Sentenza 26 marzo 1999
Massime • 1
Le somme aggiuntive previste dall'art. 3 comma sesto del D. L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito in legge 1 giugno 1991 n. 166, a carico di chi voglia avvalersi del condono previdenziale, non hanno natura sanzionatoria - configurandosi il relativo pagamento quale mezzo, liberamente assunto, per ottenere i benefici previsti dal comma ottavo della stessa disposizione e per evitare il più gravoso regime che sarebbe in difetto applicabile, sia sul piano propriamente sanzionatorio, sia sul piano degli oneri accessori connessi al tardivo pagamento dei contributi assicurativi - con la conseguenza che la relativa obbligazione non è condizionata alla sussistenza della colpa dell'obbligato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/1999, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA n^17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, LEONARDO LIRONCURTI, RINA SARTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COVENCO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA n^5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente ,all'avvocato DONATO B. QUAGLIARELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8577/96 del Tribunale di MILANO, depositata il 20/09/96, R.G.N. 418/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/98 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato Donato B. QUAGLIARELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza depositata in cancelleria il 20 settembre 1996, il Tribunale di Milano, confermava la decisione del locale pretore, recante la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento, in favore della S.r.l. Covenco, della somma di lire 9.196.473, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il tribunale, in particolare e per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, osservava che:
- la suddetta somma era stata pretesa dall'Istituto e, correlativamente, versata, ma con riserva di ripetizione, a seguito di domanda di condono ai sensi del d.l. 15 settembre 1990, n. 259, quale maggiorazione dei contributi che risultavano omessi relativamente alla posizione assicurativa di taluni dipendenti;
- ai sensi dell'art. 8 del testè citato d. l. n. 259 del 1990, siffatte maggiorazioni, avendo l'effetto di definire compiutamente in rapporto previdenziale relativamente al quale il condono era stato concesso, sotto il profilo sia dell'estinzione di eventuali reati derivati dall'omessa contribuzione, sia della regolarizzazione delle sanzioni amministrative e di qualsiasi onere accessorio, avevano natura sanzionatoria, sì da non potere essere richieste in presenza di comportamenti omissivi non imputabili ad alcuna colpa del soggetto obbligato;
- il difetto di questa condizione psicologica necessaria era riscontrabile nel caso di specie, perché la Soc. Covenco aveva sempre rappresentato all'I.N.P.S. correttamente la posizione dei propri dipendenti inviati in missione all'estero e versato i contributi assicurativi in favore di costoro computandoli sull'importo di retribuzioni convenzionali, in applicazione di apposite circolari diramate dall'Istituto stesso e secondo le autorizzazioni ministeriali;
con la conseguenza che una sopravvenuta valutazione diversa, da parte di quest'ultimo, circa la necessità di interpretare le disposizioni regolatrici della materia nel senso della imposizione del computo dei contributi sulle retribuzioni effettive, poteva bensì comportare l'adempimento dell'obbligazione contributiva nel più elevato importo che ne risultava, non già legittimare la richiesta di ulteriori esborsi di natura punitiva;
- attesa la natura pecuniaria dell'obbligazione oggetto della controversia, la somma per la quale si riconosceva la fondatezza della condictio indebiti doveva essere accresciuta non solo degli interessi legati, ma anche dell'importo della rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del maggior danno spettante ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'I.N.P.S, sulla base di due motivi. Resiste l'intimata con controricorso e successiva memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Col primo motivo di ricorso, l'I.N.P.S. denuncia, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 8, quinto comma del d.l. 15 settembre 1990, n. 259 e dell'art. 3 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, conv. in legge 1^ giugno 1991, n. 166, in relazione all'art. 4 della legge 29 febbraio 1988, n. 48. Deduce, in particolare, che:
- al caso di specie deve essere applicato, ratione temporis, non la prima delle norme suindicate, introdotta peraltro, da decreto - legge decaduto per difetto di tempestiva conversione, ma la seconda, la quale, nel prevedere l'obbligo, per chi voglia avvalersi del c.d. condono previdenziale, di pagare anche somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili, sia pure ridotte nell'importo, non lo condiziona affatto alla sussistenza della colpevolezza del debitore e prescinde da ogni indagine sullo stato psicologico di questi;
- non può, inoltre, applicarsi il primo comma dell'art. 3 del d.l. n. 103 del 1991, atteso che l'ivi prevista ipotesi di riduzione dell'importo delle suddette somme aggiuntive, in relazione ad omissioni o ritardi contributivi imputabili alle incertezze interpretative di cui all'art. 4 della legge n. 48 del 1988, presuppone un particolare procedimento amministrativo destinato a concludersi con un decreto del Ministro del lavoro, di concerto non quello del Tesoro, non menzionato in alcun modo nella sentenza impugnata, ne' da questa fungibile;
- è orientamento giurisprudenziale consolidato quello che nega la rilevanza dell'elemento psicologico del debitore inadempiente all'obbligazione contributiva, ai fini dell'assoggettamento all'onere delle sanzioni civili.
