Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2002, n. 2969
CASS
Sentenza 1 marzo 2002

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In tema di contenzioso tributario, l'art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972, come sostituito dall'art. 8 del d.P.R. n. 739 del 1981, richiede, per la proposizione del ricorso avanti alla Commissione Tributaria, non solo la consegna o la spedizione dell'originale alla segreteria della Commissione medesima, ma anche la consegna o la spedizione di una copia all'ufficio tributario competente. L'osservanza del termine perentorio di sessanta giorni, previsto a pena di inammissibilità per la proposizione del ricorso postula che entro tale termine si provveda ad entrambi i due adempimenti suddetti ed essendo la formalità da osservarsi verso l'ufficio diretta a consentire ad esso di partecipare al giudizio per spiegare le ragioni del proprio comportamento, essa attiene alla valida costituzione del rapporto processuale, con la conseguenza che la sua mancanza integra una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (nella specie la Suprema Corte, in un caso in cui la nullità non era stata rilevata in primo grado e, pur dedotta in appello, non era stata esaminata dalla commissione regionale, ha accolto il motivo di ricorso dell'amministrazione finanziaria ed ha cassato senza rinvio la sentenza, riconoscendo che la causa non avrebbe potuto essere iniziata per l'originaria mancata costituzione del contraddittorio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2002, n. 2969
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2969
    Data del deposito : 1 marzo 2002

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