Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2003, n. 3022
CASS
Sentenza 27 febbraio 2003

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Il licenziamento privo di forma scritta è affetto da una nullità di diritto comune, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., che può essere fatto valere in giudizio a prescindere dall'osservanza dell'onere di preventivo o tentativo di conciliazione di cui all'art. 5 della legge n. 108/90.

Il termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento previsto dall'art. 6 legge n. 604 del 1966 deroga al principio generale - desumibile dagli artt. 1421 e 1422 cod. civ. - secondo il quale, salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e l'azione per farla dichiarare non è soggetta a prescrizione. Ne consegue che, sotto questo profilo, la disposizione di cui al citato art. 6 legge n. 604 del 1966 è da considerarsi di carattere eccezionale e non è perciò applicabile, neanche in via analogica, ad ipotesi di nullità del licenziamento che non rientrino nella previsione della citata legge n. 604 del 1966. È pertanto da escludersi che il suddetto termine di sessanta giorni per l'impugnativa sia applicabile al licenziamento nullo perché privo della forma imposta dalla legge ad substantiam.

La preposizione institoria non richiede l'adozione di forme solenni, ne' la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'institore e l'imprenditore. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte di una procura generale rilasciata da un imprenditore al proprio figlio per motivi di salute, aveva ritenuto realizzata non una preposizione institoria bensì una forma di trasferimento dell'impresa ed aveva perciò dichiarato nullo per vizio di forma il licenziamento intimato oralmente dal procuratore e per iscritto dall'imprenditore, ritenendo che quest'ultimo, col trasferimento, avesse perso il potere di direzione dell'impresa).

Nelle controversie in materia di impugnativa di licenziamento individuale ai sensi dell'art. 5 secondo comma primo 108/90, la questione di procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la improcedibilità, ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro detto termine e non sia stato fissato il termine perentorio per la richiesta del tentativo, l'azione giudiziaria prosegue, in ossequio al principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111 secondo comma Cost..

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  • 1Il termine di impugnazione del licenziamento e la recente giurisprudenzaAccesso limitato
    Adriana Capozzoli · https://www.altalex.com/ · 16 ottobre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2003, n. 3022
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3022
Data del deposito : 27 febbraio 2003

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