Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2003, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D0-0 4-3 9../ 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZEONE Ogge SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente R.G.N. 14063/00 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Cron. 776 · Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud.14/10/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IT, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA ACILIA 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FUNARI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GAETANO GIULIARI, MASSIMO CORTINA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 3991 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1886/99 del Tribunale di VERONA, depositata il 24/11/99 R.G.N. 2201/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato FUNARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore rigetto del ricorso. а Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Verona del 2/7/93 NA Benito conveniva in giudizio l'INPS per il risarcimento dei danni conseguenti ad errate informazioni fornitegli in ordine alla sua posizione previdenziale: nel gennaio 1990 l'istante aveva presentato una domanda esplorativa di pensione di anzianità, non accolta dall'INPS; l'Istituto, però, con la lettera del 18/4/90, aveva comunicato non solo la reiezione della istanza a causa della sussistenza del rapporto di lavoro dell'istante, ma anche il numero dei contributi settimanali accreditatigli, pari a n. 1688 dal 1/4/55 al 31/12/88. In conseguenza di tale comunicazione l'istante rassegnava le dimissioni dal lavoro in data 16/7/91 e presentava domanda di pensione il 25 luglio successivo. Questa domanda veniva, però, inaspettatamente rigettata per carenza di contributi e quindi l'istante era stato costretto al versamento di contributi volontari per l'importo di £ 1.252.091, ricevendo poi la pensione soltanto a decorrere dal 1/11/91. Chiedeva quindi la condanna dell'INPS al risarcimento dei danni in ragione delle tre mensilità di pensione non corrisposta e dei contributi volontari versati. L'INPS contrastava la domanda ed il Pretore la rigettava. Il Tribunale di Verona, investito in sede di appello ad istanza del NA, con sentenza del 2 - 24/11/99, confermava la decisione, sul rilievo che la comunicazione del 18/4/90 non costituiva per l'Istituto fonte di responsabilità aquiliana, perché legittimamente aveva rigettato la domanda di pensione in quanto l'assicurato al momento delle presentazione della domanda prestava attività lavorativa alle dipendenze di terzi. In calce al provvedimento l'INPS aggiungeva la comunicazione, errata, sul numero dei contributi accreditati;
questa comunicazione, però, aveva natura informale ed era priva del carattere dell'ufficialità e del valore certificativo ex legge n. 88/89; ciò era facilmente percepibile dell'interessato per la diversa “veste grafica" del post scriputm e l'assenza di una sottoscrizione del funzionario “specificatamente riferita a tale dichiarazione e dell'estraneità di questa al contenuto della comunicazione del 18/4/90” con cui rigettava la domanda per un diverso motivo. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il NA, fondato su tre motivi. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, errata applicazione degli art. 54 L. n. 88/89 e 2043 c.c., deduce il ricorrente che la P.A. anche nell'esercizio di attività discrezionale è tenuta al rispetto del generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c., ove sussistano i presupposti del fatto dannoso, dell'antigiuridicità del fatto, dell'esistenza del dolo o colpa e del nesso di causalità. Nel caso di specie, il fatto antigiuridico è costituito dall'erronea comunicazione, che ha avuto una sicura rilevanza causale sul comportamento successivo dell'istante: la comunicazione è contenuta in un unico documento sottoscritto dal Direttore di sede dell'INPS ed in base ad essa l'assicurato si è determinato a dimettersi ad una certa data;
sussiste quindi la responsabilità dell'INPS. 2 Nessuna norma peraltro prescrive che la comunicazione valida ai sensi dell'art. 54 della L. n. 88/89 debba essere fatta su apposito modulo;
priva di giuridico valore è quindi l'affermazione che l'atto proveniente dalla P. A., formalmente valido ed efficace, sia poi privo di effetti per una sua parte. Lamentando, col secondo motivo, errata applicazione degli art. 2056 e 1227 c.c. deduce il ricorrente che sbagliata è l'affermazione che l'assicurato, dopo avere avuto la comunicazione dell'INPS avrebbe dovuto rendersi parte diligente per controllare l'esattezza della comunicazione stessa. L'argomentazione è assolutamente infondata, anche perché la comunicazione si inseriva in una prassi, concordata con i Patronati e generalmente applicata, delle domande di pensione “esplorative” in costanza di rapporto di lavoro, al fine precipuo di conoscere il “proprio patrimonio contributivo per individuare la data di raggiungimento del diritto alla pensione di anzianità"; in ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto quanto meno affermare il concorso di colpa dell'Istituto, nella misura del 50%, come richiesto in via subordinata dal convenuto INPS. Lamentando, col terzo motivo, subordinato, insufficiente motivazione, deduce il ricorrente che sussistevano giusti motivi per la compensazione delle spese. Il ricorso è fondato. I tre motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, perché fra loro strettamente connessi. Questa Corte ha già avuto modo di intervenire nella materia, affermando il principio di diritto, secondo 3 cui "nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'assicurato una erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati, il danno sofferto dall'interessato per la successiva interruzione del versamento dei contributi e la presentazione della domanda, poi rigettata, di conseguimento di pensione di anzianita', sulla base dell'erroneo calcolo dei contributi effettivamente versati, e' riconducibile non gia' a responsabilita' extracontrattuale, ma contrattuale, in quanto fondata sull'inadempimento, da parte dell'Istituto, del generale obbligo, a carico dell'ente previdenziale, ex art. 54 della legge n. 88 del 1989, di informare l'interessato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, qualora lo stesso ne faccia richiesta. A tale responsabilita' l'INPS si sottrae solo fornendo la dimostrazione che il fatto dannoso dipenda da un evento allo stesso non imputabile. L'accertamento in ordine alla sussistenza del necessario nesso di causalita' tra evento dannoso ed erronea comunicazione di dati da parte dell'INPS e' rimesso al giudice del merito, e' non e' censurabile in Cassazione, se adeguatamente e logicamente motivato" (Cass. n. 6867 del 19/5/01; conf. n. 6995 del 22/5/01 e n. 5002 del 8/4/02). Il Collegio condivide questo principio sul rilievo essenziale che l'art. 54 della L. n. 88 del 9/3/89 non prevede una formalità particolare per la comunicazione all'interessato del suo patrimonio contributivo e quindi la stessa può ben essere contenuta nella comunicazione di nel cas in same) h " rigetto di una domanda di pensione. Tale domanda peraltro è stata avanzata chiaramente a scopo esplorativo, proprio perché proposta in costanza di rapporto di lavoro e, secondo la deduzione del ricorrente, 4 non smentita dall'INPS nel suo controricorso, si inserisce in una prassi concordata fra i Patronati e l'INPS allo scopo di fornire ai lavoratori indicazioni precise sul numero dei contributi accreditati. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, con rimessione ad altro giudice,che si individua nella Corte di Appello di Venezia, che deciderà la causa sulla base del principio di diritto sopra enunciato, dopo avere effettuato gli accertamenti di merito demandati alla sua esclusiva competenza. Il giudice del rinvio deciderà anche in merito 5 alle spese del presente giudizio di legittimità. 3
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia. Roma 14 ottobre 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Francesco Ma CANCELLICANCELLIERE Deposijato in Cancelleria MA C GEN 2003 E R P loggi.. U S IL CANCELLIERE S