Sentenza 12 giugno 2008
Massime • 1
Il reato di falsità materiale in atti pubblici concorre con quello di contraffazione delle impronte di una P.A. in ragione del diverso bene giuridico tutelato dalle due fattispecie, che, per la prima, deve essere individuato nella fede pubblica documentale e, per la seconda, nella fiducia attribuita ai mezzi simbolici di autenticazione pubblica. (Fattispecie relativa alla contraffazione di una carta d'identità e delle impronte dell'ente che apparentemente aveva rilasciato il documento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/06/2008, n. 27973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27973 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 12/06/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1190
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 031152/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RD IO N. IL 17/01/1964;
2) OR QU N. IL 02/10/1953;
avverso SENTENZA del 14/11/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO GRAZIANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore Avv. COPPI e MANAGÒ Antonio per VE che hanno chiesto l'annullamento della sentenza.
FATTO E DIRITTO
RD SA veniva imputato di avere favorito la latitanza di OR AL in concorso con IT ME, ospitandolo e fornendogli supporto logistico ed alimentare nel proprio appartamento sito in Milano, Via Rucellai (capo F) e di avere detenuto in concorso con il medesimo kg. 17,021 di cocaina dei quali kg. 7,991 venivano ceduti a RA NN (Capo B). Il VE riconosceva la responsabilità in ordine al capo F), ma contestava ogni addebito in relazione alla detenzione e cessione della sostanza stupefacente asserendo di non avere saputo che il OR la deteneva presso il suddetto appartamento, dal momento che l'aveva nascosta ed aveva trattato ed effettuato la cessione al RA durante una sua assenza dall'abitazione; abitazione che era a disposizione del OR anche nelle ore in cui egli si assentava per recarsi al lavoro, e di cui il latitante aveva le chiavi. Pertanto l'introduzione della sostanza drogante poteva essere avvenuta a sua insaputa.
Ammetteva solo di avere prelevato il RA in piazza Precotto di Milano, verso le ore 15.50 del giorno 22 dicembre 2004, di averlo condotto in Via Rucellai;
di avere indicato l'abitazione ove il OR si trovava e di essere tornato sul posto dopo una ventina di minuti, quando il RA aveva già lasciato l'abitazione con lo stupefacente che personale di polizia giudiziaria impegnata nel servizio di osservazione riusciva a sequestrare, dopo avere proceduto al controllo del contenuto della borsa con la quale il RA era uscito dallo stabile.
Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 11.11.2005, lo condannava alla pena di anni 14 di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa per il capo B) e ad anni due di reclusione per capo F). Proposto appello avverso i reati relativi agli stupefacenti per i quali chiedeva l'assoluzione, ed altresì in relazione all'entità della pena, la corte milanese confermava la sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza dei reati e si limitava a ridurre la pena a complessivi anni 14 di reclusione, tenendo ferma la misura della multa.
Il giudice d'appello riteneva probanti, quanto alla detenzione e cessione della cocaina, il fatto che essa si trovasse presso l'appartamento del VE e che questi avesse ivi condotto l'acquirente RA preoccupandosi di suonare il campanello di detta abitazione;
inoltre sottolineava che il predetto imputato aveva un tenore di vita incompatibile con i suoi redditi da lavoro, aveva acquistato e ristrutturato un rustico a Bernareggio, disponeva di numerosi telefoni cellulari e schede telefoniche, usava generalità di comodo in varie operazioni.
Avverso questa decisione il VE ha proposto ricorso per cassazione e deduce: violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 1, mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al capo B);
lamenta che i giudici di merito non avevano valorizzato le dichiarazioni degli altri imputati, tutte nel senso di escludere la partecipazione di esso ricorrente alla commissione di detti reati;
dichiarazioni che non potevano essere state concordate in quanto dopo l'arresto essi venivano tenuti separati sino all'interrogatorio reso in data 25.1.05 ed anche oltre tale data, poiché il divieto di incontro veniva revocato nel mese di luglio del 2005. Lamenta inoltre che il giudice d'appello non risponde alle critiche mosse alla motivazione della sentenza e non fornisce una spiegazione logica delle ragioni per cui gli altri imputati avrebbero dovuto scagionarlo;
inoltre non prende in considerazione la mancanza di precedenti specifici. Quanto ai documenti falsi ed al tenore di vita, queste circostanze non proverebbero in alcun modo la partecipazione ai reati in esame.
