Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2016, n. 1311
CASS
Sentenza 15 novembre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non invalida le prove già assunte, ma determina il diritto dell'imputato di ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello senza i limiti e a prescindere dalle condizioni dettate dall'art.603, comma quarto, cod. proc. pen. - disposizione abrogata dal'art.11, comma secondo, legge 28 aprile 2014, n.67, ma tuttora applicabile ai procedimenti indicati nell'art.15-bis, comma primo, stessa legge (articolo inserito dalla legge 11 agosto 2014, n.118) - purchè, secondo le regole ordinarie, per ciascuna prova richiesta sia indicato il tema di indagine che si intende approfondire, di modo che il giudice possa valutare la pertinenza e la rilevanza dei mezzi istruttori di cui si domanda l'ammissione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva rigettato la richiesta dell'imputato di rinnovazione totale o quanto meno parziale dell'istruttoria, formulata in entrambi i casi in maniera del tutto generica).

Commentario1

  • 1La rimessione in termini e i limiti della rinnovazione istruttoria in appelloAccesso limitato
    Ugo Domenico Molina · https://www.altalex.com/ · 5 gennaio 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2016, n. 1311
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1311
Data del deposito : 15 novembre 2016

Testo completo