Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/1999, n. 1542
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Sentenza 27 aprile 1999

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La disposizione transitoria dell' art. 3, comma 2, legge 16 luglio 1997 n. 234 assume come criterio discretivo per l'applicazione delle modifiche introdotte agli artt. 416 e 555 cod proc. pen. quello del deposito della richiesta di rinvio a giudizio e, nel processo innanzi al pretore, quello dell'emissione del decreto di citazione a giudizio. Ne consegue che se vi è stata l'emissione del decreto di citazione la nuova normativa non si applica a meno che il decreto non sia dichiarato nullo, perché la nullità comporta il regresso alla fase antecedente alla sua emanazione. Questo effetto non si verifica se la nullità riguarda la regolarità della citazione a giudizio, ossia la "vocatio in iudicium", perché questa può essere rinnovata restando nella fase processuale in corso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/1999, n. 1542
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1542
    Data del deposito : 27 aprile 1999

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