Sentenza 27 aprile 2001
Massime • 2
In tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida perciò la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione, ma determina esclusivamente una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento nella sede della opposizione giudiziale.
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede il libero esercizio della potestà accertativa della p.a. senza alcun intervento diretto dell'autore dell'illecito se non nei casi, eccezionali, di partecipazione alla revisione delle analisi di campioni ("ex" art. 15 della stessa legge) o ad analisi irripetibili ("ex" art. 223 disp. coord. cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Prescrizione e decadenza nell’esercizio del potere sanzionatorio. Profili di responsabilità erarialeAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 16 maggio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/04/2001, n. 6097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6097 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN LI, elettivamente domiciliato in Roma, via Pisanelli 4 presso l'avv. Giuseppe Gigli, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso unitamente all'avv. Pietro Clementi di Verona
- ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA
- intimata -
avverso la sentenza del ET di Verona n. 299 del 23.4.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.03.01 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito l'avv. Gigli per il ricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Stefano Schirò che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza n. 13 del 5.12.95 il Presidente della Provincia di Verona irrogava a AL LI la s.a. di lire 60.000.000 per violazione dell'art. 33 comma 1 della L.R. Veneto 7.9.82 n. 44 per avere coltivato senza autorizzazione una cava presso il fondo di Paroni Albino, sito in Castelnuovo del Garda, prelevando 6.000 mc. di materiale.
Con ricorso 10.1.96 il AL proponeva opposizione innanzi al ET di Verona assumendo di avere eseguito lavori di bonifica agraria sul fondo del Paroni, segnatamente procedendo all'asporto della "marogna" (accumulo artificiale di sassi e ciottoli dai fondi circostanti) ed al suo ripianamento con terreno vegetale. Riferiva il AL che, all'esito di tali lavori, regolarmente autorizzati dal Comune e conclusi senza che il materiale fosse utilizzato a scopi edilizi, industriali o stradali, personale della polizia municipale gli aveva contestato l'abusiva coltivazione di cava. Deduceva quindi il vizio dell'o.i. per omessa contestazione immediata e per omesso suo rinnovo all'esito del nuovo accertamento, per l'insussistenza della infrazione, trattandosi non di cava ma di una marogna liberamente asportabile, per la violazione dell'art. 3 della L. 689/81, difettando l'elemento soggettivo, per l'assenza di prova dell'ammontare dei materiali estratti e del loro valore unitario.
Costituitasi la Provincia, il ET adito, con sentenza 23.4.99, rigettava il ricorso e confermava l'opposta o.i..
Affermava in motivazione il ET, per quel che rileva: che ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81 la successiva e tempestiva notificazione aveva utilmente sostituito la contestazione immediata, che nessun nuovo accertamento di violazione, con obbligo di nuova contestazione, era intervenuto nel procedimento, ma solo chiarimenti sul materiale asportato, chiarimenti dati con la conferma della precedente contestazione, che a norma dell'art. 2 della L.R.Ve. 44/82 i miglioramenti fondiari non rientravano nella attività di cava ove il materiale asportato non fosse stato utilizzato per le finalità indicate, che nella specie era pacifico e comprovato che il materiale escavato era stato venduto o direttamente impiegato dal AL, che detto materiale risultava costituito da ghiaia, ciottoli e matrice sabbiosa (cd. misto naturale di cava) e non già, come sosteneva l'opponente, da soli sassi (una "marogna"), che tale materiale era classificato di 2a categoria ai sensi dell'art. 2 comma 3 RD 1443/27 e la sua coltivazione era considerata attività di cava ai sensi dell'art. 2 L.R. cit., che inoltre alla luce delle prove raccolte lo scavo aveva interessato zona ben più ampia della parte in tesi occupata dalla "marogna" (mt. 80 x 37 x 35 e profondità di mt. 2,5/3,5) e nessuna coltivazione risultava impiantata al suo posto, che nessun errore incolpevole sulla liceità del fatto poteva ipotizzarsi in ordine alla autorizzazione 18.10.90 al Paroni per i lavori di bonifica agraria, stante la indeterminatezza dei lavori e la mancata indicazione del terreno e stante l'evidente esperienza del AL, che, infine, la quantità del materiale estratto si desumeva dall'ampiezza dello scavo ed il valore unitario dai listini CCIA.
Per la cassazione di tale sentenza AL ha proposto ricorso il 25.10.99 con sei motivi, illustrati in memoria finale. L'intimata non si è costituita ne' difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere respinto, nessuno dei motivi sui quali esso si articola essendo fondato.
Con il primo motivo il AL denunzia violazione dell'art. 14 della legge 689/81, e carenza di motivazione, per avere il ET
apoditticamente negato rilievo alla mancanza di contestazione immediata, senza avvedersi del pregiudizio arrecato alle ragioni difensive di esso incolpato.
La censura è infondata.
Sotto il profilo della applicazione della norma è lo stesso ricorrente a dar atto della conformità del decisum pretorile alla giurisprudenza di questa Corte, per la quale la contestazione immediata è ben sostituibile dalla successiva notificazione, sol residuando l'esigenza per il giudice di merito, ove la contestazione fosse stata agevolmente formulabile nell'immediatezza, di esaminare con maggior rigore le valutazioni dell'accertatore (Cass. 10036/00 - 12846/99 - 9695/99 - 772/98). Sotto il secondo, connesso, profilo, è ben vero che il ET ha omesso di pronunziare sulla asserita difficoltà probatoria indotta dalla non immediatezza ma è pur vero che la censura incorre nel vizio della assoluta genericità, avendo mancato il AL all'onere su di lui gravante, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di precisare il rapporto cronologico tra asporto dei materiali inerti, acquisizione da terzi, distruzione, intervento degli accertatori (onde valutare se ed in qual misura la intempestività della contestazione potesse aver nuociuto alle sue ragioni difensive).
