Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
Qualora la sentenza di primo grado, recante condanna al risarcimento dei danni sia appellata limitatamente all'affermazione di responsabilità, il giudice di secondo grado non ha il potere di riesaminare anche la quantificazione del danno, stante l'autonomia della pronuncia sull'"an debeatur" rispetto a quella relativa al quantum "debeatur".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/08/2003, n. 12176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12176 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. FIORE FR Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI RA, SS UN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALLEBONA 10, presso lo studio dell'avvocato EGIDIO LANARI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AS IO, RA RI, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE NEGLIA, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 4093/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/03 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato LANARI Egidio, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato NEGLIA Salvatore, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha confermato, per quel che in questa sede rileva, quella con cui il Tribunale della stessa città aveva, in esecuzione del contratto preliminare stipulato il 12 dicembre 1985 da FR MO e NA OS e da RG OR e MA AR, costituito il diritto di proprietà di questi ultimi sul villino nel dettaglio indicato, subordinatamente al pagamento di 12.450.000 di lire, oltre accessori.
La Corte territoriale ha in particolare confermato le statuizioni della sentenza di primo grado con cui era stato accertato che:
a) - il contratto definitivo non era stato stipulato per colpa dei promettenti venditori FR MO e NA OS, consistita nel non aver provveduto al frazionamento del mutuo che i promissari acquirenti RG OR e MA AR avrebbero dovuto accollarsi, per un ammontare di 50.000.000 di lire;
b) - il danno subito da questi ultimi, per il ritardo con cui sono diventati proprietari dell'immobile, e del quale avevano chiesto il risarcimento, ammonta a 50.000.000 di lire;
c) - la somma dovuta dagli acquirenti per i lavori di completamento, di miglioria e di manutenzione dell'immobile cui avevano provveduto gli alienanti, ammonta a 9.961.000 lire.
La Corte d'appello di Roma, compensati i contrapposti crediti delle parti in causa indicati innanzi, sub a) e sub b), ha quindi subordinato, come si è innanzi detto, la costituzione del diritto di proprietà di RG OR e MA AR sul villino oggetto del preliminare al pagamento, da parte loro, di 12.450.000 lire, così attualizzata la somma di 9.961.000 lire innanzi indicata, sub c), configurandosi al riguardo un debito di valore. FR MO e NA OS hanno chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi, RG OR e MA AR hanno resistito con controricorso;
ed hanno anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso FR MO e NA OS censurano sa sentenza impugnata per aver affermato che essi non hanno reso possibile la tempestiva stipulazione del contratto preliminare perché non hanno provveduto al frazionamento del mutuo che gli acquirenti avrebbero dovuto accollarsi.
I ricorrenti sostengono che tale statuizione è frutto di una errata interpretazione del contratto, essendosi essi impegnati, con il contratto preliminare, a chiedere soltanto il frazionamento;
affermano poi che tale richiesta hanno presentato all'istituto bancario mutuante, e non può addebitarsi ad essi il fatto che quest'ultimo non abbia provveduto.
La censura è inammissibile.
Nella sentenza impugnata si legge che RG OR e MA AR nel giudizio di appello, hanno sostenuto che "il ritardo nel frazionamento del mutuo gravante sull'immobile compromesso, che si erano impegnati ad ottenere entro il maggio del 1986, non era ad essi addebitabile, perché "nel luglio di quell'anno raggiunsero un accordo con i promettenti compratori, per sostituire al pattuito frazionamento la liberazione dall'ipoteca dell'immobile, sul quale questi ultimi avevano chiesto di poter accendere un mutuo autonomo". Tale allegazione è stata disattesa dalla Corte d'appello di Roma, per le ragioni nel dettaglio esposte, che non sono state censurate con il ricorso.
Con il motivo in esame i ricorrenti propongono una questione interpretativa affatto nuova, per giunta senza evidenziare quali sono i canoni legali ermeneutici che sarebbero stati violati, ed affermano fatti (come la avvenuta presentazione della richiesta di frazionamento del mutuo all'istituto bancario) che non risultano, dal ricorso e dalla sentenza impugnata, essere stati allegati e verificati nel giudizio di merito.
Con il secondo motivo di ricorso RG OR e MA AR censurano la sentenza impugnata per non aver liquidato, nella misura che avevano richiesta, la somma ad essi dovuta per i lavori di completamento dell'immobile, e per aver escluso che hanno diritto al rimborso di quanto pagato per gli oneri di cui alla legge n. 10 del 1977 (cosiddetta legge Bucalossi).
Anche questo secondo motivo è inammissibile.
Quanto al corrispettivo dei lavori di completamento dell'immobile, va rilevato che il giudice dell'appello ha ribadito la liquidazione operata dal giudice di primo grado, recependo le indicazioni del consulente tecnico di ufficio, avendo ritenuto inconsistenti le critiche mosse alla relazione di quest'ultimo, per le ragioni nel dettaglio esposte.
Tali ragioni non sono state specificamente censurate dal ricorrente, che si è limitato a ribadire quelli che a suo dire sono stati gli errori commessi dal consulente tecnico di ufficio, ed a sollecitare la rinnovazione della consulenza tecnica, sol perché le somme da lui pretese sono notevolmente maggiori di quelle liquidate. Quanto poi al rimborso di quanto il ricorrente avrebbe pagato per far fronte agli oneri di cui alla legge n. 10 del 1977, la Corte d'appello l'ha negato per due ragioni, distinte, ed ognuna delle quali idonea a dar conto della sua decisione: ha infatti affermato che il rimborso in questione non è stato previsto dal contratto preliminare, ed anche che FR MO e NA OS non hanno provato di aver pagato la relativa somma dopo la stipulazione di quest'ultimo.
Il ricorrente ha censurato la prima motivazione, non anche la seconda.
Con il terzo motivo di ricorso FR MO e NA OS censurano la sentenza impugnata per aver affermato che essi non avevano contestato la liquidazione (in 50 milioni) del danno subito da RG OR e MA AR per il ritardo con cui sono diventati proprietari dell'immobile oggetto del compromesso. I ricorrenti sostengono che tale statuizione hanno impugnato allorché hanno chiesto con l'atto di appello il rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da RG OR e MA AR, perché infondata in fatto e in diritto, e denunziano violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. La censura è infondata.
Chiedere con l'appello il rigetto della domanda risarcitoria di controparte accolta in prime cure, perché infondata in fatto e in diritto, significa negare l'an debeatur, non anche contestare la liquidazione del danno effettuata da giudice. E nel caso di specie ciò risulta evidente dallo sviluppo delle argomentazioni svolte dai ricorrenti con la censura in esame, dalle quali emerge che per l'appunto essi in appello contestarono solo l'esistenza del diritto di controparte a conseguire il risarcimento del danno lamentato. La pronunzia censurata è allora conforme al principio sempre affermato da questa Corte (vedi in particolare le sentenze n. 63/1981, 363/1989), dal quale non v'è ragione di discostarsi;
principio secondo il quale, nel caso in cui la sentenza di primo grado, recante condanna al risarcimento dei danni, venga appellata solo con riguardo all'affermazione della responsabilità, il giudice di secondo grado non ha il potere di riesaminare la quantificazione del danno, essendo la pronuncia sull'an debeatur" autonoma e distinta da quella sul "quantum".
Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna FR MO e NA OS a rifondere a RG OR e MA AR le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 2.682,00 euro, di cui 182 per spese e 2.500 per onorari, oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003