Sentenza 27 aprile 1999
Massime • 1
La disposizione transitoria dell' art. 3, comma 2, legge 16 luglio 1997 n. 234 assume come criterio discretivo per l'applicazione delle modifiche introdotte agli artt. 416 e 555 cod proc. pen. quello del deposito della richiesta di rinvio a giudizio e, nel processo innanzi al pretore, quello dell'emissione del decreto di citazione a giudizio. Ne consegue che se vi è stata l'emissione del decreto di citazione la nuova normativa non si applica a meno che il decreto non sia dichiarato nullo, perché la nullità comporta il regresso alla fase antecedente alla sua emanazione. Questo effetto non si verifica se la nullità riguarda la regolarità della citazione a giudizio, ossia la "vocatio in iudicium", perché questa può essere rinnovata restando nella fase processuale in corso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/1999, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dr. Davide AVITABILE Presidente del 27.04.1999
Dr. Antonio MORGIGNI Consigliere SENTENZA
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N.1542
Dr. Claudia SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Salvatore SALVAGO Consigliere N.48775/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PUBBLICO MINISTERO presso la Pretura di Firenze nel processo penale a carico di DO UG, nato a [...] il 1^ marzo 1944, avverso l'ordinanza dibattimentale del TO di Firenze in data 20 marzo 1998, con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto di citazione n.4630/97, emesso dal P.M. presso la Pretura di Firenze il 27 maggio 1997 a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F. Mannino;
Lette le conclusioni del P.G., in persona del Dr. IA TU, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al TO di Firenze di per l'ulteriore corso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza sopra indicata, il P.M. presso la Pretura di Firenze propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
Violazione degli artt.555 c.2, 125 c.p.p. ed abnormità del provvedimento, perché il TO ha dichiarato nullo il decreto di citazione a giudizio per omesso invito a presentarsi ai sensi della L.1997 n.234, benché il decreto fosse stato emesso prima dell'entrata in vigore della legge suddetta.
Il caso sottoposto alla cognizione di questa Corte è sorto - come si rileva dal testo del provvedimento impugnato - perché il decreto di citazione a giudizio n.4630/97 emesso dal P.M. il 27 maggio 1997, con il quale l'imputato è stato citato per l'udienza del 3 dicembre 1997, non è stato notificato nel rispetto del termine a comparire previsto dall'art.555 c.3 c.p.p.. Malgrado il difetto di una formale dichiarazione di nullità del suddetto decreto, dovuta alla mancata trasmissione del fascicolo nonostante l'avvenuta citazione delle parti, il P.M. richiedeva ai sensi dell'art.160 disp.att. c.p.p. la fissazione di una nuova data d'udienza, avvenuta con provvedimento del 4 dicembre 1997 per il 20 marzo 1998.
Il TO con il provvedimento in esame, in accoglimento dell'eccezione del difensore dell'imputato, dichiarava nullo il decreto di citazione a giudizio perché non era stato preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art.375 c.3 c.p.p., in violazione dell'art.555 c.2 c.p.p. così come modificato dall'art.3 c.2 L.16 luglio 1997 n.234. In questo suo provvedimento il TO interpretava la disposizione transitoria dell'art.3 L.1997 n.234 - secondo il quale le modifiche introdotte non si applicano ai processi penali nei quali, alla data di entrata in vigore della legge, è già stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o è già stato emesso decreto di citazione a giudizio - distinguendo tra emissione e vocatio in iudicium nel senso che il citato decreto di citazione a giudizio n.4630/97, originariamente valido perché emesso prima dell'entrata in vigore della legge, doveva ritenersi invece nullo in quanto formalmente emesso nella sua completezza in data successiva a quella del 4 dicembre 1997, in cui era stata fissata la nuova udienza dibattimentale.
La soluzione adottata dal TO appare viziata dall'indebita commistione di due diversi problemi, quello della disciplina transitoria della nuova normativa, che ha riguardo allo stato di avanzamento del processo determinato in base al deposito della richiesta di rinvio a giudizio o dall'emissione del decreto di citazione a giudizio, e quello della validità di questo decreto in rapporto alla nuova normativa, a seconda che si ritenga emesso prima o dopo l'entrata in vigore di essa.
Poiché il primo problema è quello prioritario, deve dirsi che la disposizione transitoria dell'art.3 c.2 L.16 luglio 1997 n.234 assume come criterio discretivo per l'applicazione delle modifiche introdotte agli artt.416 e 555 c.p.p. quello del deposito della richiesta di rinvio a giudizio e, nel processo davanti al TO, quello dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, quali provvedimenti conclusivi della fase delle indagini preliminari. Ne deriva che se vi è stata l'emissione del decreto di citazione la nuova normativa non si applica a meno che il decreto non sia dichiarato nullo, perché la nullità comporta il regresso alla fase antecedente alla sua emanazione.
