Sentenza 9 gennaio 1998
Massime • 2
In tema di estradizione per l'estero, poiché l'art. 11 comma secondo della Costituzione di Bosnia-Erzegovina stabilisce che saranno rispettati i diritti e le libertà fondamentali definiti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con priorità su tutte le altre leggi, e poiché l'art. 1 del Protocollo n. 6 di detta Convenzione stabilisce che la pena di morte è abolita, è concedibile l'estradizione richiesta dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina nei confronti di un cittadino accusato di omicidio, reato per il quale, ricorrendo determinate aggravanti, è applicabile astrattamente, in base al codice penale di tale Stato, la pena di morte, dovendo ritenersi verificata la condizione posta dalla sentenza della Corte cost. n. 223 del 1996, che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 698, comma secondo, cod. pen., ha affermato che per la concedibilità della estradizione è necessaria la garanzia assoluta che lo Stato richiedente non applichi la pena di morte.
In tema di procedimento di estradizione per l'estero, nel caso di rigetto del ricorso per cassazione della parte privata avverso la sentenza della corte di appello favorevole alla estradizione, non deve essere pronunciata condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, in quanto il giudizio di estradizione si inquadra nei rapporti giurisdizionali tra lo Stato italiano e le autorità straniere e ha funzione di garanzia della osservanza delle convenzioni internazionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/1998, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Giovanni Tranfo Presidente del 9.1.1998
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. " Adalberto Albamonte " N. 1
3. " Eugenio Amari " REGISTRO GENERALE
4. " Sergio Di Amato " N. 33066/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da VO NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 4 luglio Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Caso
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Antonio Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva:
In fatto
La Corte d'appello di Firenze con la sentenza impugnata ha concesso l'estradizione verso la Repubblica di Bosnia - Erzegovina del cittadino bosniaco OV NA, perché ivi sia giudicato per il delitto di omicidio volontario di cui all'art. 36, primo alinea, del codice penale di detta Repubblica.
Ha osservato la Corte territoriale in sentenza che la estradizione potrebbe essere negata se l'estradando venisse sottoposto alla pena di morte, perché in tal caso l'estradizione non sarebbe consentita ai sensi dell'art. 698 c.p.p., e che allo stato non risulta alcuna delle altre condizioni ostative indicate nel medesimo art. 698 c.p.p.. Riguardo al primo dei due anzidetti aspetti, la stessa Corte ha rilevato che dalla richiesta di estradizione della autorità bosniaca risulta che per il fatto contestato all'imputato alla pena prevista dal codice penale della Bosnia Erzegovina prevede la pena da cinque a quindici anni di reclusione (art. 36, comma 1^), per cui la decisione della Corte medesima è favorevole alla estradizione a condizione che la contestazione non subisca ulteriore aggravamento che possa comportare il pericolo della irrogazione della pena di morte. Ricorre per cassazione il OV NA, chiedendo l'annullamento della predetta sentenza della Corte d'appello di Firenze per i seguenti motivi.
1) Erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente lamenta che la Corte fiorentina non ha considerato il disposto di cui agli artt. 698, comma 1, e 705, comma 2 lett. a, c.p.p.: infatti, le attuali condizioni belliche e socio - politiche della Bosnia Erzegovina non garantirebbero il rispetto dei diritti fondamentali della persona per la precarietà della situazione post-bellica;
2) Mancata considerazione della natura oggettiva e giuridica dei fatti.
Il ricorrente osserva che l'omicidio, di cui è accusato, è stato commesso in danno di un graduato (ufficiale) dell'esercito bosniaco, colpevole di ogni sorta di soprusi, e che gli amici dello stesso, che occupano posti di potere, potrebbero infierire su di lui fino a procurargli la morte.
Anche i difensori del OV NA hanno proposto ricorso per cassazione, indicando i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 606 lett. c ed e in relazione all'art. 700, 1^co., cod. proc. pen..
