Sentenza 23 giugno 2010
Massime • 1
Non è causa di nullità l'omessa notifica all'imputato che ha proposto opposizione a decreto penale del decreto di fissazione del termine entro cui il P.M. deve esprimere il consenso sulla richiesta di applicazione della pena. (In motivazione la Corte ha altresì escluso che siano ravvisabili profili di incostituzionalità della disciplina, attesa la peculiare natura del rito caratterizzato da celerità e dal conseguimento di benefici premiali per l'imputato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2010, n. 35042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35042 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2010 |
Testo completo
35 042/ 1 0 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Udienza pubblica del 23.6.2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. Guido Presidente De Maio
Consigliere Petti Dott. Ciro
Dott. Alfredo Teresi Consigliere
Dott. FR M. Lombardi Consigliere
Dott. Silvio Amoresano Consigliere Sentenza
N. 1163 Registro Generale
N.9425/2010
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1) AN FR nato il [...]
A M avverso la sentenza del 15.5.2008 E il 2.8 SET. 2010 AL FUNZIONARIO DI CANCELLERMA della Corte di Appello di Napoli
Donati sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresand
sentito il P.G.,dr.Guglielmo Passacantando, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso sentito il difensore, avv. Ubaldo Papalia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
OSSERVA
D.L.vo n.211/94, facendo contestualmente richiesta di applicazione pena ex art.444
c.p.p..
Con provvedimento in data 11 maggio 2004 il GIP assegnava il termine perentorio fino al 26 maggio 2004 per consentire al P.M. di esprimere il proprio parere. Non avendo l'imputato adempiuto all'onere di notificare al P.M., nel termine prefissato, la richiesta di patteggiamento, il GIP emetteva decreto di citazione a giudizio ordinario.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, rigettate tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa: all'esito del dibattimento, dichiarava il AN colpevole del reato ascritto e, ritenuta la continuazione con i fatti di cui al decreto penale di condanna n.322/04 emesso il 3.6.2004, lo condannava alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 600,00 di multa;
pena sospesa e non menzione. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 24.6.2009, confermava la sentenza del
Tribunale.
Rigettava la Corte territoriale le eccezioni in rito, assumendo che fosse onere dell'imputato notificare al P.M. il decreto del GIP, depositato in cancelleria (né erano ravvisabili profili di incostituzionalità, trattandosi di rito speciale, caratterizzato dalla celerità e dal conseguimento di benefici premiali); pertanto, correttamente era stata ritenuta tardiva la richiesta di patteggiamento avanzata all'udienza del giudizio di opposizione;
ed altrettanto correttamente era stato emesso decreto di citazione a giudizio ordinario in luogo di decreto di giudizio immediato e, comunque, non era derivata da tanto alcuna lesione dei diritti di difesa.
Disattendeva poi tutte le altre doglianze difensive
2) Ricorre per cassazione AN FR, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt.148 e ss. e 464 c.p.p.. Il provvedimento con cui il GIP disponeva richiedersi il parere del P.M. veniva depositato in cancelleria, ma non notificato all'opponente. L'interpretazione della norma data dai giudici di merito presenta evidenti profili di incostituzionalità, non potendo ritenersi che vi sia legale conoscenza di un atto (con cui si fissano dei termini perentori) non notificato. Con il secondo motivo denuncia la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 444
e ss. c.p.p. in relazione alla L.479/99 e 145/99. La richiesta di applicazione pena era stata formulata tempestivamente ed era stata reiterata prima dell'apertura del dibattimento. Il giudice del dibattimento non ha emesso alcun provvedimento sulla nuova richiesta.
Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo, benchè risultassero accertate le difficoltà economiche in cui versava l'azienda.
2.1) Con memoria, depositata in data 22.6.2010, si ribadiscono le doglianze e le richieste di cui al ricorso. 2 4 3) Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1) L'art.464 comma 1 c.p.p. prevede che "se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'art.444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati a cura dell'opponente".
Come hanno correttamente rilevato i giudici di merito, la norma non prevede che il decreto del GIP venga notificato all'opponente, il quale, dopo aver formulato la richiesta di patteggiamento, ha l'onere di attivarsi per provvedere agli adempimenti richiesti dalla norma medesima.
