Sentenza 17 ottobre 2014
Massime • 1
Il sindacato del giudice del dibattimento sulla ordinanza di reiezione del rito abbreviato condizionato impone che l'istanza sia proposta esattamente negli stessi termini in cui era stata originariamente avanzata, non essendo consentito modificare in alcun modo la condizione, neanche al fine di renderla meno gravosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di trasformare la richiesta da condizionata ad incondizionata, tale dovendosi qualificare la reiterata richiesta subordinata alla acquisizione dei risultati di incidenti probatori, in corso di svolgimento innanzi al GIP, destinati naturalmente a far parte del compendio probatorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2014, n. 47409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47409 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 17/10/2014
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2380
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - est. Consigliere - N. 6859/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento a carico di:
TT NI, nato a [...], l'[...] per il reato di cui all'art. 628 c.p., commi 1 e 3 ed art. 61 c.p., n. 2 e L. n. 110 del 1975, art. 4;
sul ricorso proposto dal difensore dell'imputato avverso la sentenza n. 4814/11 emessa il 24.5.2013 dalla Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente del collegio Sandra Recchione;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Mario Maria Stefano Pinelli che ha concluso per l'inammissibilità, ed in subordine per il rigetto.
uditi il difensore dell' imputato Avv. Rizzo Carla, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, all'esito dell'udienza pubblica del 17 ottobre 2014.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, adita sia dall'imputato che dal pubblico ministero, condannava il ricorrente per il reato di rapina aggravata e porto ingiustificato di coltello, rideterminando la pena, in aumento, nella misura finale di anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 1200 di multa. La recidiva reiterata e specifica vantata dall'imputato, veniva ritenuta, ma bilanciata in equivalenza con le concesse attenuanti generiche.
Nel corso del processo il ricorrente proponeva al Giudice per le indagini preliminari una richiesta di giudizio abbreviato condizionato che anticipava di pochi giorni la ammissione da parte del GIP di due incidenti probatori volti ad assumere prove scientifiche ritenute rilevanti ed indifferibili. La condizione proposta consisteva nella audizione di sette testimoni e nella acquisizioni dei risultati degli incidenti probatori ammessi di fronte al GIP. Tale richiesta veniva respinta in quanto ritenuta incompatibile con le finalità di economia processuale proprie del rito abbreviato, anche nella forma condizionata.
In dibattimento la richiesta di abbreviato veniva riproposta ma condizionata solo alla acquisizione dei risultati degli incidenti probatori in corso di fronte al Giudice per le indagini preliminari. Il collegio respingeva tale seconda istanza ritenendo che il rito, come richiesto, non era da ritenersi "condizionato" considerato che i risultati degli incidenti probatori non potevano considerarsi elementi integrativi, dato che erano destinati a confluire naturalmente nel fascicolo del dibattimento. Infine, il collegio nello stabilire l'entità della sanzione riteneva non escludibile la recidiva sulla base del fatto che l'imputato era stato condannato in precedenza per altre quattro rapine e che il fatto giudicando era di allarmante gravità, in ragione dell'utilizzo come arma di un micidiale coltello.
2. Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato deducendo:
a) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o di decadenza ed con riferimento all'art. 438 c.p.p., comma 6. Motivazione mancante illogica e/o contraddittoria con riguardo al rigetto in sede dibattimentale della istanza di ammissione al rito abbreviato condizionato.
I giudici territoriali inquadravano la richiesta come "incondizionata" e, dunque inammissibile dato che non era stata avanzata, almeno in via subordinata, nei 15 gg successivi alla notifica del decreto che disponeva il giudizio immediato. Il ricorrente deduceva che la proposta, seppur non identica a quella avanzata al giudice per le indagini preliminari doveva considerarsi comunque "condizionata", seppure da oneri di integrazione meno gravosi rispetto a quelli inizialmente proposti. Il ricorrente deduceva che non si trattava di una richiesta radicalmente diversa dalla prima perché incondizionata o condizionata alla assunzione di prove diverse, ma piuttosto di una istanza che si limitava a riproporre la prima condizione in forma meno gravosa. Nella prospettazione difensiva non si proponeva una condizione "diversa", ma una condizione "minore", come tale non incompatibile con le regole che governano l'accesso al rito a prova contratta.
b) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o di decadenza con riferimento all'art. 438 c.p.p., comma 4. Mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione offerta a sostegno del rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato proposta inizialmente al Giudice per le indagini preliminari sulla base della ritenuta antieconomicità ed incompatibilità con il rito della condizione proposta.
