Sentenza 8 aprile 2016
Massime • 1
Il diritto di querela per il reato di appropriazione indebita spetta anche al soggetto, diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, ne abbia fatto consegna a colui che se ne sia appropriato illegittimamente. (Nella specie, relativa all'appropriazione indebita di un'autovettura in leasing, la querela era stata sporta dalla società concedente).
Commentari • 3
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A chi spetta il diritto di querela per il reato di appropriazione indebita? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon. 1. La questione: violazione delle norme sulla legittimazione a proporre la querela La Corte di Appello di Napoli confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed E. 600,00 di multa per il reato di appropriazione indebita, oltre che al risarcimento dei danni subiti dalla parte offesa, costituitasi …
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La concezione unitaria del concorso di più persone nel reato, recepita nell'art. 110 c.p., consente di ritenere che l'attività costitutiva della partecipazione può essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, del quale deve essere, nondimeno, fornita idonea prova, anche in via logica o indiziaria, mediante elementi dotati di sicura attitudine rappresentativa che involgano sia il rapporto di causalità materiale tra condotta e evento che il sostrato psicologico dell'azione. E' apodittica la motvazione che fondi la responsabilità penale sull'intestazione dell'utenza telefonica fissa e all'indicazione del domicilio come sede della ditta che prese in carico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/04/2016, n. 20776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20776 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2016 |
Testo completo
2077 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE 901 Sent. N. 8 aprile 2016 UP- Reg. Gen. N. 1159/2015 Composta da: Dott. Matilde CAMMINO -Presidente Dott. Ugo DE CRESCIENZO - Consigliere - Consigliere Dott. Luciano IMPERIALI - Consigliere Rel. Dott. Marco Maria ALMA - Consigliere Dott. Ignazio PARDO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AB CO, nato a [...] il giorno 30/1/1967 • AB FA, nato a [...] il giorno 14/1/1987 avverso la sentenza n. 118/14 in data 27/3/2014 della Corte di Appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario PINELLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 27/3/2014 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza in data 13/1/2012 del Giudice monocratico del Tribunale di Lucera con la quale AB CO e AB FA erano stati dichiarati colpevoli ciascuno di autonomo reato di appropriazione indebita (il primo di un'autovettura Fiat Grande Punto ed il secondo di un'autovettura Skoda Octavia) ai danni della società VM RE S.r.l. e, riconosciute al solo AB FA le circostanze attenuanti generiche, condannati a pene ritenute di giustizia. Entrambi i reati risultano contestati come consumati in Lucera il 30/12/2008. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore degli imputati, deducendo:
1. Con riguardo alla posizione di AB CO: vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione al fatto che l'assenza della sottoscrizione کار dell'imputato in calce al contratto di noleggio del veicolo deve portare a dubitare che egli abbia avuto l'effettiva disponibilità dello stesso, non essendo sufficiente ritenere, come ha fatto la Corte di appello, che ciò sarebbe provato dal fatto che sul contratto era indicato il medesimo indirizzo del coimputato SA FA che a sua volta ha preso a noleggio un'autovettura mai restituita. Quella adottata dalla Corte di appello sarebbe quindi una motivazione illogica anche nella parte in cui ha ritenuto che la patente di guida di entrambi non può che essere stata esibita dagli interessati e che il numero di telefono fornito all'atto del noleggio non può che essere quello di AB CO, circostanza quest'ultima che non è emersa dagli atti.