Deducono i ricorrenti che la richiesta di estradizione avanzata dall'Autorità di Bosnia Erzegovina non è supportata dalla copia del provvedimento restrittivo della libertà personale, come richiede la citata disposizione del codice di procedura penale non essendo stata ancora emessa nel caso in esame alcuna sentenza di condanna. La mancata produzione del titolo custodiale - osservano i ricorrenti - integra il vizio previsto dalla lettera c) dell'art. 606 c.p.p., inficiando la validità dell'intero procedimento di estradizione per difetto di una delle condizioni previste per l'estradizione dall'art.700, 1^ comma, cod.proc.pen.. Inoltre, i ricorrenti deducono sul punto difetto di motivazione della sentenza impugnata, la quale non dà conto di avere operato l'esame preliminare delle condizioni di procedibilità della richiesta.
2) Violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione all'art. 698 co. 1 e 705 co. 2 lett. a cod.proc.pen..
I ricorrenti lamentano che i primi giudici si sono contestati dell'affermazione che la pena prevista dall'art. 36 del codice penale bosniaco va da 5 a 15 anni, senza premurarsi di acquisire il testo di legge in parola, anche allo scopo di verificare la sussistenza di eventuali aggravanti, che possono mutare il quadro accusatorio. Rilevano i ricorrenti che l'ucciso godeva di alte entrature e di influenti amicizie, e ciò espone l'estradando ad azioni vendicative:
pertanto, i primi giudici avrebbero dovuto farsi carico di considerare detta situazione e non fermarsi ad una mera superficiale assicurazione che non vi sarà irrogazione della pena di morte. In diritto
Per identità di oggetto e di argomenti i motivi di ricorso presentati personalmente dal OV possono esaminarsi unitamente al secondo motivo del ricorso proposto dai difensori. Quanto al primo motivo di questo ultimo ricorso, se ne deve rilevare la infondatezza. Invero, negli atti del fascicolo processuale esistono i documenti di cui i ricorrenti lamentano la mancata produzione.
Esiste, innanzitutto, in lingua originale e nella corrispondente traduzione in italiano copia del provvedimento di "detenzione provvisoria", emesso dal Tribunale di Grande Istanza di Sarajevo n. ki - 215/96 in data 13.6.1996 nei confronti di OV NA nato il [...] a Sarajevo in [...] al delitto di omicidio previsto dall'art. 36, alinea 1, del codice penale della Repubblica di Bosnia Erzegovina. Esiste, inoltre, negli stessi atti (fascicoletto n. 4, allegato alla requisitoria del P.G. di Firenze in data 28.1.1997), copia del testo dell'art. 36 del codice penale dell'anzidetta Repubblica, da cui risulta che il delitto di omicidio, previsto dall'alinea 1 dell'art. 36, è punito con la reclusione di almeno cinque anni. Dallo stesso testo risulta che il secondo comma di detto art. 36 del codice penale prevede la condanna ad almeno dieci anni di reclusione o a morte nel caso di sussistenze delle aggravanti ivi indicate.
La presenza della suddetta documentazione appare, dunque, soddisfare la condizione posta dall'art. 700, 1^ comma, cod.proc.pen. per la concessione dell'estradizione. D'altronde, la Corte d'appello di Firenze ha dato atto nella sentenza di avere verificato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione, pur con la precisione del limite posto dalla irrogabilità della pena di morte. Passando all'esame del secondo motivo del ricorso proposto dai difensori e dei motivi presentanti dall'estradando, si osserva:
Benché nella richiesta di estradizione, avanzata dal Ministero di Grazia e Giustizia della Repubblica di Bosnia Erzegovina in data 23-10-1996, è espressamente detto che la estradizione del OV è chiesta in relazione al delitto di omicidio di cui all'art. 36, alinea 1, del codice penale della Repubblica suddetta, per il quale il minimo della pena prevista è di cinque anni ed il massimo di quindici anni, il Ministero di Grazia e Giustizia italiano, tramite il Ministero degli Affari esteri, ha chiesto all'Autorità bosniaca di precisare se la OV NA, qualora consegnato in estradizione, potrà essere contestata l'accusa di omicidio aggravato e, in tal caso, se per detto delitto potrà essere condannato alla pena di morte.
