Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2014, n. 32633
CASS
Sentenza 11 giugno 2014

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Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non invalida le prove già assunte, ma determina il diritto dell'imputato di ottenere l'assunzione di prove nuove o la riassunzione di prove già acquisite, purché, per ciascuna prova richiesta, sia indicato il tema di indagine che si intende approfondire, di modo che il giudice possa valutare la pertinenza e la rilevanza dei mezzi istruttori di cui si domanda l'ammissione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva rigettato la richiesta dell'imputato di rinnovazione "in toto" del dibattimento, formulata rappresentando genericamente l'esigenza che le prove venissero riassunte "in sua presenza").

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2014, n. 32633
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32633
Data del deposito : 11 giugno 2014

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