Sentenza 27 aprile 1999
Massime • 1
È abnorme, perché determina l'inammissibile regresso della fase processuale in quella procedimentale delle indagini preliminari, il provvedimento del Pretore,che dichiara la nullità del decreto di citazione emesso dal Gip a seguito di opposizione al decreto penale di condanna, in mancanza dell'invito all'imputato a rendere l'interrogatorio, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 234 del 1997 che ha modificato l'art 555 cod.proc.pen., introducendo tale obbligo solo per l'esercizio dell'azione penale con le forme ordinarie, mediante emissione del decreto di citazione a giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/1999, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dr. Davide AVITABILE Presidente del 27/04/1999
Dr. Antonio MORGIGNI Consigliere SENTENZA
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N.1531
Dr. Claudia SQUASSONI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Salvatore SALVAGO Consigliere N.47434/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PUBBLICO MINISTERO presso la Pretura di Monza nel processo penale a carico di AL GI
avverso l'ordinanza predibattimentale del Pretore di Monza, Sez. Dist. di Desio, in data 2 ottobre 1998, con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto di citazione emesso dal G.I.P. presso la Pretura di Monza in data 2 febbraio 1998 a seguito di opposizione al decreto penale di condanna del 7 novembre 1997;
Sentita la relazione svolta dal Cons. S. F. Mannino;
Lette le conclusioni del P.G., in persona del Dr. Giuliano TURONE, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Pretore di Monza, Sez. Dist. di Desio, per l'ulteriore corso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza sopra indicata, il P.M. presso la Pretura di Monza propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
Inosservanza e falsa applicazione dell'art. 555, modificato dalla L. 1997 n. 234, perché il provvedimento impugnato, che conseguentemente deve ritenersi abnorme in senso funzionale in quanto provoca la stasi del processo, ha disposto la regressione del processo nella fase delle indagini preliminari affinché il P.M. - il quale si era già spogliato del processo esercitando l'azione penale mediante la richiesta di emissione del decreto penale di condanna - provveda all'invito all'indagato a rendere interrogatorio in applicazione dell'art. 555 c.p.p., la cui modifica è stata introdotta esclusivamente per i casi di esercizio dell'azione penale con le forme ordinarie, mediante richiesta di rinvio a giudizio o, nel processo pretorile, con emissione del decreto di citazione a giudizio.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
Occorre, infatti, premettere che l'art. 2 L. 16 luglio 1997 n. 234 ha modificato gli artt. 416 c. 1 e 555 c. 2 c.p.p. prevedendo la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio se ciascuno dei due atti processuali non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c. 3 c.p.p., con estensione ad essi della disposizione già introdotta per il giudizio immediato richiesto dal P.M. dall'art. 27 D.L.vo 14 gennaio 1991 n. 12 che ha modificato l'art. 453 c.1 c.p.p.. La norma non è stata, invece, estesa alla richiesta di emissione del decreto penale di condanna, che, pertanto, non richiede il preventivo invito ai sensi dell'art. 375 cit.; ne' è stata estesa al decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione, previsto dagli artt. 464 c. 1 e 565 c.p.p.. Dalla mancata estensione della norma a quest'ultimo caso discende l'impossibilità di ritenere che il decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione debba essere preceduto dall'invito a comparire davanti al P.M. e l'abnormità dell'ordinanza del giudice del dibattimento che ne dichiari la nullità per questo motivo, disponendo la restituzione degli atti al P.M..
L'abnormità del provvedimento, ritenuta in considerazione della stasi processuale che l'irregolarità strutturale del provvedimento impugnato determina si prospetta sotto un duplice profilo: perché comporta l'annullamento del decreto penale di condanna, benché questo sia stato già esplicitamente o implicitamente (Cass., sez. III, 7 maggio 1997 n. 7140, ric. Bortolotti;
Sez. V, 23 aprile 1992 n. 8259, ric. Vergato), revocato (Cass., Sez. I, 20 aprile 1995 n. 1503, ric. Brotza); e perché comporta, altresi, l'annullamento della richiesta del P.M. di emissione del decreto penale di condanna dopo che è intervenuto il provvedimento del giudice e l'inammissibile regresso della fase processuale in quella procedimentale delle indagini preliminari, in contrasto con il principio dell'irretrattabilità dell'azione penale (conf. Cass., Sez. III, 22 giugno 1996 n. 6290, ric. Bonghi;
v. anche Sez. III, 1^ febbraio 1997 n. 4186, ric. P.M. in proc. Armandi R.; Sez. III, 8 settembre 1995 n. 2853, ric. P.M. in proc. Beggiato e altri;
Cass., Sez. I, 20 aprile 1995 n. 1503, ric. Brotza;
Sez. III. 19 aprile 1993 n. 116, ric. P.M. in proc. Pizziconi).
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Pretore di Monza, Sez. Dist. di Desio, per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 1999