Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1273
CASS
Sentenza 29 gennaio 2003

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Il vizio di ultra o extra petizione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non ricorre invece tale violazione qualora il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti dedotti dalle parti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti stesse, ovvero applicando una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove e nuovi temi non trattati nel corso della fase di merito ne' rilevabili d'ufficio , con la precisazione che, ove si lamenti l'omessa pronuncia su una questione che implichi un accertamento in fatto e la quale non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l'onere di indicare, per evitare una pronuncia di inammissibilità, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione.

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  • 1La responsabilità per l’esercizio di attività pericoloseAccesso limitato
    Walter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 19 febbraio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1273
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1273
Data del deposito : 29 gennaio 2003

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