2. Con riguardo alla posizione di AB FA: vizio di motivazione della sentenza impugnata non avendo la stessa dato risposta al motivo di gravame secondo il quale la querela era stata posta in essere da soggetto che non era il legale rappresentante della società Sava Rent proprietaria del mezzo dato a noleggio. La Corte di appello avrebbe quindi dovuto pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela nei confronti di AB FA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato AB CO è manifestamente infondato. La Corte di appello con motivazione congrua e non manifestamente illogica ha spiegato le ragioni per le quali il leasing dell'autovettura mai restituita è da attribuirsi a CO AB, evidenziando correttamente l'assoluta irrilevanza della presenza della sottoscrizione dello stesso in calce al relativo contratto alla luce degli altri elementi evidenziati in atti tra i quali quelli non certo irrilevanti che all'atto del noleggio furono raccolti i dati anagrafici, fu esibita la patente di guida dell'imputato che qui ci occupa, fu fornito il medesimo indirizzo del coimputato (che guarda caso si è reso responsabile di una condotta analoga ndr.) e fu fornito un numero di telefono attribuito all'odierno ricorrente. Ora, al di là della logica conseguenza che è ragionevole ritenere che all'atto della consegna del veicolo, l'addetto abbia controllato la rispondenza del soggetto che lo prendeva in locazione finanziaria con colui che risultava dalla patente di guida esibita, va anche detto che non risulta dagli atti che l'imputato abbia mai dichiarato lo smarrimento del proprio documento od affermato che altri ne abbiano potuto avere la temporanea disponibilità. Quanto all'attribuibilità all'imputato del numero di telefono fornito all'atto del noleggio ciò risulta dalla sentenza impugnata e la difesa nell'imputato si è limitata a negarla con una affermazione apodittica che, in quanto tale, rimane fine a sé stessa, mentre ben avrebbe avuto la possibilità - non sfruttata - di کار produrre documentazione finalizzata a dimostrare che i Giudici del merito avevano operato un travisamento della prova. Per il resto appare sufficiente osservare che il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un nuovo giudizio di merito, non consentito anche dopo la Novella. La modifica normativa dell'articolo 606 cod. proc. pen., lett. e), di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 ha lasciato infatti inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa in sede di controllo della motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della - decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è -e resta giudice della motivazione.
2. Il motivo di ricorso formulato nell'interesse dell'imputato AB FA è, a sua volta, manifestamente infondato. E' infatti irrilevante che sebbene il contratto di noleggio del veicolo fu stipulato dalla VM RE (il cui legale rappresentante ha sporto querela) che ebbe a consegnare il veicolo all'imputato, la società proprietaria del veicolo fosse - come affermato dal ricorrente la SAVA RE. - Secondo consolidato orientamento di questa Corte Suprema, condiviso dall'odierno Collegio, "il diritto di querela per il reato di appropriazione indebita spetta pure al soggetto, anche se diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, ne abbia fatto consegna a colui che se ne sia appropriato illegittimamente. (Nella fattispecie, si trattava della società noleggiatrice che aveva dato in locazione un "camper" all'imputato, il quale non l'aveva restituito al termine del periodo d'uso concordato)" (Cass. Sez. 2, sent. n. 26805 del 16/04/2009, dep. 01/07/2009, Rv. 244713). Ciò perché il delitto di appropriazione indebita non riguarda soltanto la violazione del diritto di proprietà, commesso mediante l'abusiva interversione del titolo del possesso: la condotta criminosa viene in considerazione anche in quanto realizza la violazione di un interesse, di un diritto diverso, compreso pur esso nella tutela penale dell'art 646 cod. pen. nell'ipotesi in cui la consegna della cosa a colui che se ne appropri illegittimamente sia eseguita da persona, diversa dal proprietario, che detenga legittimamente e autonomamente la cosa stessa. La violazione riguarda infatti anche il rapporto personale e obbligatorio intercorso fra colui che affida la cosa e colui che se ne appropria illegittimamente;
in tal caso, titolare ها del rapporto è non già il proprietario della cosa stessa, ma colui che esegue la i consegna, il quale e anche titolare dell'interesse giuridico e del diritto all'uso predeterminato e alla restituzione della cosa: di conseguenza, soggetto passivo e persona offesa dal reato e, quindi, titolare del diritto di querela - è anche la persona, diversa dal proprietario che ha eseguito, in modo autonomo e indipendente, la consegna della cosa a colui che se ne è appropriato illecitamente.
3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 8 aprile 2016. Il Presidente Il Consigliere Dr. Matilde CAMMINO Dr. Marco Maria ALMA Ulleno DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 19 MAG 2016 IL CANCELLIERE) E R Claudia Pianeli P U S S RTE CO O N 4