Sentenza 30 novembre 2012
Massime • 2
In tema di incidente probatorio, il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 398, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., per lo svolgimento dell'udienza integra una nullità relativa, che deve essere immediatamente eccepita dalle parti presenti.
In tema di incidente probatorio, non è affetto da nullità l'esame del teste al termine del quale non sia stato concesso, alle altre parti presenti, un rinvio per effettuare il controesame dopo l'acquisizione della trascrizione del verbale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2012, n. 47845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47845 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 30/11/2012
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2955
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 27447/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR GI, nato a [...] in data [...];
RR US, nato a [...] in data [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, sezione 3A penale, in data 31.3.2011. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati.
Uditi i difensori, Avv. GERMANA Nadia per RR GI e Avv. Massimiliano Fioravanti per RR US i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5.4.2008, il G.U.P. del Tribunale di Monza, fra l'altro, dichiarò RB LO, CU NI, RR GI e RR US responsabili di numerosi reati di rapina aggravata, detenzione e porto illegale di armi, porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e ricettazione, unificati sotto il vincolo della continuazione e - con la diminuente per il rito abbreviato - condannò:
CU NI, per 47 episodi delittuosi, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, alla pena di anni 17 mesi 4 di reclusione ed Euro 6.800,00 di multa, pene accessorie, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile Intesa San Paolo S.p.A. nella misura di Euro 913.000,00;
RR GI, per 38 episodi delittuosi alla pena di anni 16 mesi 11 di reclusione ed Euro 6.946,67 di multa, pene accessorie, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile Intesa San Paolo S.p.A. nella misura di Euro 906.000,00;
RB LO, per 18 episodi delittuosi, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni 8 mesi 6 giorni 26 di reclusione ed Euro 3.066,00 di multa, pene accessorie, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile Intesa San Paolo S.p.A. nella misura di Euro 507.000,00;
RR US, per 4 episodi delittuosi, alla pena di anni 5 mesi 4 di reclusione ed Euro 1.366,00 di multa, pena accessoria, nonché al risarcimento dei danni a favore della parte civile Intesa San Paolo S.p.A. nella misura di Euro 28.946,00.
Avverso tale pronunzia il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale e gli imputati proposero gravame. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 31.3.2011, in parziale riforma della decisione di primo grado:
- dichiarò non doversi procedere in ordine ai reati di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, per prescrizione;
- assolse RB LO dai reati di cui ai capi I, M, P, Q, S, W, Z, GG, LL e rispettivi reati satellite per non aver commesso il fatto;
- assolse RR GI dai reati di cui ai capi C, E, G, H, R, J, EE, FF, HH, MM, 00, QQ, UU, DD. AAA, CCC, DDD e relativi reati satellite per non aver commesso il fatto;
- rideterminò le pene per CU NI in anni 8 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, per RB LO in anni 8 mesi 6 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, per RR GI in anni 11, mesi 11 giorni 10 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, per RR US in anni 7 mesi 2 di reclusione ed Euro 4.400,00 di multa;
- confermò nel resto la sentenza di primo grado;
- condannò gli imputati alla rifusione a favore della parte civile delle ulteriori spese di giudizio.
Ricorrono per cassazione il difensore di RR GI e personalmente RR US.
