Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 2
Il vizio di ultra o extra petizione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non ricorre invece tale violazione qualora il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti dedotti dalle parti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti stesse, ovvero applicando una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante.
I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove e nuovi temi non trattati nel corso della fase di merito ne' rilevabili d'ufficio , con la precisazione che, ove si lamenti l'omessa pronuncia su una questione che implichi un accertamento in fatto e la quale non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l'onere di indicare, per evitare una pronuncia di inammissibilità, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione.
Commentario • 1
- 1. La responsabilità per l’esercizio di attività pericoloseAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 19 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. LIMONGELLI AN - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni B. - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET QU, elettivamente domiciliato in Roma, via Scandriglia n. 7, presso l'avv. Maria Pia Buccarelli, difeso dall'avv. QU Caso, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE NO AN;
DE AS NZ;
CC NZ;
TT ES;
RI NN;
RI OS, RI VI;
RI NR;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 859/98 del 18 settembre 1998, deliberata il 25 settembre 1998 e pubblicata il 15 ottobre 1998 (R.G. 910/92).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 28 gennaio 1987 DE AS MI, CC NZ e DE NO AN convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Bari, ET QU e RI GI per sentirli condannare al risarcimento dei danni tutti patiti da essi attori a causa della condotta posta in essere dal ET il quale, acquistato dallo RI un immobile, condotto in locazione da essi attori e adibito a campo di volo aeromodelli, non ne aveva rispettato la destinazione, aveva sconvolto il terreno e i manufatti ivi esistenti.
Svoltasi, in contumacia dello RI, la istruttoria del caso, nel corso della quale il convenuto ET, costituitosi in giudizio, resisteva alla avversa pretesa, di cui eccepiva l'infondatezza, l'adito tribunale con sentenza 6 maggio 1992 rigettava la domanda attrice con condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite.
Gravata tale pronunzia dai soccombenti DE AS MI, CC NZ e DE NO AN la corte di appello di Bari, con sentenza 18 settembre 1998, deliberata il 25 settembre 1998 e pubblicata il 15 ottobre 1998, accoglieva la proposta impugnazione e, in riforma della decisione dei primi giudici, condannava ET QU al pagamento, in favore degli appellanti, della complessiva somma di lire 5 milioni, così determinata all'attualità, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Per la cassazione di tale ultima sentenza, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, con atto 18 e 25 novembre 1999 ET QU, nei confronti sia di TT ES, RI NN, RI OS, RI VI e RI NR nella qualità di eredi del defunto RI GI, sia di DE NO AN, DE AS MI e CC NZ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia "nullità della sentenza (art. 330 c.p.c. e 360 n. 4 c.p.c.)" atteso che l'atto di appello è stato notificato allo RI, a mezzo posta, in data 17 luglio 1992, ancorché lo stesso fosse deceduto il 14 marzo 1991 e l'appellante, nel corso dell'udienza del 20 gennaio 1993, avesse dichiarato la circostanza.
2. La censura non coglie nel segno, non sussistendo - nella specie - una ipotesi di litisconsorzio necessario o, comunque, di causa inscindibile ai sensi dell'art. 331 c.p.c. Come osservato in parte espositiva il giudizio è stato instaurato nei confronti di RI GI e di ET QU per sentirli condannare in solido, o da chi dei due di ragione, al risarcimento dei danni subiti dall'attore.
È precisato, peraltro, nella stessa citazione, da un lato, che il convenuto RI aveva concesso (nel 1983) in locazione un fondo all'epoca di sua proprietà ad essi attori, dall'altro, che lo RI aveva alienato (nell'estate del 1985) il fondo de quo al ET, da ultimo, che i danni reclamati da essi attori erano la conseguenza della condotta illecita posta in essere dal ET, successivamente all'acquisto del fondo, atteso che lo stesso aveva sconvolto il terreno e i manufatti sul terreno in questione.
Pacifico quanto precede e non controverso, altresì, che i giudici di primo grado hanno rigettato sia la domanda proposta nei confronti dello RI, sia quella contro il ET, deve escludersi, come sopra anticipato, che si fosse, nella specie, in presenza di cause inscindibili (con conseguente necessità di pronunziare la cassazione della sentenza di secondo grado, per mancata integrazione del contraddittorio, in grado di appello, nei confronti del convenuto RI).
