Sentenza 9 marzo 2015
Massime • 1
In tema di delitti contro l'onore, il requisito della continenza non può essere evocato come strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione dell'opinione al fine di costituire legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che, invece, spetta esclusivamente al titolare di tale diritto, giacché altrimenti il suo contenuto ne risulterebbe svuotato, in spregio del diritto costituzionale di cui all'art. 21 Cost.. Il rispetto del canone della continenza esige, invece, che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato.
Commentari • 7
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Sussiste il delitto di diffamazione quando sia oltrepassato il limite della continenza, trasformando il legittimo dissenso contro le iniziative e le idee politiche altrui, in una mera occasione per aggredirne la reputazione, con affermazioni che non si risolvono in critica, anche estrema, delle idee e dei comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni e commenti tipicamente "di parte", cioè non obiettivi, ma in espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia. Certamente è lecito criticare, ma nel rispetto dei diritti inviolabili, quale è, ad esempio, quello …
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La critica di natura politica, per quanto dura e incisiva, deve limitarsi alla critica delle idee e del programma e di quanto realizzato, mentre non può estrinsecarsi mediante espressioni apertamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui, ovvero che si traducono in un attacco personale o nella pura contumelia. L'art. 595 c.p.p. tutela la reputazione del soggetto passivo ed è configurato come reato comune. L'elemento materiale del reato richiede i seguenti elementi: assenza dell'offeso che consiste nell'impossibilità per il soggetto passivo di percepire la condotta diffamatoria: in ciò viene fatta consistere la maggiore gravità della fattispecie rispetto alla previsione …
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La massima In tema di diffamazione, nell'ambito delle trasmissioni dedicate al c.d. “gossip”, caratterizzate dalla spettacolarizzazione del pettegolezzo, i limiti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della continenza espressiva, immanenti all'esercizio del diritto di critica, assumono una maggiore elasticità in considerazione del contesto dialettico nel quale si sono realizzate le condotte e, in particolare, il parametro dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che in siffatte trasmissioni ruota attorno alla curiosità determinata dalla vita privata di personaggi noti, deve necessariamente ampliarsi, tenendo in considerazione anche la scelta dell'interessato di …
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La presenza di recensioni negative è uno dei "pericoli" cui il professionista va incontro nel momento in cui inserisce il suo profilo professionale in una piattaforma internet. Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purchè tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2015, n. 18170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18170 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 09/03/2015
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 819
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 28765/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal difensore di:
AU EZ, nato a [...], il [...];
NI CA, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 10/1/2014 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'intervenuta prescrizione;
udito per la parte civile l'avv. Plastina Pilerio, che ha concluso chiedendo inammissibilità dei ricorsi;
udito per l'imputato l'avv. Grosso Enrico, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di NI CA per il reato di diffamazione a mezzo stampa e di AU EZ per quello di omesso controllo ex art. 57 c.p., entrambi commessi ai danni di IO FA.
2. Avverso la sentenza ricorrono con unico atto a firma del comune difensore entrambi gli imputati articolando due motivi.
2.1 Con il primo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla ritenuta inoperatività della scriminante dell'esercizio del diritto di critica per carenza dei presupposti. In proposito i ricorrenti lamentano a titolo di premessa l'omessa specifica confutazione in sentenza delle doglianze avanzate con il gravame di merito in merito alla verità dei fatti narrati nell'articolo di stampa oggetto di contestazione. In secondo luogo rilevano come sostanzialmente la Corte territoriale abbia escluso la sussistenza della menzionata scriminante per il difetto di continenza della narrazione, requisito cui peraltro i giudici del merito hanno attribuito un significato manifestamente incompatibile con quello stabilito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Non di meno la sentenza avrebbe sul punto tratto le sue conclusioni sulla base di una distorta ed illogica ricostruzione dell'effettivo contenuto dell'articolo e del suo significato, per di più in contraddizione con le conclusioni assunte nel corso della motivazione in ordine al ruolo svolto dal IO nella divulgazione delle notizie di stampa che avrebbero verosimilmente influito sulla decisione del Bove di suicidarsi. Ancora la Corte territoriale avrebbe travisato il senso delle doglianze avanzate con il gravame di merito sulle conclusioni dell'inchiesta relativa al menzionato suicidio e delle informazioni aggiuntive sulla figura del IO riportate nell'articolo, traendone valutazioni intrinsecamente illogiche.
2.2 Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano invece il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata sulla conferma della decisione del giudice di prime cure di concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria irrogata agli imputati, statuizione che era stata oggetto di specifica contestazione nei motivi d'appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente deve osservarsi che il termine di prescrizione dei reati ascritti agli imputati si è compiuto al più tardi il 26 gennaio 2014. Peraltro il giudice di legittimità, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale nei gradi di merito è intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili ed a tal fine i motivi di impugnazione proposti dall'imputato - se non ritenuti inammissibili - devono essere esaminati compiutamente, non potendo trovare conferma la condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova evidente della innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, (ex multis Sez. 6^, n. 3284/10 del 25 novembre 2009, Mosca, Rv. 245876).
2. Ciò premesso le censure prospettate con il primo motivo di ricorso devono ritenersi fondate con conseguente assorbimento di quelle contenute nel secondo motivo.
