Sentenza 30 giugno 2011
Massime • 1
L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - non si applica allorché l'esposizione infedele espressa con la consapevolezza dell'innocenza dell'accusato integri un fatto costitutivo di illecito penale (calunnia), essendo, in tal caso, del tutto irrilevante la circostanza di avere agito nell'espletamento di condotta difensiva.
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- 1. Art. 598 - Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrativehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'esimente di cui all'art.598 non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce (Sez. 5, 19325/2021). La disposizione prevista dall'art. 598 concerne le offese contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria od amministrativa, non punibili nella misura in cui le espressioni offensive riguardino, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed …
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La massima In tema di diffamazione, può configurarsi l'esimente di cui all'art. 598, comma 1, c.p. anche quando le espressioni offensive siano contenute in una diffida stragiudiziale, prodromica a successive iniziative legali (Cassazione penale sez. V - 09/04/2019, n. 24452). Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 24 aprile 2018 dalla Corte di appello di Milano, che ha ribaltato la condanna inflitta dal Tribunale della stessa città a A.P.M.M.A.D. per diffamazione aggravata ai danni del notaio G.F.. La diffamazione …
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Non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative non si applica allorché l'esposizione infedele espressa con la consapevolezza dell'innocenza dell'accusato integri un fatto costitutivo di illecito penale (calunnia), essendo, in tal caso, del tutto irrilevante la circostanza di avere agito nell'espletamento di condotta difensiva. Cassazione penale sez. V, ud. 16 febbraio 2023 (dep. 9 giugno 2023), n. 25025 Presidente Zaza – Relatore Miccoli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19 maggio 2022, il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice di appello, rigettando l'impugnazione proposta dalla parte civile, ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2011, n. 31115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31115 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 30/06/2011
Dott. BEVERE IO - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1777
Dott. SANDRELLI Gian G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 32659/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difesa della persona offesa TÙ UN, nata il [...];
avverso la Sentenza del Tribunale di Bergamo dell'1.4.2010 con cui si confermava la sentenza di assoluzione di MI OR, nata il [...], già pronunciata dal Giudice di Pace di Bergamo;
sono presenti gli avv. Libertini Gianluca di Roma, in difesa della parte civile, che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. Rasca;
è presente l'avv. Pedersoli Federico del Foro di Bergamo, in difesa di Farumi, che deposita nomina;
l'avv. PROVINI Andrea di Roma, difensore di ufficio chiede che sia verbalizzata a sua presenza;
l'avv. Pedersoli si oppone dichiarando di aver comunicato all'avv. Provini di avere ricevuto la nomina come difensore di fiducia;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli;
sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Mario Fraticelli) che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Il difensore di parte civile si riporta al ricorso;
l'avv. Pedersoli si associa alle conclusioni del PG., in subordine chiede il rigetto del ricorso.
IN FATTO
Il Giudice di Pace di Bergamo ha assolto - perché ritenuta non punibile ai sensi dell'art. 598 c.p. - OR MI dal reato di diffamazione commesso con l'annotazione, contenuta in memoria difensiva per un procedimento instaurato per la nomina di amministratore di sostegno di tal IO LL, con cui si affermava che UN TÙ aveva indotto il predetto a consegnarle denaro con promessa di profitto senza, di poi, restituire la somma ed il ricavo dell'impiego della stessa.
Il Tribunale di Bergamo ha confermato la decisione, seguendo i medesimi passaggi argomentativi.
Ha interposto ricorso la persona offesa, costituitasi parte civile, eccependo:
l'erronea applicazione della legge penale poiché le affermazioni diffamatorie non erano pertinenti all'oggetto della causa, anche perché la memoria incriminata era successiva alla decisione della ricorrente di offrirsi nella carica di amministratore di sostegno del LL;
l'erronea applicazione della legge penale poiché l'esimente non può trovare applicazione quando l'accusa è falsa, come nel caso in esame;
carenza di motivazione sulla effettiva falsità della dichiarazione, onde dimostrare la ricorrenza del delitto, avendo la querelante offerto la massima disponibilità all'accertamento probatorio ai sensi dell'art. 596 c.p., comma 3. IN DIRITTO
Per larga parte il ricorso ripropone temi già avanzati nel gravame di appello e non tiene in soverchio conto le risposte rese dai giudici di merito che, concordemente, hanno ravvisato la speciale esimente a favore della prevenuta.
Tuttavia, l'impugnazione rinviene fondamento nel mezzo che si duole dell'erronea applicazione dell'esimente ravvisabile ai sensi dell'art. 598 c.p., scriminante che, indubbiamente incideva su profilo rilevante nella vertenza apertasi tra la MI e la TÙ (attiene, invece, a profilo di fatto l'accertamento se la donna aveva già proposto il proprio nominativo in sostituzione della parte contrapposta). Se è vero che per la sua ricorrenza deve essere esclusa la necessità che le offese degli scritti presentati all'autorità giudiziaria abbiano anche un contenuto minimo di verità, come afferma attenta giurisprudenza (cfr. per es. Cass. pen., sez. 5^, 21 settembre 2004, Ummarino, Ced Cass., rv. 230063), in quanto l'interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa, a prescindere dalla fondatezza dell'argomentazione, deve - del pari - osservarsi che siffatto ragionamento vale, tuttavia, soltanto quando l'esposizione infedele espressa da chi sa dell'innocenza dell'accusato non si riferisca ad un atto costitutivo di illecito penale.
In tal caso la rappresentazione di un reato in un documento che è indirizzato all'Autorità giudiziaria si concreta in una vera e propria condotta di calunnia (ricorrendo tutti i profili, anche soggettivi, del reato).
In tale evenienza, cioè, risulta irrilevante la circostanza di avere agito nell'espletamento di condotta difensiva delle proprie ragioni, se la redazione dell'atto diretto all'Autorità Giudiziaria consapevolmente contenga una falsa incolpazione di reati che vengono ascritti a persone di cui l'autore conosce l'innocenza. Tanto, invero, esorbita dai limiti funzionali posti dalla legge al corretto esercizio della tutela delle proprie ragioni.
L'impugnazione è interposta dalla parte civile: il suo accoglimento concreta la fattispecie di cui all'art. 622 c.p.p. ed impone la trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello, per nuovo esame - in particolare - perché verifichi se la circostanza dedotta dall'imputata nel suo scritto processuale risponda o meno a verità, accertamento del tutto carente nelle fasi processuali penali eppure essenziale per conoscere dell'effettiva lesività della reputazione della persona offesa (o di fatto rivestente natura di illecito penale) e del titolo a pretendere, di conseguenza, il risarcimento del conseguente danno patrimoniale.
Le spese sopportate dalla parte civile saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2011