Giusta la prospettazione degli attori, infatti, sussisteva una obbligazione solidale passiva, concorrente o alternativa, tra i due convenuti e questa, come assolutamente pacifico in dottrina come in giurisprudenza, non comporta sul piano processuale la inscindibilità della cause e non da luogo a litisconsorzio necessario, in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (cfr., Cass. 22 maggio 1998, n. 5106; Cass. 12 giugno 1997, n. 5275; Cass. 11 novembre 1996, n. 9821, nonché le risalenti Cass. 16 febbraio
1982, n. 963, Cass. 11 luglio 1979, n. 4001, e Cass. 14 giugno 1978, n. 962). Sempre al riguardo, inoltre, non può tacersi che non è configurabile inscindibilità o dipendenza di cause per il solo fatto che la domanda e la successiva condanna abbiano avuto ad oggetto un'obbligazione solidale, se non sia insorta contestazione in ordine all'individuazione di un unico obbligato e non sussista rapporto di reciproca dipendenza tra le posizioni dei singoli obbligati solidali (Cass. 27 settembre 1999, n. 10695). Atteso che nella specie non è mai sorta alcuna contestazione in ordine alla individuazione dell'unico responsabile (certo essendo che il ET, attuale ricorrente, pur negando di essere tenuto al risarcimento richiesto da controparte, non ha mai affermato neppure in questa sede che la responsabilità dei fatti lamentati dagli intimati DE NO, DE AS e CC sia da attribuire allo RI), è palese che esattamente il giudizio di secondo grado si è svolto unicamente nel contraddittorio tra i predetti DE NO, DE AS e CC (appellanti) e l'appellato ET.
3. Precisato quanto sopra, si osserva che - come accennato - DE AS MI, CC NZ e DE NO AN conducono in locazione un terreno, una volta di proprietà di RI GI e da questi alienato a ET QU, adibito a pista di volo per aviomodelli.
I giudici di secondo grado, accertato che la pista di atterraggio, con le opere annesse, era stata distrutta a seguito dell'aratura del terreno (come risultava dalla deposizione del teste LL, maresciallo dei carabinieri) hanno ritenuto che del fatto dovesse rispondere il ET, essendo emerso, in causa, che costui aveva dato incarico a certo MI per l'aratura del fondo. Irrilevante - hanno osservato quei giudici - per escludere la responsabilità del committente (ai sensi dell'art. 2049 c.c.) è quanto dichiarato dal teste MI e, cioè, di non avere arrecato alcun danno ne' alla pista ne' ad altre attrezzature annesse, dovendosi spiegare tale affermazione con il timore, del teste, di essere coinvolto in un giudizio di responsabilità.
4. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia "difetto di motivazione, vizio di ultrapetizione e violazione del contraddittorio (art. 112 c.p.c. e 360 e. p.e. nn. 3 e 4)". Denunzia, infatti, il ricorrente che la corte di appello ha mutato ex officio la prospettazione dell'appellante.
Quest'ultimo, in particolare, aveva promosso il presente giudizio deducendo "la specifica responsabilità soggettiva del ET per atto vandalico".
Il ET, in altri termini, è stato chiamato in giudizio a rispondere di un suo personalissimo comportamento illecito e antigiuridico, per cui i giudici di secondo grado non potevano ritenere, ex officio che lo stesso doveva rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., cioè per responsabilità del committente, mai dedotta in causa.
5. La deduzione è infondata.
Premesso che deducendosi, da parte del ricorrente l'esistenza di un error in procedendo (violazione dell'art. 112 c.p.c.) questa Corte è abilitata a procedere a un diretto esame degli atti di causa si osserva che nella citazione introduttiva, in primo grado, innanzi al tribunale di Bari, gli attori DE NO, DE AS e CC, precisato di essere conduttori di un fondo rustico in agro di Mellitto - Grumo Appula e che gli stessi avevano provveduto "a proprie cure e spese, a spianare il terreno, costruire la pista di volo e tutte le altre strutture necessarie spendendo diversi milioni di lire", affermavano, letteralmente "nell'estate del 1985 l'avv. GI RI vendette il fondo rustico in questione al sig. QU ET;
costui, senza rispettare la locazione in atto, ed all'insaputa dei locatari, sconvolse il terreno con le ruspe, divelse una serie di manufatti, rese inavvicinabile ed inservibile la pista di volo;
di tutte quanto furono chiamati a stendere rapporto di Carabinieri di Altamura, intervenuti sul posto il 18 settembre 1985".
