Sentenza 20 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2003, n. 4086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4086 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA04-086 /03 LA CORTE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.6733/00 Erminio Ravagnani Presidente -cron. 3373 Bruno Battimielio Rei. Consigliere -Rep. -Ud. 19.11.02 Florindo Minichiello Gabriella Coletti ዝ Oggetto: Lavoro NN SO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da -FERROVIE DELLO STATO Società di Trasporti e Servizi per Azioni, con sede in Roma, in persona del procuratore specia- le dott. Francesco Forlenza, giusta procura notaio AO Ca- stellini di Roma in data 21 settembre 1998 rep. 55796, dife- sa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Arturo Maresca, En- zo Morrico, Salvatore Trifirò, AO Tosi, Gerardo Vesci e Franco Carinci con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Mi- 41690 chelangelo n. 9 (ora in via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22) presso ic studio dell'avv. Arturo Maresca, come da procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
NI NN, GU GI, IA NN, SALVE- STRI PI, SI AR, CH SI, SARIGU Efisiet- to, PERFUMO Pie ro AO, NO TT, DE BA Ange- 10, IN RO, GI AL, EN ED e VIELMI- NI AU, difesi, giusta procura speciale a margine de. controricorso, dagli avv.ti Angelo Scancarello del Foro di Genova 母 dall' avv. Edoardo Ghera, con domicilio eletto in Roma presso il secondo in viale delle Milizie n. 1 controricorrenti per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Genova n 282 in data 10-26 gennaio 2000 (R.G. 12726/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 novembre 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avvy. Raimondo Boccia per delega dell'avv. Arturo Ma- resca;
uditi gli avv.ti Edoardo Ghera e Angelo Scancareilo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che, con la sentenza indicata in cpigrafe, il Tribunale di Genova, in controversia relativa a licenziamento intimato dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449. rigettava l'appello della Società e confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato agli odierni controricorrenti. ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno;
rilevato altresì che avverso della sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, la s. p.a. Ferrovie dello Stato e che gli intimati hanno resistito Guido, con controricorso, seguito da memoria (per i soli De AN, UB e AT); considerato che con i quattro motivi di ricorso -ampiamente argomentati e denuncianti, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 n.449 e degli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n.223- la società deduce (in estrema sintesi): a) che l'art. 59, comma sesto, della legge 1997/n.449, dettando al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato- una speciale disciplina per l'individuazione dei lavoratori in excedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in area diversa da quella coperta dalla legge 1991/n.223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escluda che la suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima legge e, in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima;
b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi precedente) le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultano idonce a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme gencrali;
ritenuto che
entrambe le tesi sucsposte sono state giudicate infondate dalle Sezioni Unite della Corte, le quali -investite di analoga controversia ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza)- hanno cnunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n.10171) il seguente principio di diritto: "Nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singola lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
né gli obblighi procedurali prescriuti dalla legge n. 223 del 1 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche> in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva- nelle suddette previsioni normative1 una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996)"; considerato che tale indirizzo (v. sentenze 18 agosto 2002 n. 12194 e 15 ollobre 2002 n. 14616) merita di essere condiviso, allesc la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliate dalle citate pronunce e la funzione di nomofilachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso, allc cui argomentazioni si rinvia, apparendonc inopportuna una pcdissequa trascrizione in questa sede;
considerato, infine, che le peculiarità della controversia e l'anteriorità del ricorso rispetto alla giurisprudenza richiamata consigliano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 19 novembre 2002 Il Presidente Il Cons.-esl. Arminio Brums Baltimill ESENTE DA IMPOSTA LI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 CANCELLIERS Depositato in Carifelleria MOR9999, 20 моR 2107 IL CANCELLIERE