Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/1999, n. 2904
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Sentenza 26 marzo 1999

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Le somme aggiuntive previste dall'art. 3 comma sesto del D. L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito in legge 1 giugno 1991 n. 166, a carico di chi voglia avvalersi del condono previdenziale, non hanno natura sanzionatoria - configurandosi il relativo pagamento quale mezzo, liberamente assunto, per ottenere i benefici previsti dal comma ottavo della stessa disposizione e per evitare il più gravoso regime che sarebbe in difetto applicabile, sia sul piano propriamente sanzionatorio, sia sul piano degli oneri accessori connessi al tardivo pagamento dei contributi assicurativi - con la conseguenza che la relativa obbligazione non è condizionata alla sussistenza della colpa dell'obbligato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/1999, n. 2904
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2904
    Data del deposito : 26 marzo 1999

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