Sentenza 7 marzo 2017
Massime • 1
In tema di diffamazione, la causa di non punibilità prevista dall'art. 598 cod. pen. e la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. operano su piani diversi, la prima non escludendo l'antigiuridicità del fatto ma solo l'applicazione della pena e ricomprendendo anche condotte di offesa non necessarie, purchè inserite nel contesto difensivo; la seconda ricollegandosi, invece, all'esercizio del diritto di difesa e richiedendo il requisito della necessarietà ed il rispetto dei limiti di proporzionalità e strumentalità. (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che le offese non punibili ai sensi dell'art. 598 cod. pen. sono solo quelle che si riferiscono all'oggetto della causa ed hanno una qualche finalità difensiva).
Commentari • 11
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Castrovillari ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Rossano, appellata dalla parte civile P. Pasquale, che aveva assolto R. Giammaria dall'addebito di diffamazione in danno del P. 1.1. È fatto carico all'imputato di avere offeso la reputazione della parte offesa in una missiva, trasmessa al Comune di Rossano - Ufficio del personale e Ufficio Economato - in cui si accusava il P. di insistere nel "trattenere illegittimamente le somme liquidate in favore dei figli, peraltro lasciati in gravissime ristrettezze economiche". 1.2. Il Tribunale, così come il giudice di primo grado, ha rilevato …
Leggi di più… - 2. Art. 598 - Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrativehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'esimente di cui all'art.598 non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce (Sez. 5, 19325/2021). La disposizione prevista dall'art. 598 concerne le offese contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria od amministrativa, non punibili nella misura in cui le espressioni offensive riguardino, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed …
Leggi di più… - 3. Art. 51 - Esercizio di un diritto o adempimento di un doverehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurazione di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata; ove tale onere di allegazione sia positivamente adempiuto dall'imputato, l'onere di dimostrare la non configurabilità della causa di giustificazione invocata grava sulla parte pubblica e, nei casi in cui residui il dubbio sull'esistenza di essa, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perché il fatto …
Leggi di più… - 4. Cass. Pen., sez. V, 06 luglio 2018, n. 39486https://www.iusinitinere.it/
L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …
Leggi di più… - 5. Diffamazione negli atti processuali, non punibili anche senza verità e continenza (Cass.20502/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 maggio 2024
Anche le offese non necessarie (nè vere), sppur non giustificate nell'ambito processual-civilistico, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 598 cod. pen., sempre che concernano l'oggetto della controversia. La ratio legis sottesa all'art. 598 cod. pen. è quella di consentire la massima libertà nella esplicazione del diritto di difesa: in tema diffamazione, ai fini della applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 598 cod. pen., sono necessarie due condizioni, vale a dire che le offese concernano l'oggetto della causa o del ricorso pendente dinanzi alla autorità giudiziaria o a quella amministrativa, e che le stesse abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2017, n. 14542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14542 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2017 |
Testo completo
14542-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 07/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 678/2017 CARLO ZAZA Presidente - REGISTRO GENERALE ROSSELLA CATENA N.27196/2016 Rel. Consigliere - GIUSEPPE DE MARZO - IRENE SCORDAMAGLIA FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA ID nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 12/02/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO che ha concluso per l' amminilit del nom volto l'sw. Antonino De Benedetti, anche in sostituione dell' Aw. Luca Criello, con chin f nale heufute to, il qualefutato,ри j M pe l'acost ме та Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12/02/2016 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato DE RI alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni, in relazione al reato di diffamazione commesso per avere offeso, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, l'onore e il decoro di SA EL e, in particolare, per avere depositato presso il Tribunale di Monza una memoria nella quale si leggeva: "si sappia che i testimoni indicati, nella fattispecie la sig. ra SA EL, è la destinataria di corrispondenza creata con finalità estorsive a mio danno" e avere presentato al P.M. una memoria ex art. 415-bis cod. proc. pen., nella quale si legge "Una tale SA EL cliente assieme al padre dei suoi due figli, sedicente poliziotto tenta un'estorsione falsificando documenti che allego (uno per estratto", mostrandomeli. La vicenda l'ho risolta a mio modo, buttando fuori dallo studio 'i dilettanti dell'estorsione"". La Corte territoriale ha ritenuto: a) che le espressioni, oggettivamente denigratorie, erano dirette alla EL, estranea ai procedimenti in occasione dei quali le memorie erano state depositate (in uno, introdotto dal RI per il pagamento di parcelle defensionali, la EL era stata indicata dalle controparti come testimone;
nell'altro, il RI era chiamato a rispondere del reato di appropriazione indebita) e comunque non concernevano l'oggetto del contendere, con la conseguenza che erano esorbitanti rispetto alle necessità difensive e non riconducibili all'esimente invocata;
b) che, fermo il carattere assorbente di tali rilievi, comunque appariva esiguo il margine di dubbio, quanto alla attribuibilità dei falsi al RI, da quest'ultimo invece ricondotti all'iniziativa altrui, con la conseguenza che, anche per tale ragione, era confermata la valutazione di attendibilità della persona offesa.