Con motivi aggiunti pervenuti in data 20 maggio 2008 la difesa del predetto imputato sviluppa ulteriormente le tematiche affrontate con il ricorso, sottolineando la scarsa consistenza degli elementi di accusa e l'illogicità del ragionamento dei giudici di merito a spiegazione delle ragioni per le quali il VE, se veramente interessato alla vendita della droga al RA, non sia salito nell'appartamento per assistere alla contrattazione ed alla consegna dello stupefacente. Censura la carenza di considerazione di un elemento importante in linea di fatto, relativo al momento in cui la sostanza stupefacente venne rinvenuta nell'appartamento: in tale circostanza il VE si preoccupò ad invitare i verbalizzanti a non toccare i pacchetti con le mani, al fine di evitare di distruggere o confondere eventuali impronte digitali, dal momento che nessuna prova a suo carico sarebbe potuta derivare da un esame dattiloscopico.
Pertanto i due soli indizi consistenti nel prelievo del RA in piazza Precotto e la presenza della sostanza stupefacente nella sua abitazione non potevano considerarsi gravi, precisi e concordanti al punto da superare ogni ragionevole dubbio sulla partecipazione di esso ricorrente ai reati relativi alla detenzione e cessione della sostanza stupefacente, considerata la possibilità che il OR aveva di agire da solo.
Al contrario, la versione resa da tutti gli imputati nel senso di escluderlo da tali imputazioni non poteva essere considerata come una serie di "frottole", falsità non dimostrata e da ritenersi illogica, perché se il OR poteva avere della gratitudine verso il VE per l'aiuto ricevuto in latitanza, il RA non aveva con il medesimo rapporti tali da indurlo a mentire scagionandolo. Il ricorrente, infine, censura l'entità della pena ed il diniego delle attenuanti generiche, posto che non era gravato da precedenti penali specifici che giustificassero tale trattamento sanzionatorio;
censura altresì la confisca dell'autovettura, disposta nonostante questa non fosse stata utilizzata per trasportare la droga. Il OR, imputato dei reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente (capo B), nonché dei reati di falsificazione di documenti e delle impronte del comune di Bovalino e della Repubblica slovena e sostituzione di persona (capi C, D, E), condannato in primo grado alla pena di anni 14 di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa per il primo capo e ad un anno di reclusione per gli altri, riuniti dal vincolo della continuazione, pena ridotta in appello a complessivi anni tredici di reclusione, ferma la misura della multa, deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
diniego dovuto al fatto che egli con il VE avrebbe concordato le dichiarazioni fuorvianti rese nell'interrogatorio del 27.1.2005, coincidenti con quelle a discolpa del predetto. Sostiene che non avrebbe potuto accordarsi prima dell'arresto e tanto meno durante la custodia cautelare sino al 20 luglio 2005, data in cui veniva a cessare il disposto divieto di incontro tra gli imputati.
Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale per il mancato assorbimento del capo D) nel capo C), in quanto la fattispecie penale di cui all'art. 476 c.p. (falsità materiale in atti pubblici) coinvolgerebbe la fattispecie delittuosa di cui all'art. 469 c.p. che riguarda un aspetto del documento falsificato e cioè l'impronta del sigillo dell'ente pubblico apparentemente formatore del documento medesimo.
