Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2002, n. 6079
CASS
Sentenza 26 aprile 2002

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In tema di "possesso", l'"animus possidendi" - da presumersi "iuris tantum" in presenza del "corpus possessionis" - consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sè spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto: ai fini dell'usucapione, l'"animus rem sibi habendi" non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece questo appartiene ad altri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2002, n. 6079
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6079
    Data del deposito : 26 aprile 2002

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