2.1 La Corte territoriale ha infatti escluso che il NI abbia legittimamente esercitato il proprio diritto di critica per difetto del requisito della continenza delle espressioni utilizzate. Ed in tal senso nella motivazione della sentenza (a p. 11 e 12) si legge che il suddetto requisito "non si risolve nella mera correttezza formale dell'esposizione, ma, si specifica nel dovere di un racconto asettico, senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendo consentito al giornalista - che ben può avere un'opinione al riguardo - rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente, effettuando aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni".
2.2 Il postulato dei giudici d'appello deve ritenersi in realtà errato. Per la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il limite della continenza nel diritto di critica o di cronaca è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato (Sez. 5^, n. 15060 del 23 febbraio 2011, Dessi e altro, Rv. 250174). Ai fini del rispetto del canone di continenza ciò che rileva è che le modalità espressive dispiegate risultino proporzionate e funzionali alla comunicazione dell'informazione o dell'opinione che ne costituisce l'oggetto. In definitiva la continenza è requisito che attiene alla forma comunicativa e non al contenuto comunicato, come agevolmente si deduce dalla circostanza che può essere punita anche la divulgazione di un fatto vero.
2.3 Con specifico riguardo al diritto di critica, si è poi precisato che anche il suo legittimo esercizio - al pari di quello del diritto di cronaca - non può prescindere dal requisito della verità del fatto storico, ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 1^, n. 40930 del 27 settembre 2013, P.M., P.C. in proc. Travaglio e altro, Rv. 257794), ma che,
concretizzandosi tale esercizio nella manifestazione di un giudizio valutativo, il ricorso ad una forma espositiva comunque non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale (Sez. 1^, n. 36045 del 13 giugno 2014, P.M in proc. Surano, Rv. 261122). Quanto poi al rispetto della verità del fatto che costituisce l'oggetto o il mero spunto della critica, questa Corte ha da tempo avuto modo di chiarire come la stessa assuma un rilievo necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (ex multis Sez. 5^, n. 49570 del 23 settembre 2014, Natuzzi, Rv. 261340).
2.4 Alla luce dei rassegnati principi - che è bene ricordare come mai come nella materia di cui si tratta richiedono di essere coniugati con le specificità della fattispecie concreta cui devono essere applicati - appare allora evidente come la sentenza impugnata abbia elaborato una nozione di continenza, che non solo non si rispecchia in quella delineata dalla giurisprudenza di legittimità, ma che altresì finisce per vanificare la stessa essenza della libertà di manifestazione del pensiero consacrata nell'art. 21 Cost.. Ed infatti sostenere che il racconto giornalistico debba risultare "asettico" ed essere privo di "enfasi" e che il giornalista non possa effettuare "aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta" in grado di suggestionare il lettore significa invero negare la stessa esistenza del diritto di critica. La Corte territoriale ammette che il giornalista possa avere un'opinione, ma sostanzialmente esclude che possa comunicarla ai suoi lettori, con buona pace per l'appunto dei principi costituzionali che governano la materia. Ed in tal senso attribuisce illegittimamente al requisito di continenza un inesistente riflesso "sostanziale" che trascende il limite che gli è proprio della formale continenza espositiva, traducendo tale requisito in una sorta di strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali debba fondarsi la comunicazione dell'opinione per poter essere ritenuta legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che invece spetta esclusivamente al titolare di tale diritto, giacché altrimenti il suo stesso contenuto ne verrebbe per l'appunto svuotato (v. in senso analogo Sez. 5^, n. 36602 del 15 luglio 2010, P.C. in proc. Selmi, Rv. 248432).
2.5 In realtà l'esasperazione di alcuni dei concetti espressi dai giudici dell'appello trovano la loro spiegazione nell'inciso per cui non è "consentito al giornalista..... rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente", che però tradisce l'errore in cui gli stessi sono caduti e cioè scambiare il profilo della continenza espressiva con quello della veridicità del fatto cui l'opinione critica manifestata si riferisce. Ed infatti il reale rimprovero che la sentenza muove al NI (e di riflesso al suo direttore) è quello di aver veicolato un'opinione facendo intendere che esistessero fatti idonei a legittimarla. Ma, per l'appunto, in tal modo si mette in discussione non la continenza dello scritto, bensì la verità delle informazioni esplicitamente o implicitamente comunicate a sostegno dell'opinione espressa.
2.6 Ed allora fondate appaiono le censure mosse dai ricorrenti alla motivazione della sentenza che, pur nella sua prolissa articolazione, non ha saputo individuare quali sarebbero effettivamente i fatti non veri esposti o quelli veri occultati (e conoscibili al momento della sua redazione) nell'articolo oggetto di contestazione. Parimenti l'apparato giustificativo della sentenza si rivela lacunoso nella misura in cui non ha confutato i precisi rilievi sul punto sollevati con il gravame di merito e perfino contraddittorio nella misura in cui riconosce sia sostanzialmente logico concludere che ad ispirare l'articolo apparso sul Sole 24 Ore fosse stata proprio la lettura della relazione del IO.
3. Come già ricordato i reati per cui si procede si sono nel frattempo prescritti e pertanto agli effetti penali la sentenza deve essere annullata senza rinvio, non emergendo dal testo della sentenza elementi che consentano di ritenere evidente la sussistenza di una causa di proscioglimento nel merito nel senso chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Sez. U, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274). Agli effetti civili invece la sentenza deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ed altresì al definitivo deve essere rinviata la eventuale liquidazione delle spese sostenute nel presente grado della parte civile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione e con rinvio agli effetti civili al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2015