La corte d'appello, essendosi limitata ad affermare che si tratta di attività distinte di falsificazione non avrebbe risposto alle multiple censure sul punto contenute nell'atto di appello. Con il terzo motivo il OR deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del nesso della continuazione tra tutti i reati a lui addebitati, in quanto, essendo latitante, unico doveva essere considerato il disegno criminoso, diretto a trovare mezzi di sussistenza attraverso lo spaccio di sostanze stupefacenti e a proteggere la propria identità attraverso i documenti falsi.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno rigettati. In ordine alla posizione del VE, premesso che con motivi aggiunti sono state proposte doglianze che esulano dal tema del ricorso e che pertanto tali censure non possono essere prese in esame, riguardando capi e punti della sentenza non censurati con i motivi originari (Cass. Pen. 28 aprile 1998, n. 4683, Bono, Rv. 210259), va considerata esclusivamente la ribadita questione relativa alla carenza di motivazione ed alla illogicità della medesima circa la valutazione della prova a carico del predetto ricorrente in ordine al capo B) dell'imputazione.
Sostiene il VE, con dovizia di argomenti, ma in sostanza limitandosi ad un punto solo della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, che costoro fondano la sua responsabilità circa la detenzione e cessione della sostanza stupefacente su indizi di scarsa consistenza, mentre liquidano la coincidenza delle dichiarazioni degli imputati, tutte contenenti il diniego della sua partecipazione, definendole delle "frottole", architettate per tenerlo al di fuori di tale pesante contestazione.
Occorre osservare che sul punto la sentenza impugnata riconosce che gli imputati hanno ammesso solo ciò che risultava chiaro attraverso il servizio di osservazione ed il sequestro della sostanza stupefacente in possesso del RA e nell'appartamento del VE, in cui il OR veniva ospitato. Secondo il giudice d'appello un "buco" nel servizio di osservazione, relativo proprio al momento importante in cui il RA veniva accompagnato nell'appartamento di Via Rucellai, non aveva permesso di "filmare" l'intera sequenza della vicenda, per cui il VE non poteva essere smentito allorquando asseriva di non avere presenziato alla consegna della cocaina, ma gli elementi indizianti in possesso, riconosciuti dagli stessi imputati, erano sufficienti per ritenere che l'attività del ricorrente fosse stata diretta non solo a realizzare l'incontro del RA con il OR, circostanza pacifica, ma anche a rendere possibile la cessione della cocaina, essendo egli partecipe al traffico degli stupefacenti. Secondo la corte territoriale milita a favore di questa tesi non solo l'attiva partecipazione mediante l'abboccamento con il RA e l'accompagnamento presso l'appartamento in cui si trovava il OR, attività di non poco conto unitamente all'aiuto della messa a disposizione del medesimo a persona latitante, ma anche una serie di elementi di supporto che servono a delineare la personalità del VE e provano che questi non poteva vivere con le proprie modeste risorse economiche, ma per prendere in locazione un appartamento da destinare al OR, acquistare e ristrutturare un rustico, avere un certo tenore di vita, doveva necessariamente dedicarsi ad attività illecite.
Questo tipo di considerazioni non possono ritenersi improprie o irragionevoli.
Inoltre la corte d'appello prende in esame molti altri particolari e considera improbabile che il OR, lo stesso giorno dell'arresto, da una parte si fosse procurato la droga in proprio e all'insaputa dell'amico VE e d'altro canto avesse avuto bisogno dell'aiuto del medesimo per l'incontro con il RA. Sottolinea la stranezza del comportamento riferito, come il fatto che il OR abbia ricevuto l'acquirente scendendo in strada per aiutarlo a trasportare in casa due prosciutti, affrontando un rischio eccessivo, mentre il VE si sarebbe allontanato senza nemmeno sincerarsi che i due si fossero realmente incontrati.
Quanto alla coincidenza delle dichiarazioni dei tre imputati circa la partecipazione del VE, la sentenza impugnata sottolinea che non si trattò di una versione resa nell'immediatezza del fatto, ma a distanza di tempo e che l'esclusione del terzo coimputato poteva servire anche ad evitare un'accusa più grave.