Con il secondo motivo il AL denunzia violazione degli artt. 13 14 16 18 della L. 689/81 e 7 L. 241/90, nonché vizio di motivazione, per avere il ET omesso di considerare la totale illegittimità del supplemento istruttorio disposto dalla c.c.p.: l'Amministrazione procedente, infatti, avrebbe avuto la sola alternativa, una volta palesate le perplessità dalla Commissione, tra la contestazione e l'archiviazione, impossibile essendo l'approfondimento istruttorio disposto ed eseguito.
Con il terzo motivo, al primo connesso e con il primo unitariamente esaminabile, il AL denunzia l'omessa valutazione del fatto che, secondo l'A.P., il pur richiesto approfondimento non sarebbe stato poi effettuato, con la conseguenza di veder cadere per inconsistenza la prima contestazione formulata.
Le riportate censure (seconda e terza) appaiono al Collegio affatto infondate. In primo luogo esse partono dalla erronea opinione, giustamente ignorata dal primo Giudice, per la quale il futuro (ed eventuale) destinatario della contestazione avrebbe diritto alla partecipazione attiva ed informata alla fase dell'accertamento della violazione.
La legge 689/81, di contro, prevede il libero esercizio della potestà accertativa della P.A. (art. 13 comma 1) senza alcun intervento di garanzia dell'autore della violazione se non nei casi, eccezionali, di partecipazione alla revisione dell'analisi ex art. 15 o alla stessa analisi irripetibile ex art. 223 c.p.p. (Cass. 9282/99). È quindi assolutamente corretto che l'accertamento venga effettuato per gradi, e che la (eventuale) contestazione emerga all'esito di una dialettica tra distinti uffici, in tal guisa chiarendosi nell'interesse della P.A. e dello stesso destinatario (che potrebbe non ricevere alcun addebito) l'esistenza e la consistenza del fatto, per l'autore dell'infrazione rilevando soltanto quel che - chiusa la fase dell'accertamento - gli venga specificamente contestato. E su tali premesse - nel cui ambito il ET ha valutato come "chiarimenti" le richieste della c.c.p. - non si scorge alcuna decisività della pretesa omissione di considerazione del fatto che le indagini ulteriori, pur richieste, non sarebbero state effettuate, per il AL rilevando solo l'esistenza dei fatti contestatigli il 18.2.92 e la fondatezza della s.a. 5.12.95.
Infondate sono anche le censure esposte nel quarto motivo, con il quale si denunzia violazione degli artt. 1 e 2 della L. 689/81, 2/3/33 della L.R.Ve 44/82, per avere il ET mai interpretato le norme citate che avrebbero fatto esclusivo riferimento alle indebite coltivazioni di "cava" e cioè ai giacimenti naturali dei materiali definiti dall'art. 2 R.D. 1447/27 e non certo al materiale artificialmente depositato per la bonifica dei terreni finitimi (la marogna) che, dagli atti, emergeva essere quello asportato dal AL su incarico del Paroni.
La censura imputa alla sentenza un vero e proprio travisamento della prospettazione difensiva che, di contro, non è in alcun modo configurabile.
Il ET ha infatti ben inteso che la difesa dell'opponente faceva leva sulla estraneità del materiale tratto dal fondo Paroni al "genus" del misto naturale di cava e sulla sua riconducibilità all'accumulo artificiale di ciottoli (liberamente asportabile); ed ha negato, con motivazione completa e non sindacabile in questa sede, proprio la configurabilità di quanto addotto, in ragione delle deposizioni acquisite (che parlavano di misto naturale di cava), delle dimensioni dello scavo (incompatibili con il preteso accumulo artificiale) e della sintomatica utilizzazione industriale che del materiale venne fatta (impensabile con gli elementi di una "marogna"). E di qui, da un canto la inconsistenza della tesi del travisamento e, dall'altro, la palese inammissibilità del tentativo di sindacare in sede di legittimità motivate valutazioni di merito. Con il quinto motivo, poi, si espone la violazione dell'art. 3 della L. 689/81 ed il vizio di motivazione, per avere la sentenza immotivatamente escluso la incolpevolezza dell'affidamento riposto dal AL nel provvedimento autorizzatorio.
La censura è inconsistente, perché neanche si avvede delle due ragioni per le quali il ET ha negato ingresso alla prospettazione, da un canto negando all'autorizzazione 18.10.90 alla effettuazione di "lavori di bonifica agraria" alcuna specifica idoneità scriminante e, dall'altro, sottolineando come per il AL, imprenditore attento ed esperto, fosse impossibile scambiare con tale generica autorizzazione la specifica concessione alla coltivazione di una cava.
Infondato è anche il sesto motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione dell'art. 23 L. 689/81 e 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, per avere il primo Giudice, in fattispecie di sanzione proporzionale, mancato di far carico alla Amministrazione del suo onere probatorio relativo alla entità del materiale escavato ed al suo valore unitario.
La censura è fuor di segno, perché il ET, lungi dal far violenza alle norme richiamate, ha - con sintetica ma sufficiente e razionale motivazione - indicato tanto il criterio di stima dell'entità dei metri cubi escavati (la deduzione tratta dai verbalizzanti dall'ampiezza e profondità dello scavo rinvenuto) quanto il parametro (il listino della CCIA) di valorizzazione della quantità, ritenendo la prova raggiunta e pertanto non facendo ricorso ai canoni residuali sull'onere probatorio (contenuti nella legge di depenalizzazione e nel codice civile).
E la esattezza di tali valutazioni non pare certo sindacabile innanzi a questa Corte.
Respinto il ricorso, non è luogo a provvedere sulle spese in difetto di costituzione o difesa della A.P..
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 15 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2001