In tal senso si è già espressa, sia pure con riferimento al rito abbreviato, la giurisprudenza di questa Corte ("Nel caso di opposizione al decreto penale di condanna, né l'art.464 primo comma c.p.p., né alcun'altra disposizione prevedono che il decreto col quale il GIP fissa il termine, entro il quale il P.M. deve esprimere il consenso al rito abbreviato chiesto a seguito dell'opposizione debba essere dall'ufficio del GIP comunicato alle parti intervenute ovvero al suo difensore..."- cfr.Cass.pen. Sez.1 n.4062 del 30.10.1991).
Né sono ravvisabili profili di incostituzionalità della norma, trattandosi, come rilevato ineccepibilmente dai giudici di merito, di rito speciale "caratterizzato dalla celerità e dal conseguimento di benefici premiali per l'imputato". 3.2) Quanto alla "reiterazione", prima dell'apertura del dibattimento, della richiesta di patteggiamento, va rilevato che, a norma dell'art.464 comma 3 c.p.p., nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta.
Tale norma va interpretata nel senso che "La richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna una volta rigettata dal giudice, può essere riproposta in apertura del dibattimento introdotto dal conseguente decreto di giudizio immediato purchè la nuova domanda reiteri esattamente quella precedente. La preclusione introdotta dal terzo comma dell'art.464 cod.proc.pen., infatti, riguarda l'eventualità che una richiesta di patteggiamento venga presentata per la prima volta nel giudizio conseguente all'opposizione, mentre la reiterazione della precedente domanda costituisce il presupposto affinchè possa esercitarsi il sindacato del giudice dibattimentale sulla precedente decisione di rigetto" (Cass.pen.sez.3 n.20517 del 12.5.2005). La "ratio" della norma è evidente: si vuole cioè impedire, per rendere più efficace la finalità deflattiva del rito, che la richiesta di patteggiamento venga proposta per la prima volta nel giudizio di opposizione al decreto penale. Altra cosa è, invece, la possibilità di riproporre la richiesta per consentire il sindacato del giudice del dibattimento sulla decisione di rigetto della precedente oppure in ordine al dissenso del P.M.
Tale interpretazione è, del resto, confortata dal disposto dell'art.448 c.p.p., secondo cui, nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura 3 А del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di specie, però, non era intervenuto né il dissenso del P.M., né una decisione di rigetto del GIP, non avendo l'opponente provveduto ad effettuare gli adempimenti previsti dall'art.464 comma 1 c.p.p.
La richiesta di applicazione pena effettuata in dibattimento era, pertanto "nuova" (dovendosi ritenere proposta, sostanzialmente, per la prima volta), per cui incorreva nella preclusione prevista dall'art.464 comma 3 c.p.p.
3.3) E' pacifico che il reato contestato non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e volontà della omissione o della tardività del versamento delle ritenute (cfr. Cass.pen.sez.3 n.47340 del 15.11.2007). In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, la giurisprudenza di questa Corte ha escluso ogni rilevanza dello stato di dissesto dell'impresa.
"Lo stato di dissesto dell'imprenditore -il quale prosegua ciononostante nell'attività
d'impresa senza adempiere all'obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo- non elimina il carattere di illiceità penale dell'omesso versamento dei contributi. Infatti i contributi non costituiscono parte integrante del salario ma un tributo, in quanto tale da pagare comunque ed in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell'azienda. Ciò trova la sua "ratio" nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori."
(cfr.Cass.pen.sez.3 n.11962 del 16.7.1999).
I giudici di merito hanno, pertanto, correttamente escluso ogni rilevanza alle difficoltà economiche nelle quali versava ditta, evidenziando piuttosto che "la reiterazione delle violazioni protrattesi per diversi mesi ed il mancato versamento di qualunque importo denota viceversa la consapevole ed intenzionale volontà doi omettere i versamenti.." (cfr.pag.3 sent. Trib., cui rinvia per relationem la Corte di Appello).
3.4) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell'art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 giugno 2010 Il Consigliere/est. IL Presidentesidente
Galles 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A