Sentenza 23 gennaio 2004
Commentario • 1
- 1. INDEBITO: incombe sul correntista-attore l’onere di produrre i contratti e gli estratti conto trimestraliAvv. Lucia Paola Russo · https://www.expartecreditoris.it/ · 22 gennaio 2018
ISSN 2385-1376 L'esperimento delle azioni di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito non comporta una diversa ripartizione dell'onere probatorio rispetto ai principi generali previsti dall'art. 2697 c.c., applicandosi, anche in questo caso, le norme che regolano l'onere della prova, la cui operatività non subisce deroga, né per effetto della natura dell'azione proposta dal correntista, né avuto riguardo al principio di vicinanza della prova, pertanto, incombe sul correntista-attore l'onere di allegare e provare i fatti posti a base della domanda: l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione delle stesse …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2004, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA TRENTO & BOLZANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PALOMBO 3, presso l'avvocato MAURO PADRONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO BORGA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO ELAS TECNOLOGY SRL, in persona del curatore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 212, presso l'avvocato SALVATORE DE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA RADICE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 370/00 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 16/11/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2003 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Padroni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 01.02.1995 la curatela del fallimento della S.r.l. EL Tecnology convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Trento la Banca di Trento e Bolzano per sentir dichiarare inefficace il pagamento della somma di lire 282.000.000 eseguito dalla fallita "nel biennio anteriore la dichiarazione di fallimento e attraverso mezzi anormali" (conferimento di un mandato irrevocabile, in rem propriam, in favore della banca convenuta per l'incasso del contributo finanziario erogato dalla Provincia autonoma di Trento. In contraddittorio della banca convenuta, che resistette alla domanda, l'adito tribunale (sentenza del 09.07.1998) accolse la domanda e, dichiarata l'inefficacia del pagamento in questione nei confronti del fallimento, condannò la stessa convenuta a corrispondere detta somma di lire 282 milioni "oltre interessi legali dal dì del revocato pagamento al saldo " nonché le spese di lite. Propose appello la convenuta, che la Corte territoriale respinse con sentenza del 16.11.2000. La stessa banca convenuta ricorre per Cassazione.
Resiste con controricorso e memoria la curatela del fallimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso con il quale ha denunciato, con esplicito riferimento all'art. 360 nn. E e 5 c.p.c., la "errata applicazione di norme di diritto, l'omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione circa tutti i punti decisivi della controversia;
la violazione per errata applicazione dell'art. 2697 c.c.; la violazione dell'art. 112 c.p.c., par avere (la Corte di merito) esorbitato i limiti della domanda;
la violazione ed errata applicazione dell'art. 67 1^ e 2^ comma della legge fallimentare". Nello svolgimento, il ricorso enuncia le seguenti censure, con addebito alla Corte di merito:
a) di avere, nella ricostruzione del rapporto intercorso tra essa banca e la soc. EL "erroneamente enfatizzato le clausole contenute nei. modulo del mandato all'incasso riguardanti la facoltà della Banca di utilizzare le somme incassando a decurtazione anche di ulteriori eventuali e futuri crediti, senza avvedersi che nel caso concreto il mandato era stato utilizzato per ... il rientro dalla sola esposizione sorta con l'anticipazione sul credito che la soc. EL vantava verso la Provincia";
b) di aver erroneamente accolto la domanda revocatoria pur tale domanda ex art. 67 comma 1^ n. 2 era inaccoglibile riguardo all'elemento soggettivo, atteso che "quanto alla solidità e solvibilità della società affidata" essa banca aveva fatto affidamento, nel concedere l'anticipazione e nello stipulare la cessione del credito, sulla istruttoria eseguita dalla Provincia e sulla conseguente deliberazione di approvazione del finanziamento;
c) di aver pronunciato ultra petita atteso che mentre la curatela "si era limitata a richiedere la revoca del solo pagamento della somma di lire 282 milioni, mentre la giurisprudenza - anche quella richiamata dalla Corte - prevede invece la revocabilità dell'intera operazione e quindi, a monte, del negozio";
d) di aver errato nella "lettura del conto corrente della società affidata" ed omesso ingiustificatamente di disporre la richiesta c.t.u.;
e) "omesso di. valutare, dopo aver considerato come oggetto di revoca il pagamento, secondo gli usuali consolidati criteri la revocabilità parziale o totale del pagamento stesso;
le richieste istruttorie erano finalizzate ad individuare il saldo debitore disponibile del conto al momento dell'accreditamento - ne sarebbe risultato un importo revocabile inferiore;
f) di aver omesso di considerare "l'irrevocabilità del pagamento in quanto proveniente dal terzo Provincia autonoma di Trento";
