Sentenza 22 novembre 2005
Massime • 1
In tema di incidente probatorio, il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 398, comma secondo lett. c), cod. proc. pen., per lo svolgimento dell'udienza, integra una nullità relativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2005, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 22/11/2005
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 2243
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 002237/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA RO, nato in [...] il [...];
EO EL, nata in [...] il [...];
RI OV, nato in [...] il [...];
avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Bari del 24/03/2004;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Francesco SALZANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
È presente l'avv. Gianfranco D'ANDREA, del foro di Foggia, Sostituto Processuale dell'avv. Maurizio D'ANDREA, che assiste la parte civile DI RI UI e chiede la conferma della sentenza gravata di ricorso come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese ed all'atto di delega, come Sostituto Processuale.
È presente l'avv. Massimo Giannuzzi, dell'Avvocatura dello Stato, presente per il Ministero dell'Interno, che chiede il rigetto dei ricorsi come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese. È presente l'avv. Giulio Treggiari, del foro di Foggia, difensore di fiducia di LE e MA, il quale chiede l'annullamento con rinvio in accoglimento dei motivi di ricorso che illustra alla Corte. IN FATTO
L'episodio da cui scaturisce il processo attiene agli abusi, le vessazioni e le violenze addebitate ed asseritamente commesse nei confronti di UI DI RI, in Foggia in data 02/03/1997, ad opera di appartenenti del Nucleo Volanti della Questura di Foggia. Egli era stato ritenuto da costoro responsabile di danneggiamelo di un'automobile di proprietà di RO RA: sorsero addebiti per concussione, violenza privata, calunnia, falso ideologico, abuso in atti di ufficio.
Il Tribunale di Foggia, con Sentenza 12/12/2002 condannò gli inquisiti ed avverso la decisione essi proposero appello: la Corte di Appello di Bari, in data 24/03/2004 riformò parzialmente la statuizione in relazione alla posizione di RA, ma confermò quanto già deciso nei confronti di RI e EO.
Hanno interposto ricorso gli imputati sulla base dei seguenti motivi:
RA:
- violazione della legge processuale penale attesa la inutilizzabilità degli esiti dell'incidente probatorio che non rispettò i termini previsti dall'art. 398 c.p.p., comma c), essendo stata effettuata la ricognizione oltre i dieci giorni dall'ordinanza che ammetteva l'incidente probatorio;
- violazione della legge processuale penale in relazione alla motivazione della sentenza impugnata che omise i considerare le dichiarazioni i DI RI unitamente ad elementi di prova che ne confermassero l'attendibilità (art. 192 c.p.p., comma 3) essendo egli imputato in procedimento connesso/collegato; nonché sulla difformità delle risultanze;
attestative delle lesioni patite dal DI RI stesso;
- violazione della legge processuale penale in relazione all'art. 197 c.p.p., lett. d), non essendo utilizzabili le indicazioni attestative del P.M. sulle lesioni subite dal DI RI poiché il P.M. non ha capacità certificativi e testimoniale nel processo;
- violazione della legge processuale penale e penale in relazione alle accuse per cui intervenne condanna, non essendo stati raccolti sufficienti elementi di colpevolezza.
RI:
- violazione della legge processuale penale e penale non essendovi logica motivazione:
1) sulla imputazione di lesioni aggravate in danno di DI RI (unica accusa rimasta a suo carico) con l'assoluzione da concorrenti addebiti per non aver commesso il fatto;
2) sulla attendibilità della fonte di accusa DI RI, apoditticamente accettate dai giudici come fondate;
3) sui criteri che avrebbero dovuto ricondurre il fatto all'assoluzione ex art. 530 c.p.p., comma 2;
- prescrizione del delitto ascritto, attesa la concessione delle attenuanti generiche in via prevalente.
EO:
- violazione della legge processuale penale e penale non essendovi logica motivazione:
- sulle imputazioni di lesioni aggravate in danno di DI RI di violenza privata sia generica sia al fine di costringere a commettere un reato con l'assoluzione da concorrenti addebiti per non aver commesso il fatto;
- sulla attendibilità della fonte di accusa DI RI, apoditticamente accettate dai giudici come fondate;
- violazione della legge penale sulla non proponbilità dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen., avuto riguardo all'assoluzione (in sede di appello) del coimputato BATTAGLINO;
- prescrizione del delitto ascritto, attesa la concessione delle attenuanti generiche in via prevalente.