A detta richiesta l'Ambasciata della Repubblica di Bosnia Erzegovina in Roma ha risposto con Nota Verbale 597/4/A/97 in data 23-9-1997, comunicando che l'art. 11.2 della Costituzione di Bosnia Erzegovina stabilisce che "i diritti e le libertà fondamentali definiti nella Convenzione Europea per la tutela dei diritti umani saranno rispettati dalla Bosnia ed Erzegovina", e "ad essi spetterà la priorità su tutte le altre leggi", e che l'art. 1 del Protocollo n. 6 prevede l'abolizione della pena di morte: Nessuno può essere condannato alla pena di morte e giustiziato. Pertanto, detta Nota Verbale conclude che, in conformità alla Costituzione della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, avendo la Convenzione Europea per la tutela dei diritti umani e i rispettivi Protocolli la forza delle norme costituzionali, "NA OV non potrà essere condannato alla pena di morte da parte del tribunale di Bosnia ed Erzegovina per il delitto commesso".
Questa Corte all'udienza del 28-10-1997 disponeva la richiesta di ulteriori informazioni sulla esistenza degli atti normativi della Repubblica di Bosnia Erzegovina escludenti l'applicabilità della pena di morte in quello Stato. Detta richiesta non ha avuto altro esito se non la conferma della anzidetta Nota Verbale dell'Ambasciata bosniaca in Roma in data 19.9.1997 (v. comunicazione Ministero dell'Interno - servizio Interpol del 16.12.1997 e telefax del Ministero degli Affari Esteri in data 8.1.1998).
Ritiene questa Corte che alla stregua del contenuto della suddetta Nota Verbale deve ritenersi accertato che al VO NA, nel processo cui verrà sottoposto dall'Autorità Giudiziaria bosniaca per il delitto per cui è stata chiesta l'estradizione, non sarà irrogata la pena di morte.
Invero, nella Nota Verbale già richiamata è riportato il testo dell'art. 11.2 della Costituzione di Bosnia ed Erzegovina, da cui risulta che la Convenzione Europea per la tutela dei diritti umani e i relativi Protocolli, per quanto attengono a detta tutela e all'abolizione della pena di morte, sono stati recepiti nella Costituzione di Bosnia Erzegovina con efficacia sulla legislazione interna di tale Stato come attestato nella parte conclusiva della Nota.
Pertanto, deve ritenersi verificata la condizione posta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 27.6.1996, che nel dichiarare la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 698 c.p.p., ha statuito che per la concedibilità
dell'estradizione è necessaria la garanzia assoluta che lo Stato richiedente non applichi la pena di morte.
Quanto alla ulteriore prospettazione da parte dei ricorrenti di condizioni attuali della Repubblica di Bosnia Erzegovina e di circostanze personali comportanti concreto pericolo che il OV venga sottoposto ad atti persecutori o a trattamenti crudeli o ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, non emergono, come ha rilevato la Corte d'appello di Firenze, elementi obiettivi - al di là di quanto paventato dall'estradando - che facciano ritenere che il OV sia sottoposto dalle Autorità bosniache ai predetti atti o trattamenti. Il ricorso deve essere rigettato.
Non si fa luogo alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, in quanto il giudizio di estradizione si inquadra nei rapporti giurisdizionali tra lo Stato italiano e le Autorità straniere ed ha funzione di garanzia della osservanza delle convenzioni internazionali e delle norme di diritto internazionale generale (art. 696 c.p.p.). Anche il ricorso per cassazione, esperibile oltre dal Procuratore Generale e dal rappresentante dello Stato richiedente, risponde a detta precipua finalità che è di superiore interesse pubblico.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 1998