Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2013, n. 38906
CASS
Sentenza 21 maggio 2013

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Massime1

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 514 cod. pen., il danno all'industria nazionale, pur potendo riguardare un singolo settore, deve essere comunque di proporzioni consistenti, tali da ingenerare la diminuzione del volume di affari o l'offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore, facendo venir meno negli acquirenti l'affidamento sulla originalità dei prodotti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrasse il delitto di cui all'art. 474 e non quello di cui all'art. 514 cod. pen. la contraffazione dei marchi di un noto stilista relativi ad un rilevante numero di camicie).

Commentario1

  • 1Art. 25-bis.1 - Delitti contro l’industria e il commercio [18]
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2013, n. 38906
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38906
Data del deposito : 21 maggio 2013

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