"I locatari, pertanto, si precisa ancora in citazione, vennero di fatto spogliati dell'immobile, danneggiati con la distruzione dei manufatti da essi costruiti, privati della locazione per la quale avevano anticipatamente corrisposto il canone di lire ...". Certo quanto precede deve escludersi che i giudici del merito siano incorsi nelle denunziate violazioni delle norme processuali, allorché, ritenuta la responsabilità del ET per i fatti descritti in citazione, lo hanno condannato al risarcimento dei danni lamentati.
Non solo nella citazione introduttiva non v'è cenno di una specifica "responsabilità soggettiva" del ET "da atto vandalico", come del tutto apoditticamente si afferma in ricorso, ma si imputa - in buona sostanza - al ET, come sopra descritto, una serie di atti pregiudizievoli (e, cioè, di avere a mezzo di ruspe, sconvolto il terreno, divelto una serie di manufatti e reso inavvicinabile e inservibile la pista di volo). Accertato che tali atti sono riferibili comunque al ET, dovendo lo stesso, ai sensi dell'art. 2049 c.c. rispondere dell'operato del MI - incaricato dallo stesso ET dell'aratura del fondo - è palese che non vi è stata, da parte dei giudici, alcuna ultrapetizione.
Premesso, infatti, che il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. 24 giugno 2000, n. 8636) e che, ancora, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c. non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante (Cass. 12 ottobre 1999, n. 11455), come anticipato deve escludersi che nella specie i giudici del merito siano incorsi nella violazione dell'art. 112 c.p.c. È sufficiente, al riguardo, considerare che facendosi riferimento, nella citazione introduttiva, a danni provocati "con ruspe" era irrilevante accertare se dette "ruspe" fossero, o meno, condotte dal convenuto ET, essendo essenziale esclusivamente verificare se costui dovesse, o meno, ritenersi responsabile dei danni provocati dalle dette ruspe. Avendo accertato i giudici del merito, da una parte, che in effetti si erano verificati i fatti dannosi lamentati, e, dall'altro, che questi erano diretta conseguenza dell'incarico dato dal ET al terzo MI - che materialmente provvide alle operazioni di aratura del fondo - è di palmare evidente che nessuna violazione è ipotizzabile dell'art. 112 c.p.c.
6. Con il terzo, e ultimo, motivo, il ricorrente denunzia, infine "violazione e falsa applicazione della norma di diritto (art. 2697 c.c.) e motivazione assolutamente contraddittoria e insufficiente, su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)". "Invero, si osserva, la Corte del merito con massima superficialità ed omissione ha ritenuto il ET responsabile di un fatto illecito, sul presupposto che i danni furono provocati dal commesso, cioè dal sig. NANIVAGGI, da colui che fu incaricato di arare i terreni".
"In altri termini - prosegue il ricorrente - avendo collegato la responsabilità del ET a un fatto dannoso posto in essere dal commesso, la Corte avrebbe dovuto avere a disposizione la prova che propria l'attività del commesso fu produttiva del danno. Una simile prova è assolutamente inesistente e comunque sul convincimento della sua sussistenza la Corte di merito non ne fornisce logica e stringente argomentazione".
7. La censura non può trovare accoglimento.
La stessa, infatti, per un verso, è inammissibile, per altro, totalmente infondata.
7.1. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, dell'art. 2697 c.c. la censura è inammissibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dai giudici del merito, della richiamata disposizione normativa (art. 2697 c.c.), e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tale norma.
In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato della ricordata disposizione, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.
7.2. Quanto, ancora, alla denunziata "motivazione assolutamente contraddittoria ed insufficiente, su un punto decisivo della controversia", sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c, la censura non può trovare accoglimento alle luce delle considerazioni che seguono.
