Sentenza 15 novembre 2016
Massime • 1
Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non invalida le prove già assunte, ma determina il diritto dell'imputato di ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello senza i limiti e a prescindere dalle condizioni dettate dall'art.603, comma quarto, cod. proc. pen. - disposizione abrogata dal'art.11, comma secondo, legge 28 aprile 2014, n.67, ma tuttora applicabile ai procedimenti indicati nell'art.15-bis, comma primo, stessa legge (articolo inserito dalla legge 11 agosto 2014, n.118) - purchè, secondo le regole ordinarie, per ciascuna prova richiesta sia indicato il tema di indagine che si intende approfondire, di modo che il giudice possa valutare la pertinenza e la rilevanza dei mezzi istruttori di cui si domanda l'ammissione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva rigettato la richiesta dell'imputato di rinnovazione totale o quanto meno parziale dell'istruttoria, formulata in entrambi i casi in maniera del tutto generica).
Commentario • 1
- 1. La rimessione in termini e i limiti della rinnovazione istruttoria in appelloAccesso limitatoUgo Domenico Molina · https://www.altalex.com/ · 5 gennaio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2016, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2016 |
Testo completo
013 1 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 15/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 3321/2016 ALDO CAVALLO Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.30308/2016 LUCA RAMACCI ELISABETTA ROSI ANGELO MATTEO SOCCI ANTONELLA DI STASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FO SI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 21/03/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLO CANEVELLI che ha concluso per l'a l co o Udit i difensor Avv.; M. Bo RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 21/3/2016 ha confermato la decisione con la quale, in data 23/4/2012, il Tribunale di Monza aveva riconosciuto SI FO responsabile del reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 380\01 in relazione ad un intervento edilizio eseguito, in difformità dai titoli abilitativi, nella qualità di titolare dell'impresa esecutrice dei lavori (in Sesto San Giovanni il 27/7/2009). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato un'eccezione di nullità degli atti e della sentenza di primo grado, in quanto non avrebbe considerato che il primo atto del procedimento, consistito nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio, non conteneva alcun riferimento al reato ipotizzato ed alle norme che si assumevano violate ed il difensore di fiducia nominato non aveva svolto alcuna attività defensionale, né lo aveva mai avvisato del procedimento e del processo, tanto che era stato rimesso in termini per appellare la sentenza di primo grado. Tali evenienze, osserva, evidenzierebbero come la Corte del merito abbia errato nel sostenere che la conoscenza del procedimento in corso gli era nota, mentre non lo era la sentenza di primo grado.
3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al diniego di rinnovazione totale o, quanto meno, parziale dell'istruzione dibattimentale (in tale ultima ipotesi mediante esame dell'imputato) opposto dai giudici del gravame, i quali non avrebbero considerato che la mancata conoscenza del procedimento non gli avrebbe consentito il pieno esercizio del diritto di difesa.
4. Con un terzo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine al reato contestato, assumendo che la Corte di appello avrebbe operato un generico richiamo ai contenuti della sentenza di primo 叉 1 grado, omettendo di considerare le specifiche doglianze mosse con l'atto di impugnazione e ritenendo la sua colpevolezza sulla base della mera posizione soggettiva di assuntore dei lavori, senza alcun ulteriore approfondimento e sulla base della mera colpa. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Occorre preliminarmente rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, come gran parte dei motivi dell'atto di impugnazione siano fondati sul presupposto della mancata conoscenza del procedimento da parte del ricorrente, originata dalla nullità del verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia e dal fatto che quest'ultimo, nonostante il mandato ricevuto, non avesse materialmente svolto alcuna attività, tanto che, non essendosi presentato nel giudizio di primo grado ed avendo poi rinunciato al mandato, era stato poi sostituito con un difensore d'ufficio. La formulazione delle censure in ricorso è effettuata con generici riferimenti agli atti e con la parziale riproduzione del contenuto degli stessi, sicché, al fine di inquadrare correttamente la questione, occorre procedere ad una sommaria ricostruzione della vicenda processuale anche attraverso la diretta disamina del contenuto del fascicolo processuale, cui questa Corte può accedere in ragione della natura processuale della doglianza.
2. Risulta, dunque, dagli atti che il procedimento penale ha avuto origine da una segnalazione dello stesso ricorrente, il quale si presentò in comune dove, prima verbalmente e poi per iscritto, dichiarava di aver eseguito opere edili in difformità dal permesso di costruire in un edificio che stava costruendo quale appaltatore. Veniva disposto conseguentemente un sopralluogo presso il cantiere, eseguito il 27/7/2009, cui facevano seguito altri sopralluoghi il 10/8/2009 ed il 3/3/2010. Ricorda il Tribunale, nella sentenza di primo grado, che, nel corso della sua escussione quale testimone, il tecnico comunale (Maurizio OSTAN) aveva riferito come durante il sopralluogo del 27\7\2009 fosse presente in cantiere il ricorrente, il quale li aveva accompagnati durante il controllo. Lo stesso giorno del primo sopralluogo (27/7/2009), sempre presso il cantiere, veniva 2 redatto il verbale di identificazione ed elezione di domicilio del ricorrente, il quale eleggeva il domicilio in Sesto San Giovanni, Via Pisa 142 presso la Ediltre s.a.s., nominando difensore di fiducia l'Avv. Mauro Leone, del quale indicava l'indirizzo dello studio ed il recapito telefonico fisso e mobile. Con atto depositato il 23\9\2011 l'Avv. Leone, il quale non aveva mai partecipato alle udienze, tanto che il Tribunale aveva disposto la trasmissione dei verbali al Consiglio dell'Ordine per i provvedimenti disciplinari di competenza, rinunciava al mandato. In calce all'atto di rinuncia il giudice nominava un nuovo difensore, da individuare attraverso il "call center" di Milano. Detto difensore, poi individuato nell'Avv. Marco PIPINO, riceveva comunicazione della nomina il 4/10/2011. 3. Dall'esame degli atti appena menzionati e dalla sequenza degli accadimenti in essi documentata, appare evidente che il ricorrente aveva ben chiaro che il verbale di identificazione ed elezione di domicilio riguardava l'abuso edilizio poi contestato, trattandosi di atto redatto contestualmente all'espletamento del sopralluogo in occasione del quale veniva accertato il reato per il quale lo stesso ricorrente si era autodenunciato. Occorre poi rilevare come, secondo quanto disposto dall'art. 107 cod. proc. pen., la rinuncia al mandato da parte del difensore fiduciario non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108. Dunque il difensore nominato doveva ritenersi ancora onerato della difesa dell'imputato fino alla nomina del difensore d'ufficio e, quindi, le notifiche effettuate presso di lui ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. nel corso del procedimento di primo grado devono ritenersi regolarmente effettuate (cfr. Sez. 3, n. 38039 del 20/6/2013, Ferraro, Rv. 256587). Va altresì osservato che, come ritenuto dalla Corte territoriale, il provvedimento con il quale è stata accolta la richiesta di restituzione nei termini per impugnare la sentenza di primo grado è incentrato sulla mancata conoscenza di tale sentenza, come emerge chiaramente dai riferimenti alla notifica della stessa presso il difensore di ufficio e sulla inidoneità della stessa a dimostrare l'effettiva conoscenza del provvedimento.
4. Quanto al secondo motivo di ricorso va osservato che effettivamente, come ricordato dal ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che il condannato in contumacia, restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto ad ottenere la rinnovazione della istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione previste dall'art. 603 cod. proc. 3 pen., in ragione del necessario coordinamento, in linea con l'art. 6 CEDU, tra le disposizioni previste dagli artt. 175, comma secondo, e 603, comma quarto, del codice di rito (Sez. F, n. 35984 del 27/08/2015, Ponci, Rv. 264556; Sez. 3, n. 39898 del 24/6/2014, G, Rv. 260416; Sez. 1, n. 844 del 25/2/2014 (dep. 2015), Leone Etchart, Rv. 261975; Sez. 5, n. 19891 del 30/1/2014, A, Rv. 259840). Occorre tuttavia ricordare come, in altra occasione (Sez. 2, n. 32633 del 11/6/2014, Dicecca, Rv. 259986), sia stato precisato l'ambito di operatività di tale indirizzo interpretativo, raccordandolo sistematicamente con altri principi che regolano il processo penale e, segnatamente, con quelli di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen., di economia dell'attività processuale, di ragionevole durata del processo e di obbligatorietà dell'azione penale. Tanto considerato, la richiamata decisione giunge alla conclusione che le prove assunte nel giudizio di primo grado, in presenza del difensore (ancorché d'ufficio) dell'imputato contumace, sono pienamente valide e non perdono affatto tale validità per effetto della rimessione in termini del detto imputato;
che l'imputato condannato in contumacia, restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, viene reintegrato nel suo diritto alla prova e, nell'esercizio di tale diritto, può chiedere e ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello senza i limiti e a prescindere dalle condizioni dettate dall'art. 603, comma 4 cod. proc. pen. e che l'esercizio del diritto alla prova implica che l'imputato, contumace nel giudizio di primo grado, ha diritto a dedurre prove non assunte nel primo giudizio o di chiedere la riassunzione di prove già assunte (fermo restando il valore probatorio delle dichiarazioni già rese) purché osservi le regole ordinarie, ossia a condizione che indichi al giudice del gravame, per ciascuna prova, il tema di indagine che intende approfondire con la riapertura dell'istruzione, affinché questi possa valutarne la pertinenza e la rilevanza ai fini della loro ammissione.
5. Tali argomentazioni sono pienamente condivise dal Collegio che intende quindi dare continuità al principio affermato con la decisione dianzi richiamata, in base al quale il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non invalida le prove già assunte, ma determina il diritto dell'imputato di ottenere l'assunzione di prove nuove o la riassunzione di prove già acquisite, purché, per ciascuna prova richiesta, sia indicato il tema di indagine che si intende approfondire, di modo che il giudice possa valutare la pertinenza e la rilevanza dei mezzi istruttori di cui si domanda l'ammissione. R 6. Alla luce di tale principio va quindi valutata la questione prospettata nel motivo di ricorso in esame, rilevando come in disparte il fatto che, per quanto osservato in - precedenza, la restituzione nel termine per impugnare era giustificata dalla mancata conoscenza della sentenza di primo grado e non del procedimento la rinnovazione - dell'istruttoria dibattimentale sia stata richiesta, con l'atto di appello, in maniera del tutto generica, chiedendo, solo in subordine ed altrettanto genericamente, la rinnovazione parziale mediante esame dell'imputato, senza tuttavia fornire ulteriori specificazioni che consentissero ai giudici del gravame di effettuare la necessaria valutazione sulla sussistenza dei ricordati presupposti per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. La Corte di appello ha dunque del tutto correttamente ritenuto la genericità della richiesta e, a fronte di tale rilievo, il ricorrente si limita a richiamare la giurisprudenza di questa Corte sul tema e l'oggetto della richiesta di rinnovazione, non ritenendo di indicare, neppure in ricorso, quale concreto rilievo probatorio essa avesse ai fini della decisione.
7. Per ciò che concerne, infine, il terzo motivo di ricorso, osserva il Collegio che la sentenza di appello legittimamente richiama per relationem la decisione del primo giudice, la quale aveva evidenziato la responsabilità dell'imputato sulla base degli elementi raccolti in giudizio, che ponevano in evidenza la peculiare posizione dello stesso quale assuntore dei lavori, stabilmente presente in cantiere. I giudici del gravame, a fronte delle doglianze mosse con l'atto di appello, rilevano che, pur prescindendo dai contenuti dell'autodenuncia e dalle dichiarazioni dei coimputati, emergono chiaramente profili di colpa derivanti dall'omessa preventiva verifica della rispondenza delle opere realizzate ai titoli abilitativi rilasciati. La sentenza impugnata, invero, richiama una decisione di questa Corte con la quale si era già affrontata la questione (Sez. 3, n. 16802 del 08/04/2015, Carafa e altro, Rv. 263474), rilevando come, secondo quanto disposto dall'art. 29 del d.P.R. 380\01, anche l'assuntore dei lavori, indicato come «costruttore», è responsabile della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo e ricordando che il costruttore, quale diretto responsabile dell'opera, prima di iniziare i lavori ha il dovere di controllare che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, con la conseguenza che risponderà a titolo di dolo se darà inizio alle opere nonostante l'accertamento negativo ed a titolo di colpa nell'ipotesi in cui ometta tale accertamento, سکام 5 perché la sua responsabilità trova fondamento nella violazione dell'obbligo, imposto dalla legge, di osservare le norme in materia urbanistica edilizia (Sez. 3, n. 860 del 25/11/2004 (dep. 2005), Cima, Rv. 230663). Anche sul punto, dunque, la sentenza impugnata risulta immune da censure perché le conclusioni cui pervenuta la Corte di appello appaiono corrette e perfettamente in linea con il richiamato principio.
8. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in data 15.11.2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente Luca RAMACCI) (Dott.. Aldo CAVALLO) DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 2 GEN 2017 IL CANCELLIERE * LU NI 6