Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2003, n. 4719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4719 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
ее 63136 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL P. 26/4/1986 N. TAB. ALL B N. 5 REPUBBLICA ITALIANA MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Imposta di registro Liquidazione 04 7 19 /03 LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE NE QUENTA S VILE composta dagli Ill.mi Sigg. Magirati: R.G.N. 253/1999 Cron. 10679 Enrico Altieri Consigliere Rep. Mario Cicala Consigliere Ud. 25.09.2002 Giuseppe Falcone Bruno Spagna Musso Consigliere Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze, con il patrocinio dell'Avvo- catura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato per legge;
- ricorrente- contro il signor LA TO, residente a [...], in Borgo S. Jacopo, n. 175/A;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 18 di- cembre 1997, n. 14 /16/97, depositata il 12 gennaio 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 25 settembre 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
CORTE SUPRA DA CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE • 1 6336 ли 3336 Svolgimento del processo 1.1. 1 17 dicembre 1998 il Ministero delle finanze notifica al signor LA TO un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissio- ne tributaria regionale di Firenze 17 dicembre 1997, n. 14/16/97, depositata il 12 gennaio 1998, che ha respinto l'appello dell'Ufficio del registro di Li- vorno contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Li- vorno n. 201/01/95, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativa ad un immobile ac- quistato ad uso abitativo.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - con atto registrato il 19 dicembre 1988 il signor LA TO acquista un immobile ad uso abitativo, non di lusso, usufruendo delle agevolazioni pre- viste dal DL 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in L. 5 aprile 1985, n. 118; - egli dichiara di non aver mai goduto del regime di favore previsto dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, a pena di decadenza, - l'Ufficio del registro di Livorno, dopo aver constatato che il signor TO ha fruito dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro in un'altra compraven- dita, relativa all'atto registrato il 9 agosto 1982 al n. 3357, in base alla L. 22 aprile 1982, n. 168, gli comunica la decadenza del regime di favore conces- so con l'atto del 1988 e, il 25 ottobre 1994, gli notifica un avviso di liquida- zione per il recupero dell'imposta di registro ed accessori, nonché della so- prattassa del 30% sull'imposta; - il ricorso del signor TO è accolto dalla Commissione tributaria di primo grado con sentenza n. 201/01/95, perché l'art. 2 DL 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in L. 5 aprile 1985, n. 118, non contiene, relativamente alla con- 2 ли cessione di particolari benefici, alcun riferimento al contenuto della L. 22 aprile 1982, n. 168, precludendo l'agevolazione esclusivamente nei confronti di coloro che avessero già fruito della disposizione di favore di cui allo stes- so comma della stessa legge;
-il ricorso in appello dell'Ufficio del registro di Livorno è rigettato dalla sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 18 dicembre 1997, n. 14/16/97, oggetto del ricorso per cassazione, è così motivata: -l'art. 2 DL 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella L. 5 aprile 1985, n. 118, non contiene, relativamente alla concessione di particolari benefici, alcun riferimento al contenuto della L. 22 aprile 1982, n. 168, precludendo l'age- volazione esclusivamente nei confronti di coloro che avessero fruito già del- la disposizione di favore da esso prevista;
successivamente soltanto la L. 31 dicembre 1991, n. 415, ha negato il be- neficio in discussione a chi ne avesse già usufruito in base alle precedenti leggi 22 aprile 1982, n. 168 e 5 aprile 1985, n. 118, mentre con la L. 24 marzo 1993, n. 75, il legislatore ha espressamente esteso il beneficio a tutti coloro che avevano ottenuto le agevolazioni in vigore previste dalle leggi citate e da quelle successive.
2.1. Il ricorso del Ministero delle finanze è sostenuto con un solo motivo di impugnazione.
2.2. Il Ministero ricorrente conclude, chiedendo che la sentenza im- pugnata sia annullata, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese giudiziali. 3 M 3. Il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di censura il Ministero delle finanze denun- cia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 DL 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in L. 5 aprile 1985, n. 118, e della L. 22 aprile 1982, n. 168. 4.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che non potrebbe essere con- divisa l'opinione del giudice tributario d'appello, secondo la quale la circo- stanza che il contribuente abbia fruito delle agevolazioni fiscali previste dal- la L. 22 aprile 1982, n. 168, non precluderebbe la concessione dei benefici previsti dalla L. 5 aprile 1985, n. 118. Invero, sia la L. 22 aprile 1982, n. 168, sia le successive leggi in materia, tra cui la L. 5 aprile 1985, n. 118, a- vrebbero lo scopo di incoraggiare l'acquisto della prima casa, con la conse- guenza che la condizione di non poter godere più volte delle stesse agevola- zioni tributarie andrebbe riferita a tutto il tempo di efficacia della legislazio- ne eccezionale di cui si discute.
4.3. La questione di diritto che viene sottoposta alla Corte di cassa- zione è, dunque, se sia legittimo l'avviso di liquidazione con il quale l'ufficio del registro recupera l'imposta di registro, relativa ad una prima ca- sa, non pagata nel 1982 in base alla L. 22 aprile 1982, n. 168, perché il con- tribuente usufruisce una seconda volta nel 1988 dell'agevolazione prevista dalla L. 5 aprile 1985, n. 118. 4.4. Il motivo di ricorso è infondato. Infatti, a prescindere dall'inter- pretazione che si debba dare dell'art. 2 DL 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in L. 5 aprile 1985, n. 118, e della sua connessione con la L. 22 aprile 1982, n. 168, su cui si è concentrata l'attenzione così dei due giudici di merito co- 4 me del Ministro ricorrente per cassazione, sta il fatto che la controversia è insorta con riguardo ad un atto di compravendita registrato nel 1988 e che, a mettere ordine nei rapporti regolati da un'oscillante e convulsa normazione sull'acquisto della prima casa (art. 4 DL 29 dicembre 1983, n. 747, converti- to in L. 27 febbraio 1984, n. 18; art. 2 DL 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in L. 5 aprile 1985, n. 118; art.
2.3 e 3.2 L. 24 dicembre 1988, n. 541; art. 3.2 1. 31 dicembre 1991, n. 415; art. 5 DL 21 gennaio 1992, n. 14; art. 5 DL 20 marzo 1992, n. 237; art. 5 DL 29 maggio 1992, n. 293; art. 2 DL 24 lu- glio 1992, n. 348; art. 1 DL 24 settembre 1992, n. 388; art. 1 DL 24 dicem- bre 1992, n. 455; art. 1.2, 1.3, 2, 3.1 DL 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75; art. 16 DL 22 maggio 1993, n. 155, conv. in L. 19 luglio 1993, n. 243; art.
3.131 L.28 dicembre 1995, n. 549) è intervenuto l'art.
7.9 L. 23 dicembre 1998, n. 448, disponendo che Ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abita- zione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dal- l'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto-legge, compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168>>. Ne deriva che il contribuente ha diritto di godere delle agevolazioni tributarie contestate.
5. Il ricorso del Ministro delle finanze dev'essere, quindi, rigettato. 5 ли 6. Poiché il contribuente intimato non si è costituito in giudizio, non v'è ragione perché ci si pronunci sulle spese processuali relative al giudizio N di cassazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 settembre 2002. Il Presidente relatore ed estensore Meloncelli IN CANCELLERIA 28 MAR. 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C Osvaldo Ascanio T 6