Col secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art. 1224 cod. civ., sul rilievo che non in ogni caso di inadempimento di un'obbligazione pecuniaria è dovuta la rivalutazione monetaria, ma solo quando attraverso la sua liquidazione si debba provvedere al risarcimento di comprovati danni ulteriori rispetto a quelli forfettariamente riparati dall'attribuzione degli interessi legali.
Il primo motivo del ricorso dell'I.N.P.S. è fondato. All'esame del medesimo occorre, peraltro, premettere che l'Istituto non ha proposto alcuna censura avverso il capo della sentenza di appello, con quale il Tribunale ha negato l'inammissibilità della domanda della Soc. Covenco, quale conseguenza dell'avvenuto accoglimento dell'istanza di condono, da quest'ultima presentata. Sul punto si è, quindi formato un giudicato interno, alla cui stregua resta, in questa sede, da un lato, preclusa ogni possibilità di dare seguito al più recente orientamento espresso in materia dalle Sezioni unite della Corte, secondo cui la normativa sulla regolarizzazione agevolata degli inadempimenti contributivi ha come finalità essenziale quella di consentire la pronta esazione delle somme dovute, attinenti all'area della finanza pubblica, e di eliminare il contenzioso con i relativi aggravi economici ed organizzativi, con la conseguenza che deve escludersi la facoltà dell'interessato di apporre alla domanda di regolarizzazione una riserva relativa all'esito di successivi accertamenti giudiziali e, dall'altro lato, imposta una indagine coerente con la ratio che ispira sia la sentenza impugnata che il motivo di ricorso in esame e che si sviluppa nel senso della persistente legittimazione del debitore ad ottenere, nonostante il condono, accertamenti siffatti in ordine all'inesistenza delle obbligazioni contributive fatte valere dall'istituto assicuratore.
Procedendo, quindi, a questa indagine, occorre rilevare che il Tribunale, nell'escludere che la soc. Covenco sia tenuta al pagamento delle somme aggiuntive di cui all'art. 3, sesto comma del d.l. n. 103 del 1991 (nonna applicabile alla fattispecie ratione temporis, e succeduta ad altra analoga, contenuta nel decreto - legge, non convertito, cui ha fatto impropriamente riferimento il giudice a quo, come esattamente rilevato dall'I.N.P.S. ed espressamente riconosce la resistente), ha inteso, con una impostazione che la difesa di quest'ultima tenta di corroborare, mediante richiami ad analoghi istituti dell'ordinamento tributario ed attraverso una ricostruzione sistematica della disciplina posta a presidio dell'obbligazione contributiva, attribuire natura sanzionatoria al suddetto pagamento, sì da doverne individuare il necessario presupposto, ritenuto inesistente nella specie, nella colpevolezza del mancato versamento dei contributi assicurativi di cui trattasi.
Codesta impostazione è, però, frutto di un equivoco, perché confonde istituti che operano su piani diversi, come, da un lato, il regime degli adempimenti richiesti perché il debitore possa profittare del c.d. condono;
e, dall'altro lato, il regime dell'inadempimento dell'obbligazione contributiva. L'impossibilità di riconoscere alle somme aggiuntive di cui al citato art. 3, comma sesto del d.l. n. 103 del 1991 natura sanzionatoria discende inequivocabilmente dal rilievo che questa norma, come non manca di riconoscere la stessa resistente, configura il relativo pagamento quale mezzo per ottenere determinati benefici, identificati dal successivo comma ottavo della medesima disposizione e consistenti nell'effetto estintivo dei "reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e delle obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi o premi ... ".
