Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 1
Ai fini della procedibilità dell'appello, l'avvenuta produzione in giudizio della sentenza impugnata va provata dall'appellante mediante l'indice del suo fascicolo sottoscritto dal cancelliere, dovendo tutti i documenti prodotti risultare dal medesimo ai sensi dell'art. 74 disp.att. cod.proc.civ. e a nulla rilevando la nota d'iscrizione a ruolo, che ha una funzione diversa dall'indice dei documenti sul fascicolo di parte e contiene soltanto l'indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data della notifica della citazione e dell'udienza fissata per la comparizione delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5924 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NOTARIANNI S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PANARITI, che la difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GATTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASTA BOX DI MASSANO GUIDO DITTA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 536/95 del Tribunale di ALESSANDRIA, depositata il 11/9/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/12/98 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato PANARITI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Alessandria, decidendo sull'opposizione, proposta dalla ditta Asta Box di AN DO, in persona del titolare DO AN, con atto di citazione notificato il 17 novembre 1998, avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L.
2.154.240 richiesto dalla Notarianni s.r.l., con sede in Alessandria, revocò il decreto ingiuntivo e condannò il AN al pagamento della minor somma di L. 746.000, oltre all'i.v.a., agli interessi legali ed al maggior danno da svalutazione monetaria. Avverso detta sentenza propone appello principale la Notarianni s.r.l. ed appello incidentale la ditta Asta Box, in persona del AN, ed il Tribunale di Alessandria, con sentenza resa in data 11 settembre 1995, ha dichiarato improcedibile entrambi gli appelli, avendo rilevato che nessuna delle parti aveva prodotto la sentenza impugnata e che, comunque, dagli atti processuali non era dato desumere nella sua interezza la motivazione della sentenza stessa, essendo insufficiente la trascrizione di limitatissime parti fattane dall'"appellante".
Propone ricorso per cassazione la Notarianni s.r.l., affidandosi a due motivi. L'intimato DO AN, titolare della ditta Asta Box, non ha svolto attività difensive.
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., la produzione in questa sede, da parte della ricorrente, della copia della sentenza resa dal Pretore, trattandosi proprio del documento, la cui mancata produzione in sede d'appello ha determinato l'impugnata pronuncia di improcedibilità del giudizio d'appello.
Col primo motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 348 cod. proc. civ., adducendo che, come risultava attestato dalla sottoscrizione della nota di iscrizione a ruolo da parte del Cancelliere, essa con l'atto di appello aveva depositato anche copia della sentenza impugnata;
detta sottoscrizione, invero, valeva a dare atto dell'avvenuto deposito di tutti i documenti menzionati nell'atto di appello, compresa la copia della sentenza, senza che fosse necessaria anche l'attestazione del cancelliere in calce all'elenco dei documenti redatto sul fascicolo di parte ai sensi dell'art. 74 disp. att. cod. proc. civ., tale attestazione essendo necessaria solo quando dopo l'iscrizione a ruolo della causa siano prodotti altri documenti.
È, dunque, evidente, ad avviso della ricorrente, che la copia della sentenza impugnata, prodotta, andò smarrita in cancelleria, con la conseguenza che di tale evento non può rispondere l'appellante. La censura è destituita di fondamento.
Essa, invero, si pone in contrasto col condiviso insegnamento di questa Suprema Corte, che, con indirizzo costante (cfr. sent. n. 4834 del 28 luglio 1986; conformi sent. n. 2408 del 1974; sent. 2273 del 1974; sent. n. 667 del 1969), ritiene che "ai fini della procedibilità dell'appello, l'avvenuta produzione in giudizio della sentenza impugnata va provata dall'appellante mediante l'indice del suo fascicolo sottoscritto dal cancelliere, dovendo tutti i documenti prodotti risultare da tale indice (art. 74 disp. att. cod. proc. civ.); la prova della produzione non può, invece, desumersi dalla nota di iscrizione a ruolo, in quanto questa non si riferisce ai documenti prodotti, limitandosi a contenere l'indicazione delle parti, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la comparazione delle parti stesse".
La diversa funzione della nota d'iscrizione a ruolo della causa rispetto a quella dell'indice dei documenti redatto sul fascicolo di parte rende, dunque, evidente l'infondatezza dell'unica ragione addotta dalla ricorrente in contrasto col menzionato indirizzo giurisprudenziale, dal quale, pertanto, non v'è ragione per discostarsi.
Col secondo mezzo la ricorrente denuncia ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 348 cod. proc. civ. nonché omessa e/o insufficiente motivazione, adducendo che erroneamente il giudice d'appello, ponendosi il problema della possibilità di conoscere aliunde il contenuto della sentenza, lo ha risolto negativamente, osservando che non era all'uopo sufficiente la trascrizione di limitatissime parti della sentenza fatta dall'appellante. Al contrario, rileva la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che dagli scritti difensivi dell'appellante poteva dedursi il contenuto della decisione impugnata.
Anche questa censura è priva di fondamento.
Non v'è dubbio che non necessariamente la sentenza impugnata dev'essere trascritta nell'atto di appello o in altri scritti difensivi, essendo sufficiente che il suo contenuto si evinca chiaramente da tali atti, ma la ricorrente è venuta meno all'onere, che su di essa incombeva in osservanza del principio di autonomia ed autosufficienza del ricorso, di indicare gli scritti difensivi;
e le loro parti, che, a suo avviso, consentivano di rendersi conto del contenuto della sentenza impugnata, sì da consentire a questa Corte di valutare la fondatezza della censura, senza far ricorso alla lettura degli atti del giudizio d'appello.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
La mancata costituzione dell'intimato dispensa dal provvedere sull'onere delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, addì 4 dicembre 1998, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile.