Sentenza 11 giugno 2014
Massime • 1
Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non invalida le prove già assunte, ma determina il diritto dell'imputato di ottenere l'assunzione di prove nuove o la riassunzione di prove già acquisite, purché, per ciascuna prova richiesta, sia indicato il tema di indagine che si intende approfondire, di modo che il giudice possa valutare la pertinenza e la rilevanza dei mezzi istruttori di cui si domanda l'ammissione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva rigettato la richiesta dell'imputato di rinnovazione "in toto" del dibattimento, formulata rappresentando genericamente l'esigenza che le prove venissero riassunte "in sua presenza").
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2014, n. 32633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32633 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 11/06/2014
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1650
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - N. 23022/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI MI, n. il 7.8.1955;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 24.9.2012;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. De Simone Luca, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
CE MI ricorre per cassazione - a mezzo del suo difensore - avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 24.9.2012, che ha confermato la pronuncia del locale Tribunale, con la quale è stato condannato alle pene di giustizia per il delitto di rapina commesso in danno di ES IO.
Deduce:
1) la inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e al mancato rispetto del diritto dell'imputato di dedurre la prova contraria, considerato che il medesimo è rimasto contumace nel giudizio di primo grado ed è stato rimesso in termini dalla Corte di Appello di Milano per la proposizione dell'appello;
2) la inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità e inutilizzabilità, per avere i giudici di merito fondato il giudizio di colpevolezza su un irrituale riconoscimento fotografico, che costituirebbe prova illegittimamente acquisita;
3) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di responsabilità dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con ordinanza del 20.12.2001, la Corte di Appello di Milano ha restituito l'imputato nei termini per appellare, dando atto che lo stesso era venuto a conoscenza della sentenza contumaciale di primo grado (pronunciata il 6.5.2009) - e della esistenza del relativo procedimento nei suoi confronti - solo in data 8.11.2011. Il ricorrente assume che la Corte distrettuale non gli avrebbe consentito di esercitare il diritto alla prova, avendo rigettato la sua richiesta di rinnovazione del dibattimento di primo grado;
e invoca l'applicazione del principio dettato da questa Corte secondo cui il condannato in contumacia, restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, ha diritto di ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello, non potendo valere nei suoi confronti le limitazioni per la rinnovazione medesima previste dall'art. 603 cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 27160 del 16/04/2013 Rv. 256703; Sez. 3, n. 1805 del 01/12/2010 Rv. 249134).
Ritiene il Collegio che il principio invocato dal ricorrente (dettato da questa Corte nell'ottica di coordinare il nuovo testo dell'art. 175, introdotto dal D.L. n. 17 del 2005, con l'art. 603 c.p.p., comma 4) - per il quale l'appellante contumace in primo grado è esonerato dalla prova che la mancata comparizione sia da imputare a caso fortuito o forza maggiore - sia condivisibile, ma debba essere correttamente inteso,
dovendo raccordarsi, sul piano sistematico, con gli altri principi che reggono il processo penale.
A tal fine, va innanzitutto considerato il principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.) in forza del quale gli atti processuali compiuti non possono essere ritenuti invalidi, e non perdono perciò la loro efficacia, se la invalidità non è espressamente comminata dalla legge.
Da tale principio, deriva che gli atti istruttori compiuti nel giudizio di primo grado non divengono invalidi per il fatto che l'imputato contumace sia rimesso in termini per appellare, ma mantengono la loro validità e la loro efficacia. E di ciò se ne ha riprova considerando che l'art. 175 cod. proc. pen. nuovo testo, nei casi in cui il giudice dispone la restituzione dell'imputato contumace nel termine per proporre impugnazione, non prevede la invalidità dell'attività istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado ne' la automatica rinnovazione del dibattimento. La salvezza della validità delle prove acquisite nel giudizio di primo grado è, peraltro, in linea con una serie di altri importanti principi processuali: col principio generale della economia dell'attività processuale, per il quale gli atti processuali validamente compiuti non possono essere ripetuti se non per ragioni funzionali alle garanzie della difesa o alle esigenze di ricerca della verità; col principio della ragionevole durata del processo dettato dall'art. 111 Cost., comma 2 nel quale lo stesso principio di economia processuale trova riconoscimento costituzionale;
e, infine, col principio della obbligatorietà dell'azione penale, coessenziale al principio di legalità, che si invera nella pretesa punitiva dello Stato nei confronti di chi viola la legge penale: principi questi da apprezzarsi alla luce della vigente disciplina della prescrizione dei reati prevista dall'ordinamento giuridico italiano, in forza della quale il decorso del termine di prescrizione non si arresta in pendenza del processo (per tutti i gradi del giudizio) fino alla sentenza irrevocabile (con la irreversibile conseguenza che una durata troppo lunga del processo, per qualsivoglia causa, anche la più necessitata, finisce per compromettere in modo definitivo - salvi i casi di sospensione del decorso del termine di prescrizione - la stessa ragion d'essere della giurisdizione penale). D'altra parte, va tenuto conto che, secondo i principi generali, per rinnovazione del dibattimento non si intende certo la ripetizione in toto della attività istruttoria compiuta nel precedente grado di giudizio di merito, ma si intende solo la riapertura del dibattimento per acquisire una o più determinate prove non assunte nel grado di giudizio precedente o per ripetere l'assunzione di determinate prove già assunte, quando particolari esigenze lo esigano. Quel che connota l'essenza della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è il fatto che essa non presuppone ne' determina la invalidità dell'attività processuale precedentemente compiuta, ma implica che, alle precedenti acquisizioni probatorie, si aggiungano - per essere valutate congiuntamente - le acquisizioni probatorie compiute a seguito della rinnovazione. Trattasi, quindi, di "riapertura" dell'istruzione dibattimentale, e non della sostituzione dell'istruzione compiuta con una nuova.
Orbene, tenuto conto di tali principi, deve ritenersi che:
1) le prove assunte nel giudizio di primo grado, in presenza del difensore (ancorché d'ufficio) dell'imputato contumace, sono pienamente valide e non perdono affatto tale validità per effetto della rimessione in termini del detto imputato;
2) l'imputato condannato in contumacia, restituito nel termine per l'impugnazione per non avere avuto conoscenza del procedimento, viene reintegrato nel suo diritto alla prova (art. 190 cod. proc. pen.) e, nell'esercizio di tale diritto, può chiedere e ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello senza i limiti e a prescindere dalle condizioni dettate dall'art. 603 c.p.p., comma 4;
3) l'esercizio del diritto alla prova implica che l'imputato, contumace nel giudizio di primo grado, ha diritto a dedurre prove non assunte nel giudizio di primo grado o di chiedere la riassunzione di prove già assunte (fermo restando il valore probatorio delle dichiarazioni già rese); ciò - ovviamente - subordinatamente alle regole ordinarie che sovrintendono l'istruzione probatoria, ossia a condizione che l'imputato appellante indichi al giudice del gravame le domande che intende proporre ai testimoni, in modo da consentire a tale giudice di valutarne la pertinenza e la rilevanza ai fini della loro ammissione.
In definitiva, deve ritenersi il seguente principio di diritto: "la restituzione nel termine per impugnare dell'imputato condannato in contumacia, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., non invalida le prove assunte nel giudizio contumaciale, ma determina la restituzione dell'imputato nell'esercizio del suo diritto alla prova;
in forza dell'esercizio di tale diritto, l'imputato può dedurre prove non assunte nel giudizio di primo grado o chiedere la riassunzione di prove già assunte, purché osservi le regole ordinarie, ossia purché indichi al giudice del gravame le domande che intende proporre ai testimoni, affinché tale giudice possa valutarne la pertinenza e la rilevanza ai fini della loro ammissione". Posto tale principio, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'imputato con l'atto di appello non ha dedotto una nuova prova, ne' ha chiesto - come era suo diritto - la riassunzione di una specifica prova già assunta nel giudizio di primo grado al fine di proporre particolari domande ai testi. Egli ha genericamente, quanto immotivatamente, chiesto la rinnovazione in toto del dibattimento, al fine di riassumere le prove "in sua presenza", senza indicare per ciascuna prova il tema di indagine che intendeva approfondire con la riapertura dell'istruzione. Si tratta, in sostanza, di una vera e propria richiesta di rinnovazione integrale dell'istruzione probatoria, che punta a vanificare in blocco l'attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado e che non può avere ingresso nel nostro ordinamento, nel quale lo svolgimento dell'attività di assunzione delle prove è sottoposta al controllo preventivo del giudice circa la sua pertinenza e rilevanza.
Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha rigettato la richiesta dell'appellante, non avendo lo stesso prospettato in concreto alcuna precisa domanda da porre ai testi ne' alcuna apprezzabile esigenza difensiva che consentisse alla Corte di Appello di verificare la sussistenza di una concreta esigenza di accertamento della verità da perseguirsi tramite la invocata rinnovazione.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo legittimamente il giudice di merito fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato sul riconoscimento fotografico effettuato in sede di indagini dalla persona offesa, confermato poi nelle dichiarazioni rese in dibattimento.
Com'è noto, l'individuazione dell'autore del reato è istituto diverso e autonomo rispetto alla ricognizione formale prevista dall'art. 213 e segg. cod. proc. pen. e non è, quindi, soggetto alle forme stabilite per quest'ultima; in particolare, esso è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge, previste dall'art. 189 cod. proc. pen., e trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente dalla parte offesa o da altri che abbiano accertato l'identità personale dell'imputato. La differenza tra i due istituti è ancora più sensibile allorché l'individuazione dell'autore del reato sia avvenuta fuori dal processo, prima dell'avvio delle indagini preliminari, ad opera della parte offesa o di altri che ne riferisce poi in giudizio mediante deposizione testimoniale, perché tramite la testimonianza si deduce nel processo un fatto storicamente avvenuto, mentre la ricognizione tende invece ad acquisirlo (Cass., Sez. 3, n. 9099 del 26/04/1999 Rv. 214312; Sez. 2, n. 3635 del 10/01/2006 Rv. 233338). Perciò, come già affermato da questa Corte, qualora in sede di indagini di polizia giudiziaria si sia proceduto a riconoscimenti informali e tali riconoscimenti siano stati poi reiterati al dibattimento nel corso dell'esame testimoniale, il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio - anche se i riconoscimenti informali, non connotati dalle cautele e garanzie delle ricognizioni, hanno pur sempre il carattere di accertamento di fatto liberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova - ma si fonda sull'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia o l'imputato di persona, si dica poi certo della operata identificazione, reiterata nel corso dell'udienza. In tali ipotesi, seppure i verbali di individuazione non possano acquisirsi al dibattimento, neanche per il tramite delle contestazioni a norma dell'art. 500 cod. proc. pen., è indubbio che l'esame testimoniale possa svolgersi anche sulle modalità della pregressa individuazione al fine di procedere ad una valutazione globale di chi rende la dichiarazione (Sez. 2, n. 16204 del 11/03/2004 Rv. 228777). In sostanza, i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento costituiscono accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (Cass., Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011 Rv. 250081; Sez. 6, n. 25721 del 18/04/2003 Rv. 225574).
3. Il terzo e ultimo motivo di ricorso è, infine, inammissibile, sia per la assoluta genericità della censura, sia perché investe quella valutazione discrezionale delle prove che è insindacabile in sede di legittimità, quando - come nel caso di specie - la motivazione della sentenza è esente da vizi logici e giuridici.
4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, della Seconda sezione Penale, il 11 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014