Il difensore di RR GI deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla parziale conferma del'affermazione di responsabilità sulla base della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità CU NI;
è necessario accertare prima l'attendibilità soggettiva del chiamante, poi l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, quindi ricercare i riscontri esterni;
non sarebbe stata adeguatamente valutata la attendibilità soggettiva sia sotto il profilo del disinteresse (inteso come indifferenza del chiamante rispetto alla posizione del chiamato) che alla luce del fatto che CU, dopo la scarcerazione fu arrestato per la commissione di una ulteriore rapina, così smentendo il proposito di cambiare vita;
non sono stati valutati i rapporti fra il chiamante in correità e le persone accusate;
dalle indagini era emersa una condizione di umiliante subalternità di CU rispetto a RB LO, circostanza tanto più rilevante in quanto era stato CU a proporre a RB di entrare a far parte della banda;
non sarebbe stata valutata la personalità del dichiarante, che sarebbe negativa alla luce dello stato di tossicodipendenza e di alcool dipendenza;
non sarebbe stata valutata l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni sotto i profili della costanza nel tempo, specificità, precisione e coerenza;
le imprecisioni sono state considerate di entità modesta mentre i racconti di ogni singolo episodio si rifanno ad automatismi;
in ordine ai riscontri esterni non sarebbero state valutate le specifiche doglianze svolte nei motivi di appello;
sarebbe stata trascura la conversazione ambientale del 28.6.2005 fra RB e RR GI che sarebbe a favore di quest'ultimo e comunque non costituirebbe riscontro;
le intercettazioni provavano al più frequentazioni;
non varrebbero come riscontri i riconoscimenti dei coimputati nei fotogrammi delle videoregistrazioni, perché effettuate con il metodo dell'accostamento delle immagini anziché della sovrapposizione;
il metodo comparativo si basa su criteri di mera verosimiglianza;
sono state trascurate le doglianze difensive sul punto, benché nella stessa relazione del R.I.S. si facesse riferimento alla scadente qualità delle video registrazioni in ragione della non idonea installazione delle telecamere, del tipo di impianti di video registrazione, del tipo di telecamere a bassa risoluzione, della scarsa qualità delle video cassette, dell'essere state le immagini compresse su ed rom e floppy disk con perdita di informazioni;
per tali ragioni era stato riferito che, rispetto a RR GI non vi era nessuna relazione, neppure di compatibilità, fra le immagini e la sua persona;
ciò nonostante la Corte d'appello ha ritenuto le immagini riscontro;
sono state ignorate le risultanze documentali che smentirebbero la partecipazione di RR a rapine (mancata assenza dal lavoro, ricovero ospedaliero, assenze dal lavoro per infortuni, pessime condizioni di salute;
2. violazione della legge processuale in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità dell'incidente probatorio;
il G.I.P. non aveva accolto le richieste di differimento dell'udienza in violazione dell'art. 396 cod. proc. pen.; nel caso in esame non vi erano (e comunque non sono state indicate) ragioni di urgenza;
neppure al termine dell'esame di CU da parte del P.M. è stato concesso un differimento dell'udienza per esaminare le trascrizioni;
alla luce della giurisprudenza di legittimità ciò integrerebbe una nullità relativa;
3. vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche solo in ragione della gravità del fatto, mentre i precedenti penali di RR GI non sono specifici e sono risalenti nel tempo;
non è stato considerato che l'imputato aveva stabile occupazione;
non vi sarebbe motivazione in ordine alla individuazione della pena base per il delitto di cui al capo N, agli aumenti per continuazione ed alla ritenuta recidiva;
4. vizio di motivazione in relazione alla conferma delle statuizioni civili;
la pronunzia di assoluzione e di prescrizione per alcuni reati avrebbe comportato un nuovo calcolo e comunque avrebbe richiesto motivazione;
in assenza di impugnazione della parte civile le statuizioni civili non avrebbero potuto essere aggravate. RR US deduce:
1. violazione di legge in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità dell'incidente probatorio per non essere state fornite le trascrizioni dell'esame di CU ai fini del controesame del medesimo;
l'art. 138 cod. proc. pen., prevede un termine ma non è stato concesso;
la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione sull'assunto che mancasse la prova di un danno alla difesa;
2. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della chiamata in correità; non sarebbero marginali le contraddizioni nelle dichiarazioni di CU, il quale confonderebbe i singoli episodi;
difetterebbero nel racconto del chiamante precisione e completezza;
non sarebbero riscontri le analisi dei fotogrammi effettuati dal R.I.S. e neppure i riconoscimenti operati sui fotogrammi da CU;
3. violazione di legge in ordine alla determinazione della pena in quanto l'impugnazione del Procuratore generale della Repubblica non riguardava i singoli aumenti per continuazione, sicché sarebbe stato violato il divieto di reformatio in pejus.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RR GI ed il primo motivo di ricorso proposto da RR US sono manifestamente infondati.
In tema di incidente probatorio, il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 398 cod. proc. pen., comma 2lett. c), per lo svolgimento dell'udienza, integra una nullità relativa. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 184 del 22.11.2005 dep.
5.1.2006 rv. 233389). Pertanto tale nullità, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., andava immediatamente eccepita dalle parti presenti. Le parti erano state presenti all'esame di CU, sicché ben potevano procedere a controesame senza attendere le trascrizioni. In ogni caso nessuna norma prevede una nullità (che sono tassative) per il mancato rinvio del controesame in attesa di ottenere le trascrizioni.
Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RR GI ed il secondo motivo di ricorso proposto da RR US sono infondati, in parte generici ed in parte svolgono censure di merito. In punto di attendibilità intrinseca, la Corte territoriale ha valutato la biografia giudiziaria di CU al fine di valutare la posizione di rilievo da lui assunta nel contesto di cui narrava, alla diretta partecipazione ai singoli episodi riferiti, ai rapporti personali con i chiamati in correità. Ha escluso che il disinteresse sia inficiato dallo scopo di conseguire benefici premiali, tanto più che gli stessi conseguono solo ad una narrazione veritiera, mentre risultava l'indifferenza rispetto alle posizioni processuali dei chiamati (p. 28 e 29 sentenza impugnata). Ha rilevato ancora che non è necessaria una catarsi del dichiarante per ritenerne l'attendibilità e che era irrilevante la sua personalità non commendevole, del resto inevitabilmente correlata al numero di reati commessi;
ha poi rassegnato le ragioni della ritenuta attendibilità intrinseca e di quella delle dichiarazioni (p. 29, 30, 31, 32 e 33 sentenza impugnata.
Tale valutazione di merito è motivata in modo non manifestamente illogico sicché non è sindacabile in questa sede.
La sudditanza psicologica di CU a RB e lo scontro intervenuto sono affermazioni generiche e non supportate in questa sede da specifici richiami agli atti su cui si fondano. In ogni caso non appaiono elementi di per sè idonei ad inficiare la valutazione dei giudici di merito.
In punto di riscontri è vero che la sentenza impugnata sembra impropriamente richiamare come tali i riconoscimenti operati da CU, ma ciò se non vale come riscontro, rientrando nella chiamata in correità, nulla toglie ai riscontri rappresentati dagli accertamenti del R.I.S. dei Carabinieri sui fotogrammi estratti dalle video riprese.
Quanto al fatto che gli accertamenti del R.I.S. siano stati effettuati con lo strumento della comparazione anziché della sovrapposizione si tratta nuovamente di valutazione di merito. Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da ogni elemento indiziante o di prova e, quindi, anche da ricognizioni non formali e riconoscimenti fotografici, sicché nell'ambito dei poteri discrezionali di valutazione che l'ordinamento gli riconosce, può attribuire concreto valore indiziante o probatorio all'identificazione dell'autore del reato mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, che consentono il ricorso non solo alle cosiddette "prove legali", ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché acquisiti non in violazione di specifici divieti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1680 del 22.4.1993 dep.
8.6.1993 rv. 194416). Nella parte in cui nei motivi di ricorso è dedotto il travisamento del contenuto delle note del R.I.S. le doglianze sono generiche perché, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non allegano gli atti il cui contenuto probatorio si assume travisato.
È infatti inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 del 22.1.2010 dep. 26.3.2010 rv. 246552). Non è deducibile in questa sede neppure una diversa interpretazione delle intercettazioni telefoniche o ambientali, salvo il caso di travisamento delle stesse.
È possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 38915 del 17.10.2007 dep. 19.10.2007 rv. 237994). Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RR GI ed il terzo motivo di ricorso proposto da RR US sono infondati.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche va ricordato che ai fini della concessione o del diniego delle stesse è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv. 204768). Nel caso di specie tale elemento è stato comunque indicato nel numero e nella gravità dei fatti nei precedenti penali e, secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen., non impone al giudice di merito di scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che questi indichi, nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità. (Cass. Sez. 4^ sent. n. 0 8052 del 6.4.1990 dep.
1.6.1990 rv. 184544).
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art.133 cod. pen. ,ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv. 181825. Conf. mass. n. 155508; n. 148766; n. 117242). Non vi è alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus dal momento che l'impugnazione del Procuratore generale presso la Corte territoriale investiva anche i reati satellite, posto che chiedeva finanche l'esclusione della continuazione.
Tale motivo di appello deduceva pertanto la richiesta di condanna ad una maggior pena in relazione a tutti i reati.
Il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di RR GI è generico.
Il motivo si limita ad enunciare che le statuizioni civili sono state confermate nonostante le assoluzioni da alcune rapine, ma non specifica il diverso ammontare che avrebbe dovuto essere determinato. Sono inoltre irrilevanti le declaratorie di prescrizione dei reati di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere dal momento che il risarcimento dei danni non era riferito a tali reati, ma - se mai - alle circostanze aggravanti delle rapine.
I ricorsi devono essere rigettati.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2012