Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 6097
CASS
Sentenza 27 aprile 2001

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In tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione, ma determina esclusivamente una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento nella sede della opposizione giudiziale.

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede il libero esercizio della potestà accertativa della p.a. senza alcun intervento diretto dell'autore dell'illecito se non nei casi, eccezionali, di partecipazione alla revisione delle analisi di campioni ("ex" art. 15 della stessa legge) o ad analisi irripetibili ("ex" art. 223 disp. coord. cod. proc. pen.).

Commentario1

  • 1Prescrizione e decadenza nell’esercizio del potere sanzionatorio. Profili di responsabilità erarialeAccesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 16 maggio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 6097
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6097
Data del deposito : 27 aprile 2001

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