Si deduceva che la condizione inizialmente offriva una sensibile contrazione dei tempi processuali e che ai fini della valutazione dell'economicità del rito condizionato, il peso dell'incidente istruttorio proposto avrebbe dovuto essere valutato con riferimento al prevedibile e complesso sviluppo dell'istruttoria dibattimentale. c) Violazione di legge con riferimento alla applicazione dell'art. 99 c.p., comma 4 e dell'art. 69 c.p., comma 4. Mancanza,
contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
Ci si doleva della legittimità del capo della sentenza nella parte in cui il giudice riconosceva le attenuanti generiche bilanciandole solo in equivalenza con le aggravanti e la recidiva reiterata e specifica contestate. La scelta della Corte veniva considerata illogica nella misura in cui non prendeva in considerazione il fatto che dall'istruttoria dibattimentale era emerso che l'imputato aveva cambiato radicalmente stile di vita e che l'episodio sottoposto a giudizio doveva essere considerato non come sintomatico di una abituale dedizione al delitto, ma piuttosto come indicativo di una episodica, e non allarmante, ricaduta nelle devianze del passato. Si censurava pertanto la motivazione offerta in relazione alla mancata esclusione della recidiva con conseguente possibile bilanciamento delle generiche in prevalenza sulle altre aggravanti. Sotto altro profilo si censurava la mancata esclusione della recidiva prevista dall'art. 99 c.p.p., comma 4 circostanza aggravante da ritenersi di applicazione facoltativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi proposti sono infondati.
2. Il ricorrente nell'esporre la vicenda processuale richiamava le censure rivolte al decreto di giudizio immediato. Nello ricorso si chiariva che la emissione del decreto in carenza dei presupposti dell'evidenza della prova veniva riconosciuta dai giudici territoriali che riteneva la nullità sanata dalla conseguente la richiesta di giudizio abbreviato. Il motivo non è stato riproposto in sede di legittimità.
3. Il primo motivo di ricorso si presenta infondato.
Il collegio ritiene corretto l'inquadramento della seconda istanza di rito abbreviato come incondizionata.
La condizione presuppone infatti l'estraneità al compendio probatorio processuale degli elementi di cui si chiede la assunzione. Nel caso che ci occupa il ricorrente condizionava la richiesta alla assunzione di prove destinate naturalmente a farvi ingresso, in quanto in corso di formazione, negli incidenti probatori già ammessi dal giudice per le indagini preliminari. Non può accogliersi dunque la prospettazione difensiva secondo cui la richiesta di acquisizione delle prove scientifiche in corso di formazione configurerebbe una condizione "minore", meno gravosa di quella inizialmente proposta, ma in essa in qualche modo ricompresa: si tratta invece, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale di una istanza di abbreviato semplice.