2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta mancata assunzione di prova decisiva, con of riferimento alla prova a discarico rappresentata dalla copia del supporto informatico che dimostrava la data di realizzazione dei documenti falsificati e della cui mancanza nel fascicolo il ricorrente aveva appreso dalla lettura della sentenza.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, con riferimento alla conclusione della Corte territoriale, secondo la quale non poteva ritenersi conseguita la prova che fossero stati la EL e l'uomo che l'accompagnava a dimenticare il supporto nello studio dell'imputato. 1 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e mancata assunzione di una prova decisiva, quanto all'attribuzione della realizzazione del falso al RI.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione delle scriminanti di cui all'art. 51 o 598 cod. pen.
2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali, ancora con riferimento al percorso argomentativo che ha condotto i giudici di merito ad attribuire la falsificazione della documentazione all'imputato.
2.6. Con il sesto motivo, che contiene anche la richiesta di "sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e di appello", si censura la condanna al risarcimento del danno, in dipendenza dell'assenza di diffamazione e comunque della necessità di accertare la veridicità dei fatti attribuiti alla EL. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La ratio decidendi che sorregge le conclusioni della Corte territoriale è esplicitamente fondata sulla non applicabilità della scriminante dell'art. 51 cod. pen. e della causa di non punibilità delineata dall'art. 598 cod. pen. Ciò posto, secondo il condiviso orientamento espresso da Sez. 6, n. 39934 del 30/09/2005, Ferrari, Rv. 233841, l'immunità giudiziaria di cui al citato art. 598 va ricondotta alle cause di non punibilità in senso stretto, dal momento che la disposizione in esame prevede che il giudice possa ordinare la soppressione o la cancellazione delle scritture offensive e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Siffatta disciplina rivela che il legislatore ha inteso escludere, ricorrendo i presupposti indicati dall'art. 598 cod. pen., solo l'applicazione della pena, ma non anche l'antigiuridicità penale del fatto. Da tale premessa discende la conseguenza che agli artt. 51 e 598 cod. pen. vanno assegnati ambiti applicativi distinti, in quanto la natura scriminante dell'esercizio del diritto esclude qualsiasi conseguenza pregiudizievole per l'agente, mentre la causa di non punibilità di cui in cui si concreta l'art. 598 cit. prevede la permanenza di conseguenze da reato diverse dalla pena. Pertanto le offese cui si riferisce quest'ultima previsione, proprio per l'antigiuridicità che le caratterizza, sono da considerare sicuramente fuori dalla sfera di attuazione dell'esercizio di una facoltà legittima collegata all'esercizio del diritto di difesa. La ragione dell'immunità giudiziaria si coglie, quindi, nell'esigenza di assicurare la libertà di discussione delle parti contendenti, anche nel caso di offesa non necessaria, ma che si inserisca nel sistema difensivo dei procedimenti con funzione strumentale (Corte cost. 14/11/1979, n. 128; 07/10/1999, n. 380), nel 2 senso che le espressioni ingiuriose devono concernere, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia e devono assumere rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata 。 