui eccezionalità trova fondamento nella considerazione che esse sono limitative del potere giurisdizionale, con la conseguenza che le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice (Sez. 6, n. 14 del 18/09/2013, dep. 2014, Mancuso Rv. 258449). Sul versante della giurisprudenza europea e sulla premessa che le garanzie del giusto processo, tra le quali figura l'imparzialità, debbano essere assicurate dagli Stati contraenti, in maniera che "i tribunali ispirino al pubblico l'indispensabile fiducia", va anche ricordato che la Corte Edu, anch'essa va segnalando la necessità di uno scrutinio del caso specifico, ha più volte affermato che l'imparzialità del giudice si coglie in una duplice prospettiva di natura soggettiva ed oggettiva, peraltro non nettamente separate (Grande Camera, sentenza 15 dicembre 2005, Kyuprianou c. Cipro, § 119), riguardando la prima il "foro interiore" del magistrato (sentenza 1 ottobre 1982, CK c. Belgio, § 30), da ritenersi imparziale fino a prova contraria (sentenza 26 ottobre 1984, De Cubber c. Belgio, § 25) e la seconda riguardando le condizioni esteriori, anche le semplici apparenze, reputate tali da porre in dubbio l'assicurazione di una giustizia imparziale (sentenza 24 maggio 1989, AU c. Danimarca, § 48), essendo in gioco la stessa fiducia che gli organi giurisdizionali devono ispirare ai cittadini e, soprattutto, nell'accusato, cosicché occorre valutare se le : preoccupazioni siano oggettivamente giustificate (sentenza 25 giugno 1992, : Thorgeir Thorgeirson c. Islanda, § 51). Deve pertanto ritenersi non irragionevole ed in linea con i principi del giusto processo la scelta del legislatore di limitare la ricusabilità del giudice ai soli casi, per quanto qui interessa, di inimicizia grave e cioè ai casi in cui il comportamento del giudice, tanto se si estrinsechi in una denuncia querela o in qualsivoglia - altra condotta, sia indicativo di una reale e concreta compromissione dell'imparzialità e terzietà del magistrato, in modo da evidenziare l'esistenza di un rapporto personale di grave inimicizia reciproca tra giudice e parte privata, con conseguente lesione dei valori costituzionali e convenzionali sui quali fonda il principio del processo equo ed al quale devono ritenersi funzionali le norme sull'astensione e la ricusazione del giudice. Peraltro, la casistica giurisprudenziale, in materia di denuncia del magistrato per ragioni del tutto avulse da rapporti personali di inimicizia, e la presente 12 vicenda processuale, come in precedenza riportata, rendono evidente come sia necessario lo scrutinio circa la possibilità o meno di ritenere incrinata l'imparzialità e la terzietà del giudice, con la conseguenza che situazioni indiscriminate poste a base della disciplina dell'astensione e della ricusazione rischierebbero di minare concorrenti principi costituzionali (quale il principio del giudice naturale) e incrinare il principio di bilanciamento tra valori di pari significatività costituzionale. Precisato quindi che configura inimicizia grave, suscettibile di richiedere al giudice l'obbligo di astensione o di legittimare la parte a ricusarlo, la presentazione di una denuncia o querela - da parte del magistrato nei confronti di una determinata parte privata che sia interessata ad una vicenda giudiziaria nella quale il giudice è chiamato sulla base di regole tabellari precostituite a svolgere le proprie funzioni che abbia tratto origine da esperienze di vita che - esulano dal rapporto e dalla sfera strettamente professionale o che, se anche da ciò non esulano, abbia contenuti tali da attestare il rapporto interpersonale di va inimicizia, estraneo a vicende giudiziarie, ipotesi nella specie non ricorrenti (cfr. § 2 del considerato in diritto) e chiarito che, anche al di fuori di tale caso, resta comunque impregiudicata la facoltà del giudice di astenersi "per gravi ragioni di convenienza", le quali comunque non abilitano la parte alla ricusazione, la dedotta questione di legittimità costituzionale deve ritenersi manifestamente infondata perché, tenuto conto delle precedenti considerazioni, la previsione di escludere l'obbligo dell'astensione del giudice o la legittimazione della parte a ricusarlo in casi di inimicizia grave è priva di vizi di irragionevolezza, tendendo a salvaguardare il principio del giudice naturale precostituito per legge con il diritto - comunque assicurato quando sia esclusa in concreto la presenza di una grave inimicizia, nel senso in precedenza precisato, tra giudice e parte privata - del cittadino ad essere giudicato da un giudice terzo ed imparziale, non determina pertanto ricadute sul giuramento di fedeltà prestato dal magistrato alla Repubblica ed alle sue Leggi, non viola i principi del giusto processo fissati dalle norme costituzionali e convenzionali e di conseguenza non viola gli artt. 3, 54, comma 2, 111, 117 Cost, in relazione all'art. 6 Cedu.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 13
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/02/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Aldo Fiale Aerofiele n' to dievere DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 MAR 2016 ERE IL CANC Luand 14