Si osserva, infatti - in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa della ricorrente - che il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c, mediante il quale si deduca il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di esaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sul piano logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (In termini, ad esempio, Cass. 21 marzo 2001, n. 4025, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997, n. 12960). Deriva, da quanto precede, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione).
7.3. Pacifico quanto precede è palese la inammissibilità della deduzione in esame, anche sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c, atteso che con la stessa il ricorrente, lungi dal prospettare uno dei ricordati vizi si limita a opporre alla costruzione dei fatti si come logicamente e congruamente compiuta dai giudici del merito la propria, personale e soggettiva, interpretazione di quelle stesse circostanze, sollecitando - pertanto - contra ius e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di Cassazione, una nuova, diversa valutazione di quelle circostanze.
In termini opposti, rispetto a quanto presume parte ricorrente, infatti, deve ribadirsi, ulteriormente, che il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito demandato alla Corte di cassazione non è configurato, nell'ordinamento vigente, come un terzo grado del giudizio, nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti nella precedente fase (Cfr., ad esempio, recentemente, Cass. 25 settembre 2002, n. 13928, specie in motivazione), per cui il ricorso è, anche sotto il profilo in questione inammissibile.
7.4. Si denunzia, sempre con il terzo motivo, che gli attori in primo grado avevano imputato al ET di avere sconvolto "il terreno con le ruspe" e divelso "una serie di manufatti e reso inservibile la pista di volo").
Certo, per contro, che il MI aveva "arato" il fondo con un "trattore", è palese, evidenzia il ricorrente l'assoluta erroneità della sentenza, stante la inidoneità del mezzo usato dal MI, al fine di provocare i danni denunziati e accertati.
7.5. La questione è inammissibile.
Si osserva, infatti, che giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso, pertanto, che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito (Cass. 6 giugno 2000, nn. 7583 e 7579). I motivi del ricorso per Cassazione - in altri termini - devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito ne' rilevabili d'ufficio (Cass. 5 maggio 2000, n. 5671; Cass. 31 marzo 2000, n. 3928). Inoltre, si osserva, ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 12 settembre 2000, n. 12025, nonché, tra le tantissime, Cass. 9 aprile 2001, n. 5255, specie in motivazione). Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che nella sentenza gravata non è affrontato, in alcuna sua parte, il problema della presunta non idoneità del trattore condotto dal MI a provocare i danni per cui è controversia.
È palese, pertanto, alla luce delle considerazioni svolte sopra, che il motivo di ricorso in esame è inammissibile nella parte in cui prospetta una tale problematica, non affrontata dalla sentenza gravata, anche atteso che parte ricorrente omette di indicare in quale scritto difensivo del giudizio di merito, nel rispetto del contraddittorio, abbia affrontato la questione specifica.
7.6. Sempre con riguardo alle risultanze delle prove raccolte in sede di merito, da ultimo, contrariamente a quanto - ancora una volta del tutto apoditticamente - si afferma da parte del ricorrente, non può non evidenziarsi il rigore logico delle considerazioni svolte dai giudici di merito.
Questi, infatti, accertata l'esistenza dei danni sul fondo condotto in locazione dagli attori in primo grado sulla base della informativa in atti dei Carabinieri (i quali hanno precisato di essersi recati sul posto e di avere constatato che il terreno era stato arato e che era stata distrutta la pista con le opere annesse), esattamente hanno ritenuto riferibile al ET quei danni, avendo accertato, altresì, che quest'ultimo, proprio con riferimento all'epoca dei danni, aveva commissionato al teste IO la aratura del fondo in questione.
Correttamente, pertanto, nell'ambito di un tale contesto probatorio i giudici del merito hanno ritenuto la responsabilità del ET, certo essendo, contrariamente a quanto si afferma nell'ultima parte del terzo motivo di ricorso, che - eventualmente - era onere di quest'ultimo dedurre e dimostrare, che terzi si erano introdotti, dopo l'aratura, compiuta a regola d'arte e senza violazione dei diritti di terzi, sul fondo danneggiando la pista e le altre opere annesse.
8. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi.
Nessun provvedimento deve adottarsi, quanto alle spese di lite di questo giudizio di legittimità, non avendo in questo svolto attività difensive gli intimati.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 22 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003