g) di avere erroneamente ritenuto non specificamente impugnato il punto relativo alla decorrenza degli interessi pur a fronte di una richiesta di riforma in toto della sentenza del tribunale. Le predette censure riportate alle lettere a), b) c) sono infondate. Senza incorrere nei denunciati vizi della motivazione, la Corte di merito, dopo aver precisato che "con la citazione introduttiva, la curatela del fallimento si era attivata con riferimento alla previsione normativa di cui al n. 2 del primo comma dell'art. 67 (atto estintivo di debito preesistente, scaduto ed esigibile, non effettuato con mezzi normali di pagamento), ha accertato quanto segue:
nel luglio 1991 la soc. EL, in relazione alle somme costituenti il credito derivante dalla concessione dei contributi deliberata dalla Provincia, aveva conferito alla Banca un mandato all'incasso con facoltà per la stessa di "utilizzare, in qualsiasi momento, le somme incassate per l'estinzione o la decurtazione delle sue ragioni creditorie ancorché non scadute"; trattatasi di un negozio integrativo della cessione del medesimo credito;
si poneva in essere, in tal modo, " un'operazione che nel suo complesso andava a configurare la previsione dell'estinzione di debiti scaduti ed esigibili della società nei confronti della Banca attraverso un mezzo anormale di pagamento;
dalla lettura del conto corrente n. 1632/51 risultava che quando l'operazione, "formalmente di anticipazione bancaria", era stata eseguita, nel luglio del 1991, l'esposizione debitoria della Soc. EL era salita a lire 245.745.000, ridotta alla fine dello stesso mese a lire 49 milioni appunto attraverso il meccanismo del mandato all'incasso; se ne ricavava la conclusione che "l'apertura di credito bancario era stata in realtà consentita per ridurre la pregressa esposizione passiva in conto corrente, come poi era avvenuto anche in relazione al successivo versamento di lire 52 milioni del 21.11.1991";
Questa essendo l'accertata situazione di fatto, risulta del tutto corretto, sotto il profilo giuridico, l'applicazione al caso di specie del principio di diritto (sono richiamate le sentenze n. 11057 del 4.11.1998 e n. 4754 del 2000 di questa Corte) secondo il quale "l'attribuzione di un mandato in rem propriam all'incasso di crediti nei confronti di terzi con il conferimento della facoltà di utilizzare la somme incassate per l'estinzione totale o parziale di un debito verso il mandatario, ancorché non ancora sorto, ha, oltre ad uno scopo di garanzia, soprattutto funzione solutoria, con conseguente applicazione del primo comma n. 2 dell'art. 67 l.f.". Altrettanto corretto, sulla base dello stesso richiamato principio di diritto, è il rilievo della Corte di merito che non del pagamento di un terzo (la Provincia erogante il contributo finanziario) aveva a trattarsi bensì di un pagamento anormale, eseguito dalla fallita in favore della banca attraverso il meccanismo del mandato irrevocabile all'incasso (il contributo erogato dalla Provincia era stato utilizzato dalla Banca per il soddisfacimento del suo credito verso la soc. EL derivante dal saldo di conto corrente).
Le censure riportate sub lett. d) ed e) sono da ritenersi inammissibili giacché la ricorrente non si è attenuta, nella formulazione del motivo, al principio giuridico della autosufficienza del ricorso avendo omesso - a fronte della motivazione della sentenza nel senso che la prova richiesta risultava "ininfluente" alla luce "della documentazione acquisita che aveva permesso di inquadrare, senza necessità di ulteriore istruttoria, sia in termini di fatto che giuridici, quanto sottoposto alla decisione del giudicante" - di richiamare specificamente le richieste istruttorie formulate nel giudizio di merito.
La censura sub lett. f) è altrettanto infondata.
La Corte di merito ha rilevato che non era stata impugnata la decisione in ordine alla (erronea) decorrenza degli interessi fissata dal primo giudice (dal di del revocato pagamento al saldo) e che sul punto specifico si era formato il giudicato, senza che assumesse rilievo alcuno la circostanza che la richiesta di riforma sul punto era stata proposta, e valutata favorevolmente, nel ricorso ex art. 351 c.p.c. "atteso che i motivi di impugnazione devono essere formulati solo con l'atto di appello".
La statuizione è censurata con l'argomento che con l'atto propositivo del gravame era stata richiesta la riforma in toto della sentenza resa dal tribunale.
Sennonché la Corte di merito si è conformata al principio giuridico secondo il quale (Cass. n. 11935 del 2002 ed altre conformi) "avendo il giudizio di appello natura di revisio prioris istantiae e non di judicium novum, non è sufficiente che la sentenza di primo grado sia impugnata nella sua interezza, essendo invece necessaria l'impugnazione specifica dai singoli capi censurati e l'esposizione analitica delle ragioni sulle quali si fonda il gravame, in contrapposizione con le ragioni addotte, nella sentenza impugnata, a giustificazione delle singole decisioni adottate". Altrettanto corretto, alla stregua dell'art. 342 c.p.c., è il rilievo della Corte suddetta che non di altro poteva tenersi conto, al fine di individuare l'ambito oggettivo dell'impugnazione, se non dell'atto propositivo del gravame.
Il ricorso va dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta) di cui euro 150,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori come dovuti per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 7 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004