Il ricorrente, per quanto concerne la facoltà di chiedere il rito abbreviato semplice, era dunque ineluttabilmente incorso nella decadenza conseguente al decorso dei termini indicati dall'art. 458 cod. proc. pen. (Cass. sez. 1, n. 21219 del 27/04/2011 Rv. 250232,
Cass. sez. 3, n. 1851 del 02/12/2010, dep. 2011, Rv. 249054). La facoltà di riproposizione dell'istanza in sede dibattimentale non deve essere inquadrata come un mezzo per superare la preclusione, ma piuttosto come uno strumento finalizzato a garantire il sindacato giurisdizionale sulla prima reiezione, in coerenza con le indicazioni che provengono dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003. L'effettuazione del sindacato giurisdizionale presuppone, tuttavia, che questa venga avanzata in sede dibattimentale esattamente nei termini in cui era stata inizialmente proposta (Cass., sez. 1, n. 21219 del 27.4.2011, Rv. 250232, Cass., sez. 3 n. 19729 del 14.4.2011 rv. 250334; Cass., sez. 2 n. 139 del 28.9.2011, dep. 2012, rv 251762; Cass., sez. 3, 2.12.2010 rv 249054; Cass., sez. 1, n. 27778 del 19.4.2006, Rv 234964). Il divieto di riproposizione di istanze diverse trova la sua ulteriore giustificazione nella scelta legislativa di non consentire all'imputato di fruire dei benefici dell'accesso al rito a prova contratta modificando la richiesta in coerenza con le indicazioni emergenti dalla ordinanza reiettiva, dato che in tal modo si disancorerebbe la funzione premiale del rito dal contenimento dei tempi processuali.
Può dunque essere enunciato il seguente principio di diritto: Il sindacato del giudice del dibattimento sulla ordinanza di reiezione del rito abbreviato condizionato impone che l'istanza sia proposta esattamente negli stessi termini in cui era stata inizialmente avanzata, non essendo consentito modificare in alcun modo la condizione, neanche al fine di renderla meno gravosa.
3. La dedotta violazione di legge ed il connesso vizio di motivazione del provvedimento di rigetto della prima richiesta di rito abbreviato proposti con il secondo motivo si presentano manifestamente infondati.
Premesso che in tema di giudizio abbreviato condizionato, la compatibilità della integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del procedimento va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta del rito e non "ex post", in base ai tempi, particolarmente, ma imprevedibilmente celeri, del dibattimento eventualmente tenutosi a seguito del rigetto (Cass. sez. 2, n. 51817 del 6.12.13, Rv. 258116, Cass. Sez. 3,n. 7961 del 13.1.2011 Rv. 249387; Cass. sez. 3, n. 28141 del 17.5.2012 rv 253163), si rileva che la motivazione offerta dal giudice per le indagini preliminari appare logica e conforme ai parametri legislativi di riferimento.
La audizione di sette testi e l'acquisizione dei risultati delle prove scientifiche in corso di espletamento sono state legittimamente valutate come una integrazione probatoria "eccessiva", destabilizzante la struttura del rito a prova contratta ed in palese contrasto con le finalità di economia processuale che informano il rito.
Si legge a pag. 3 della sentenza che "l'integrazione richiesta si risolveva in una piena istruttoria dibattimentale con il vantaggio - per il TT - della notevole riduzione di pena in caso di condanna". Si tratta di una motivazione fondata, aderente alle emergenze processuali e, soprattutto, coerente con le indicazioni legislative che richiedono il rispetto delle ragioni di economia processuale, oltre che con le richiamate indicazioni interpretative provenienti dalla Corte di legittimità in materia di ammissione del rito abbreviato condizionato.
4. Si presenta manifestamente infondato anche la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio proposta con l'ultimo motivo di ricorso. Nessun vizio ne' della motivazione ne' di inosservanza delle legge si rinviene infatti nella parte della sentenza che dispone la sanzione. La Corte territoriale ha adeguatamente valutato l'incidenza delle modalità del fatto e la specificità della recidiva vantata dall'imputato che deve essere inquadrata tra quelle "obbligatorie" e, dunque, non escludibili indicate dall'art. 99 c.p.p., comma 5. La recidiva reiterata veniva dunque correttamente ritenuta, seppur bilanciata solo in equivalenza, con le attenuanti generiche nel rispetto sia del limite imposto dall'art. 69 c.p., comma 4 che della sua natura "obbligatoria".
La motivazione relativa al trattamento sanzionatorio si presenta pertanto immune da censure.
5. Il ricorso deve dunque essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2014