In sostanza la corte territoriale ricostruisce un quadro completo e da risposta a tutte le obiezioni del ricorrente secondo un tipo di ragionamento che si fonda sui fatti accertati e valutati con rigore logico, per cui non si ravvisano i vizi di motivazione dedotti, ne' sotto il profilo del mancato esame di tutti gli elementi rilevanti, nè sotto il profilo della consequenzialità del ragionamento giustificativo della valutazione delle prove e della insignificanza dell'unico elemento a favore del ricorrente, consistente nella discolpa contenuta nelle dichiarazioni dei coimputati. Quanto alle ragioni per le quali il VE si sarebbe allontanato dal luogo dell'incontro dell'acquirente con il OR i giudici di merito hanno dato spiegazioni varie e la corte, riferendosi al "buco" di circa venti minuti del servizio di osservazione fa anche intendere che il predetto imputato possa avere partecipato ad almeno una parte dell'operazione, per poi allontanarsi.
Si tratta in ogni caso di spiegazioni plausibili che riguardano un aspetto dei fatti non pienamente rilevante, mentre gli elementi indizianti certi ed utilizzati per il fondamento della condanna sono molto precisi e significativi.
Quanto alla circostanza relativa al fatto che la restante cocaina ed il denaro fossero stati nascosti dal OR, essa non esclude la conoscenza della loro presenza da parte del VE. Normalmente le cose che non si possono detenere vengono nascoste al fine di evitare che siano facilmente rinvenute nel corso di una possibile operazione di controllo.
Quanto alla posizione del OR, correttamente la corte d'appello ha sottolineato che la contraffazione dei documenti costituisce attività diversa ed autonoma rispetto alla contraffazione delle impronte dei sigilli degli enti apparentemente rilascianti il documento di identità. Secondo il ricorrente la falsità del contrassegno sarebbe assorbita nella falsità del documento, in quanto la fattispecie ex art. 476 c.p., avendo carattere più generale, coinvolge quella di cui all'art. 469 c.p. che ha per oggetto solo un aspetto del documento falsificato e cioè l'impronta del sigillo.
Questa Corte, pur prendendo atto della giurisprudenza richiamata dal ricorrente ritiene di condividere l'altro indirizzo giurisprudenziale che riconosce la concorrenza tra dette norme poiché diverso sono i beni tutelati: con la disposizione di cui all'art. 468 c.p. si tutela la fiducia attribuita ai mezzi simbolici di autenticazione pubblica, mentre nel secondo caso il bene tutelato consiste nella fede pubblica documentale (Cass. Pen. 1, Sez. Sent. 15.4.1980 n. 9693 Rv 146028, Malagigi;
2, Sez. sent. 6.11.1981, n. 4066, Rossi Rv. 153313; 5, Sez. sent. 4.7.84, n. 7363, Filippi Rv 165679). Quanto al diniego delle attenuanti generiche, si tratta di una valutazione di merito che la corte territoriale ha effettuato, sottolineando come le dichiarazioni rese dal OR siano state dirette a salvaguardare la posizione del VE e nel contempo ad alleviare la propria, per cui il suo comportamento processuale non è stato limpido e meritevole di apprezzamento. Inoltre la corte ha fatto riferimento anche alla gravità e pericolosità della condotta dell'imputato ed in sostanza non ha trovato elementi a favore per la chiesta concessione.
Trattandosi di valutazione di merito adeguatamente motivata il motivo di ricorso va ritenuto essere infondato.
In ordine al nesso di continuazione non riconosciuto tra i capi relativi al falso e quello relativo agli stupefacenti, la corte ha escluso la sussistenza di un unico disegno criminoso ed il ragionamento seguito attraverso il quale si è affermato che la protezione della latitanza è stata effettuata occultando la vera identità dell'imputato secondo un medesimo intento criminoso, mentre lo spaccio di droga non rientra necessariamente nella finalità di supportare la latitanza, non è viziato da illogicità. L'infondatezza dei ricorsi comporta il rigetto dei medesimi e la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2008