IN DIRITTO
Posizione RA:
La Corte ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità per il mancato rispetto dei termini stabiliti dall'art. 398 c.p.p., comma 2, lett. c) con una motivazione corretta: si tratta (volendo ritenere il termine a carattere cogente e non meramente ordinatorio) di una nullità relativa che non fu tempestivamente eccepita, immediatamente dopo la conclusione dell'atto. La violazione non lese diritti delle difesa ne' si riflesse sul contenuto dell'atto ricognitivo. Nè giova richiamare al riguardo la categoria dell'inutilizzabilità:
l'art. 191 c.p.p. delimita questa eccezionale sanzione ai casi di prove acquisite in violazione dei divieti espressamente stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalità prescritte, ipotesi che può essere - ricorrendone i presupposti - ascritta soltanto alla nozione di nullità (cfr. sul punto Cass., Sez. 2^, 08/07/2002, Natalotto, Ced. Cass., 227360; Cass., Sez. 3^, 30/04/1999, LE, CED 214162).
Il motivo è, dunque, manifestamente infondato.
Del pari è manifestamente infondato il motivo che lamenta l'assenza di sufficiente motivazione sull'attendibilità della fonte rappresentata dal DI RI. La sentenza richiama espressamente non soltanto la coerenza intrinseca, ma anche i riscontri ad essa esterni alla stessa. Ricorda per es. le ammissioni dell'inquisito avanti il G.I.P., e le obiettive lesioni riscontrate. Al riguardo le difformità sulla tipologia delle lesioni giovano piuttosto alla dimostrazione dell'esistenza di fatti pregiudizievoli per l'integrità fisica del DI RI che sulla debolezza della prova d'accusa. Ogni ulteriore valutazione al riguardo è inammissibile in questa sede, trattandosi di rivisitazione della convinzione dei giudici di merito sulla validità della prova acquista, operazione inammissibile in sede di legittimità, una volta riscontrata una corretta motivazione (sufficiente soprattutto se integrata anche con quella del giudice di prime cure).
Ancora chiaramente infondata la censura sull'utilizzo delle attestazioni rese dal P.M. sulle lesioni riscontrate sul DI RI. Se è vero che sono inutilizzabili quegli elementi di prova che si fondino sulla personale conoscenza del P.M., ma non risultino da atti assunti o acquisiti al procedimento, tanto non vale per quegli accadimenti che, per la loro natura o per la forma con la quale la notizia di essi si manifesta e per la provenienza della stessa, sono conosciuti o hanno la potenzialità di essere conosciuti da chiunque;
in tale ipotesi l'attestazione del contenuto dell'atto, fatta dal P.M., rende pienamente utilizzabile l'elemento (cfr. in tal senso Cass., Sez. 5^, 23/05/1997, Abasi Ali, Ced. Cass., 209622). Per converso la rilevazione avendo carattere di irripetibilità giustificava una cristallizzazione documentativa del dato storico (e che simili accertamenti, ancorché urgenti, non richiedano le garanzie proprie dell'art. 360 c.p.p. è giurisprudenza consolidata, da ultimo cfr. Cass., Sez. 1^, 09/05/2002, Misto, Ced. Cass., 221621), alla stessa stregua di una fotografia o altro accertamento descrittivo dedotto dall'art. 359 c.p.p. (norma che non obbliga alla nomina di ausiliario o consulente, lasciando spazio anche a diretta acquisizione accertativa).
L'ultimo motivo del RA è chiaramente votato alla rivisitazione del convincimento dei giudici di merito in ordine a tutte le prove raccolte, con una generica quanto diffusa lamentela sulla loro inconsistenza. Si tratta di doglianza inammissibile per il suo contenuto che si presenta come la riedizione delle proprie tesi difensive già avanzate a suo tempo nella fase della cognizione e che hanno trovato motivata reiezione giudiziale.