Questo effetto non si verifica se la nullità riguarda, invece, la regolarità della citazione. a giudizio, ossia la vocatio in iudicium, per mancato rispetto del termine a comparire, che non riguarda l'emissione e, quindi, l'esistenza e la validità del decreto, ma concerne esclusivamente la tempestività della citazione a giudizio, perché questa può essere rinnovata restando nella fase processuale in corso. La data dell'emissione del decreto - intesa, per il fatto che segna l'inizio dell'azione penale, come emanazione dell'atto dall'autore con acquisizione di una propria esistenza autonoma sotto il profilo giuridico (Cass., Sez., 19 ottobre 1990, Sica), indipendentemente dal deposito - decide definitivamente dell'applicazione della nuova normativa, per cui deve escludersi che il problema possa riproporsi successivamente, tutte le volte che per qualsiasi motivo si deve procedere alla rinnovazione della citazione a giudizio (Cass., Sez., 3 giugno 1997 n., ric. Bonofiglio), sia pure per un vizio ad essa attinente.
Alla luce di questi principi si risolve il secondo problema, che è quello oggetto della causa, perché il decreto di citazione risulta pacificamente emesso prima dell'entrata in vigore della L.1997 n.234 e solo la citazione a giudizio è stata rinnovata, per cui le modifiche da detta legge apportate all'art.555 c.2 c.p.p. nella specie non si applicano.
Tanto basterebbe per l'accoglimento del ricorso.
Tuttavia, resta da affrontare, in adesione alla requisitoria del P.G., la questione principale, concernente l'interpretazione dell'art.555 c.p., come modificato dalla L. 1997 n. 234. Al qual proposito è necessario premettere che l'art.2 L.16 luglio 1997 n.234 ha modificato gli artt.416 c.1 e 555 c.2 c.p.p. prevedendo la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio se ciascuno dei due atti processuali non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art.375 c.3 c.p.p., con estensione ad essi della disposizione già introdotta per il giudizio immediato richiesto dal P.M. dall'art.27 D.L.vo 14 gennaio 1991 n.12 che ha modificato l'art.453 c.1 c.p.p La norma non è stata, invece, estesa alla richiesta di emissione del decreto penale di condanna, che, pertanto, non richiede il preventivo invito ai sensi dell'art.375 cit.; ne' è stata estesa al decreto, di giudizio immediato a seguito di opposizione, previsto dagli artt.464 c.1 e 565 c.p.p.. Dalla mancata estensione della norma a quest'ultimo caso discende l'impossibilità di ritenere che il decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione debba essere preceduto dall'invito a comparire davanti al P.M. e l'abnormità dell'ordinanza del giudice del dibattimento che ne dichiari la nullità per questo motivo, disponendo la restituzione degli atti al P.M..
L'abnormità, in considerazione della stasi processuale che l'irregolarità strutturale del provvedimento impugnato determina, prospetta sotto un duplice profilo: perché comporta l'annullamento del decreto penale di condanna, benché questo sia stato già esplicitamente o implicitamente (Cass., Sez.III, 7 maggio 1997 n.7140, ric. Bortolotti;
Sez.V, 23 aprile 1992 n. 8259, ric. Vergato), revocato (Cass., Sez.I, 20 aprile 1995 n. 1503, ric. Brotza); e perché comporta, altresi, l'annullamento della richiesta del P.M. di emissione del decreto penale di condanna dopo che è intervenuto il provvedimento del giudice e l'inammissibile regresso della fase processuale in quella procedimentale delle indagini preliminari, in contrasto con il principio dell'irretrattabilità dell'azione penale (conf. Cass., Sez.III, 27 aprile 1999 n. 1531 ric. P.M. in proc. ric. P.M. in proc. Allievi;
Sez.III, 1999 n. 1535 ric. P.M. in proc. Giorgetti e altro;
Sez.III, 22 giugno 1996 n. 6290, ric. Bonghi;
v. anche Sez.III, 1^ febbraio 1997 n. 4186, ric. P.M. in proc. Armandi R.; Sez.III, 8 settembre 1995 n. 2853, ric. P.M. in proc. Beggiato e altri;
Cass., Sez.I, 20 aprile 1995 n. 1503, ric. Brotza;
Sez.III. 19 aprile 1993 n.116, ric. P.M. in proc. Pizziconi).
L'analisi svolta porta al superamento della questione preliminare, se il decreto di citazione a giudizio sia stato o meno emesso prima dell'entrata in vigore della L.1997 n.234, perché comunque la modifica dell'art.555 c.p.p. non si estende al decreto di citazione a giudizio emesso ai sensi dell'art.565 c.p.p. a seguito di opposizione, a decreto penale di condanna.
Il provvedimento impugnato appare, dunque, abnorme sotto i profili considerati, per cui dev'essere annullato senza rinvio, al fine di consentire l'ulteriore corso del processo.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al TO di Firenze per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 1999