Si tratta, dunque, di un'obbligazione che il soggetto interessato alla regolarizzazione della sua posizione nei confronti dell'ente previdenziale liberamente assume ed adempie, al fine di evitare il più gravoso regime che sarebbe, in difetto, applicabile, sia sul piano propriamente sanzionatorio, sia sul piano degli oneri accessori connessi al tardivo pagamento dei contributi assicurativi. Essa si configura come un'alternativa che la legge consente a quel soggetto, rispetto al regime sanzionatorio e, per ciò stesso, risulta del tutto estranea al problema dei requisiti, anche psicologici, necessari per la configurazione di una responsabilità sanzionabile.
Relativamente ad un'obbligazione siffatta, ove si debba ragionare - come è qui necessario, alla stregua di quanto dianzi osservato - in termini di persistente attualità della legittimazione del debitore ammesso al condono ad ottenere l'accertamento della mancanza delle irregolarità contestategli, può porsi un problema di inesistenza dell'oggetto, con riguardo all'ipotetico difetto delle condizioni poste dalla legge per l'applicabilità delle più onerose disposizioni dettate in tema di omissioni contributive, alle quali, come si è detto, l'adempimento dell'obbligazione stessa consentirebbe di sottrarsi
Nel caso in esame, però, neanche la soluzione di tale problema risulta favorevole alla resistente, perché, assunta come incontroversa la sussistenza di un'omissione contributiva (ed invero non v'è più alcuna contestazione, da parte della resistente, sulla necessità di assumere quale base di computo dei versamenti dovuti sulle posizioni assicurative dei dipendenti inviati in missioni all'estero, non le retribuzioni effettive ai medesimi erogati, ma quelle convenzionali), la successiva regolarizzazione secondo il regime ordinario, in difetto, cioè, di condono avrebbe, comunque, implicato il pagamento almeno delle sanzioni civili, senza che potesse assumere rilievo esimente l'essere stato il comportamento omissivo causato da errore dell'ente assicuratore, giusta il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le così dette sanzioni civili che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso pagamento dei contributi previdenziali, costituiscono una conseguenza automatica dell'inadempimento e sono poste allo scopo di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire in misura predeterminata dalla legge il danno cagionato all'istituto assicuratore, sicché non è consentita alcuna indagine sull'imputabilità o sulla colpa in ordine all'omissione di tale pagamento, al fine di escludere l'obbligo suddetto (cfr., ex plurimis, Cass., sez. un. 14 aprile 1994, n. 3476 ; Cass. 10 maggio 1995, n. 5088; Id. 8 marzo 1995, n. 2689 ). In base agli enunciati principi di diritto, va cassata la sentenza impugnata, senza, peraltro, che a tale pronuncia caducatoria possa accompagnarsi la decisione della causa nel merito ed imponendosene, invece, la remissione, per nuovo esame, ad altro giudice equiordinato, in relazione alla riscontrata necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
In primo luogo, invero, dovrà il giudice ad quem, in applicazione del principio che impone di pronunciare "su tutta la domanda", verificare se questa, proposta esplicitamente per l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento delle somme aggiuntive strumentali al condono, contenga, come il meno nel più, anche l'implicita istanza di quantificazione di tali somme nel minore importo determinabile in applicazione del primo comma dell'art. 3 del d.l. n. 103 del 1991 ed in relazione alle ivi richiamate incertezze interpretative di cui all'art. 4 della legge n. 48 del 1988. In ipotesi affermativa, spetterà, poi, allo stesso giudice accertare se ricorrano nella specie tutti i fatti identificati dalla citata norma di previsione come costitutivi del beneficio. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito, siccome attinente a questione subordinata all'esito degli ulteriori accertamenti riservati alla nuove sede di merito e rilevante, quindi, nella sola eventualità che ivi venga riconosciuto un credito della resistente nei confronti dell'I.N.P.S.
Allo stesso giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Lodi, si affida anche il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Lodi.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1999