I motivi dedotti da RA non sono, suscettibili di accoglimento. Peraltro il RA è stato condannato anche in relazione all'addebito di lesioni aggravate e di violenza privata aggravata: la concessione delle attenuanti generiche in via prevalente determina l'estinzione dei reati ascritti.
Per l'effetto occorre rideterminare la pena con la eliminazione di due mesi di reclusione (valutato in un mese di reclusione l'aumento derivante dalla ravvisata continuazione, secondo il criterio seguito dalla Corte territoriale) e così pervenendo, per la condanna relativa ai capi C), E) e F) in un anno di reclusione.
Per quanto attiene al capo I) afferente alla violazione dell'art. 323 cod. pen., episodio disgiunto ed autonomo rispetto alla restante serie di imputazioni, tant'è che per esso non è stata ravvisata continuazione con li altri addebiti, non vi è stata impugnazione e la condanna disposta dalla Corte d'Appello è passata in cosa giudicata in epoca anteriore al maturare della successiva possibile prescrizione.
Posizione RI:
I giudici di merito hanno riconosciuto la ricorrenza delle attenuanti generiche prevalenti: di qui l'estinzione del reato ascritto all'imputato (lesioni personali aggravate) per prescrizione (data di estinzione: 02/09/2004), atteso sia il decorso del tempo (oltre sette anni e sei mesi dalla data del fatto).
Non ricorre, del resto, evidenza della prova di innocenza per le risultanze probatorie a suo carico ampiamente rammentate dalla Corte d'Appello (le critiche mosse dal ricorrente non sono convincenti:
l'imputazione di lesioni è modulato sul previo accordo e sulla ripartizione del ruoli in un contesto di concorsualità attuativa del reato;
infondato è il motivo di critica alla motivazione sulla credibilità della fonte di accusa per le ragioni già esposte a proposito i analoga censura mossa dal RA;
ancorata alla valutazione di merito, qui incensurabile, è la deduzione di convincimento di sufficienza della prova a carico del RI, convinzione accompagnata da congrua motivazione). Pertanto la sentenza deve, per questa parte, esser annullata senza rinvio.
Posizione EO:
Anche per l'imputata i giudici di merito hanno riconosciuto la ricorrenza delle attenuanti generiche prevalenti: di qui l'estinzione del reato ascritto all'imputato (lesioni personali aggravate) per prescrizione (data di estinzione: 02/09/2004), atteso sia il decorso del tempo (oltre sette anni e sei mesi dalla data del fatto). Pure per la EO non si profila alcuna evidenza della prova di innocenza: al riguardo si richiama quanto già osservato per le posizioni dei coimputati: inoltre, la pretesa inconciliabilità dell'accusa relativa al reato di violenza privata per cui vi fu condanna della EO con l'assoluzione del coimputato da altra imputazione per non aver commesso il fatto è ragionevole nel contesto di un accordo con gli altri inquisiti contestato alla prevenuta (capo d); non si profilano momenti di genericità ne' di improponibilità nella minaccia implicita (con inevitabile ed ovvio richiamo eloquente e convincente alle traversie già subite). Anche per la EO la sentenza deve, per questa parte, esser annullata senza rinvio.
Per quanto attiene agli effetti civili, la Corte rileva l'infondatezza dei ricorsi, avuto riguardo al contenuto delle doglianze, già ampiamente verificate dai giudici di merito e giustamente ritenute prive di reale consistenza, nulla aggiungendo alla valutazione dei profili afferenti alla ricorrenza in via astratta della fattispecie penale ed alla rispettiva legittimazione delle parti private. Per questa ragione i ricorsi vengono rigettati, anche a questo effetto.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui i capi b) (artt. 582 e 585 c.p.), d) (artt. 610 e 339 c.p., art. 61 c.p., n. 9) e g) (artt. 611 e 61 c.p., n. 2 e 9) perché estinti per prescrizione;
rigetta nel resto il ricorso del RA ed elimina per questo ricorrente la pena di mesi due di reclusione;
rigetta tutti i ricorsi agli effetti civili e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili liquidate per DI RI in Euro 3000,00 dei quali Euro 2500,00 per onorari e per il Ministero dell'Interno in Euro 2500,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006