per l'accoglimento della domanda proposta (v, ex plurimis, Sez. 5, n. 6701 del 08/02/2006, Massetti, Rv. 234007). D'altra parte, proprio perché esprime una regola di carattere eccezionale (Corte cost. n. 128 del 1979 e n. 380 del 1999 cit.), l'art. 598 cod. pen. va interpretato în termini aderenti alla sua portata letterale, con la conseguenza che le offese non punibili sono, come ben avvertito dalla sentenza impugnata, quelle che concernono l'oggetto della causa e non quelle che, sia pure con finalità lato sensu difensive, investano vicende assolutamente estranee al thema decidendum. Né tale conclusione reca pregiudizio al diritto di difesa, che può ben dispiegarsi senza essere rigorosamente circoscritto all'oggetto della controversia, fermi restando, tuttavia, i limiti previsti dall'art. 51 cod. pen. È infatti evidente che nell'art. 598 cod. pen. non può rinvenirsi il fondamento di una singolare facoltà di offendere (Corte cost. n. 380 del 1999), la cui esistenza sarebbe destinata a ripercuotersi sull'interpretazione dei confini dell'art. 51 cod. pen. E, pertanto, dovrà, qualora l'espressione sia estranea all'oggetto della causa, verificarsi anche il requisito della continenza, tradizionalmente correlato alle modalità di esercizio del diritto di critica. In altre parole, il fatto che le offese debbano possedere, nel quadro dell'art. 51 cod. pen., il requisito della necessarietà per essere scriminate introduce, sul piano strutturale e su quello teleologico, un limite di proporzionalità o, se si preferisce, di strumentalità, rispetto al fine, che giustifica la verifica della continenza espressiva (v., a proposito dell'incidenza della proporzionalità nella definizione dei limiti in cui l'esercizio del diritto scrimina, v. Sez. 4, n. 14519 del 26/02/2010, Marcon, Rv. 247026; con specifico riguardo ai rapporti tra continenza e proporzionalità, di recente, v. Sez. 5, n. 18170 del 09/03/2015, Mauro, Rv. 263460), giacché non esiste alcuna ragione per consentire forme di esercizio del diritto di difesa che si traducano in scomposte aggressione dell'altrui reputazione. Persino con riguardo all'art. 598 cod. pen. si è giunti a ritenere che, nel caso di attribuzione calunniosa di reati ai soggetti destinatari dell'offesa, risulta irrilevante la circostanza di avere agito nell'espletamento di condotta difensiva, giacché essa, in tale ipotesi, supera i limiti funzionali posti dalla legge al corretto esercizio della tutela delle proprie ragioni (Sez. 5, n. 31115 del 30/06/2011, Farumi, Rv. 250587). 3 In tale contesto si apprezza la ragionevole valutazione espressa dalla Corte territoriale, quanto all'esorbitanza delle espressione sopra ricordate rispetto alle necessità difensive.
2. Le superiori considerazioni comportano l'inammissibilità delle ulteriori censure articolate dal ricorrente con i primi tre motivi e il quinto motivo e indirizzate verso considerazioni che la Corte territoriale ha sviluppato ad abundantiam.
3. Il sesto motivo, nella parte in cui invoca la sospensione della esecutività della condanna concernente le statuizioni civilistiche, è evidentemente superato dalla decisione definitiva di rigetto del ricorso, mentre, nella parte in cui ripropone letteralmente il contenuto dell'atto di appello, è inammissibile, perché reiterativo e inidoneo ad apprezzare le specifiche critiche rivolte al contenuto della sentenza impugnata.
4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/03/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Carlo, Zaza DEPOSITATA IN CANCELLERNA add 24 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cermela Lanzuise ux joy : 4