Sentenza 1 marzo 2002
Massime • 1
In tema di contenzioso tributario, l'art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972, come sostituito dall'art. 8 del d.P.R. n. 739 del 1981, richiede, per la proposizione del ricorso avanti alla Commissione Tributaria, non solo la consegna o la spedizione dell'originale alla segreteria della Commissione medesima, ma anche la consegna o la spedizione di una copia all'ufficio tributario competente. L'osservanza del termine perentorio di sessanta giorni, previsto a pena di inammissibilità per la proposizione del ricorso postula che entro tale termine si provveda ad entrambi i due adempimenti suddetti ed essendo la formalità da osservarsi verso l'ufficio diretta a consentire ad esso di partecipare al giudizio per spiegare le ragioni del proprio comportamento, essa attiene alla valida costituzione del rapporto processuale, con la conseguenza che la sua mancanza integra una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (nella specie la Suprema Corte, in un caso in cui la nullità non era stata rilevata in primo grado e, pur dedotta in appello, non era stata esaminata dalla commissione regionale, ha accolto il motivo di ricorso dell'amministrazione finanziaria ed ha cassato senza rinvio la sentenza, riconoscendo che la causa non avrebbe potuto essere iniziata per l'originaria mancata costituzione del contraddittorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/03/2002, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE CANTILLO - Presidente -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ON OM;
- intimato -
avverso la sentenza n. 124/98 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 09/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
ai sensi della legge 89/01;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso nei limiti di cui in motivazione, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo
Con ricorso del 12 marzo 1992 NF OM adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Savona contro il silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sulla sua istanza di rimborso dell'ILOR versata per l'anno 1986 sui propri redditi di agente di commercio, in applicazione dei principi contenuti nelle sentenze della Corte costituzionale n. 42 del 1980 e 87 del 1986. Il ricorrente inviava alla Commissione Tributaria il ricorso, ma ometteva la spedizione o la consegna della copia all'Intendenza di Finanza.
La commissione di primo grado, con sentenza n. 592/03/95 pronunciava nel merito accogliendo il ricorso. La Direzione regionale delle Entrate proponeva appello, deducendo la violazione dell'art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972, per non aver considerato il motivo riguardante l'omessa consegna o spedizione del ricorso di primo grado all'Intendenza di finanza.
La Commissione Tributaria Regionale di Genova respingeva l'appello.
Contro tale ultima decisione, ricorre davanti a questa Corte il Ministero delle Finanze chiedendo la cassazione della sentenza per violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 112 cod. proc. civ., 17 del d.P.R. n. 636 del 1972 e 8 d.P.R. n. 739 del 1981, per l'omessa consegna o spedizione del ricorso di primo grado del contribuente all'Intendenza di finanza.
Il contribuente non ha articolato difese.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Motivi della decisione
La richiesta del Procuratore Generale è fondata e va accolta in quanto, come emerge dal ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma e dal fascicolo processuale, la decisione di secondo grado ha disatteso il motivo, riproposto dall'Amministrazione finanziaria nell'atto di appello del 24 novembre 1995, riguardante l'omessa consegna (o spedizione) all'Intendenza della copia del ricorso di primo grado, ai sensi dell'art. 17, comma primo, del d.P.R. n. 636 del 1972, considerando il quale il giudice di secondo grado avrebbe dovuto annullare la prima sentenza nella parte in cui aveva omesso di dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado. È insegnamento consolidato di questa Corte che "dalle disposizioni degli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 636 del 1972 si ricava che l'omissione della formalità della consegna o spedizione di una copia del ricorso originale all'Ufficio tributario determina l'inammissibilità del ricorso medesimo, posto che solo la conoscenza dell'oggetto della vertenza, desunta dalla copia del ricorso, consente all'Ufficio stesso di apprestare le proprie difese nel termine previsto dall'ultima delle menzionate disposizioni". (Cassazione, 5^ sez. civile, sent. 7 dicembre 1999, n. 13670, in CED, massima n. 531917).
Nella specie, tuttavia, va riconosciuto (in conformità a Cass. sez. 1^, sent. 11 dicembre 1999, n. 13876, in CED, mass. n. 532026, secondo la quale "L'art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972, come sostituito dall'art. 8 del d.P.R. n. 739 del 1981, richiede, per la proposizione del ricorso avanti alla Commissione Tributaria, non solo la consegna o la spedizione dell'originale alla segreteria della Commissione medesima, ma anche la consegna o la spedizione di una copia all'ufficio tributario competente. L'osservanza del termine perentorio di sessanta giorni, previsto a pena di inammissibilità per la proposizione del ricorso postula che entro tale termine si provveda ad entrambi i due adempimenti suddetti ed essendo la formalità da osservarsi verso l'ufficio diretta a consentire ad esso di partecipare al giudizio per spiegare le ragioni del proprio comportamento, attiene alla valida costituzione del rapporto processuale, con la conseguenza che la sua mancanza integra una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio:
nella specie la Suprema Corte, in un caso in cui la nullità non era stata rilevata in primo grado e, pur dedotta in appello, non era stata esaminata dalla commissione regionale, ha accolto il motivo di ricorso dell'amministrazione finanziaria ed ha cassato senza rinvio la sentenza, riconoscendo che la causa non avrebbe potuto essere proseguita per l'originaria mancata costituzione del contraddittorio") che la causa non avrebbe potuto essere iniziata per l'originaria mancata instaurazione del contraddittorio fra le parti. La sentenza va, pertanto, cassata senza rinvio, in accoglimento del ricorso e della richiesta del Procuratore generale. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate perché il contribuente ha visto per due volte accolta la sua domanda.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 14 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2002