Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, la persona offesa nei procedimenti riguardanti reati contravvenzionali previsti per assicurare una tutela anticipata a beni facenti capo ad una pluralità indeterminata di individui, non è identificabile automaticamente con qualsiasi soggetto che vanti un generico interesse al rispetto della norma violata, essendo, invece, necessario un "quid pluris" che ne permetta l'individuazione rispetto agli altri componenti della comunità indifferenziata. (Fattispecie in cui il ricorrente non aveva addotto alcuna ragione a sostegno della sua asserita qualità di persona offesa in relazione al reato di cui all'art. 474 cod. pen., ipotizzato con riguardo ad emissioni industriali diffuse non autorizzate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2013, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 11/12/2013
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2256
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 15343/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE RA, n. a Telve il 25/03/1949;
nel procedimento nei confronti di:
AL IO, n. a Odolo il 26/10/1928;
AL AR, n. a Odolo il 22/06/1954;
AN RE, n. S. Giorgio di Nogaro (Ud), il 16/11/1956;
avverso il decreto del G.i.p. presso il Tribunale di Trento in data 12/11/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone REzza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Policastro Aldo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 12/11/2012 il G.i.p. presso il Tribunale di Trento disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di AL IO, AL AR e AN IO per il reato di cui all'art. 674 c.p. per avere gli indagati, ciascuno in ragione della propria qualifica rivestita all'interno della società Acciaieria Valsugana Spa, cagionato emissioni diffuse non autorizzate derivanti dal processo di fusione della scoria di acciaieria non essendo idonei gli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio ed attesa l'estinzione del reato derivante dalla intervenuta oblazione.
2. Ha proposto ricorso avverso tale provvedimento nonché nei confronti del provvedimento - presupposto di ammissione all'oblazione del 04/10/2012 la persona offesa NE RA. Dopo avere premesso di avere depositato in data 25 febbraio 2011, nell'ambito del procedimento n. 6346 del 2008, già definito con patteggiamenti ed oblazioni con sentenza del 26 gennaio 2012, memoria con cui si denunciavano alcuni episodi di esplosioni avvenute presso l'impianto siderurgico della Valsugana il 16 e 17 febbraio e dopo avere ricordato che l'1 aprile 2011, ad impianto spento, erano stati sparati dei fuochi d'artificio dal box scoria e che il 25 ottobre 2011 a seguito di ennesima esplosione di scoria nera in fase di sverso si era verificato un incendio interessante diverse decine di metri quadri durato più di un'ora, lamenta che il giudice abbia ammesso all'oblazione gli imputati del procedimento n. 6346 del 2008 appena due settimane dopo tali fatti;
denuncia non essere stati iscritti come persona offesa ne' il Comune di Borgo Valsugana ne' la provincia di Trento ne' la Trentino trasporti ne' Trenitalia ne' lo Stato. Espone inoltre come al proprio difensore sia stata illegittimamente negata la qualità di parte offesa, venendo poi il procedimento archiviato il 12 novembre 2012.
Ciò posto, con un primo motivo lamenta la violazione dell'art. 408 c.p.p. non essendo stato disposto il relativo avviso;
con un secondo motivo lamenta l'errata qualificazione giuridica dei fatti, iscritti come semplici getti pericolosi di cosa anziché come reati molto più gravi, tra cui la violazione della legge sulle armi, nonché la violazione degli artt. 437, 432 e 449 c.p.; con un terzo motivo lamenta la mancata incriminazione dei gruisti e dei capi turno e con un quarto motivo la mancata motivazione in ordine al provvedimento di ammissione all'oblazione.
3. Hanno presentato memoria tramite il proprio difensore AL IO e AN RE sostenendo l'inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di ammissione all'oblazione in quanto non impugnabile e l'inammissibilità del ricorso avverso l'archiviazione non essendo la ricorrente persona offesa relativamente alle condotte ex art. 674 c.p. contestate nella specie (e rispetto alle quali la legittimazione deriverebbe secondo la stessa ricorrente dalla mera frequentazione della strada statale interessata dagli eventi in oggetto); in ogni caso nessun diritto all'avviso poteva esservi non avendo avuto il difensore della stessa, mai nominato nel procedimento n. 1582 del 2011, alcun titolo per chiedere che la NE fosse avvisata ed essendo la richiesta dell'8/11/2012 intervenuta quando già era intervenuta ammissione all'oblazione in data 04/10/2012 e già era intervenuta, in data 24/10/2012, richiesta di archiviazione del P.M. (richiamando sul punto la sentenza di Sez. U. n. 29477 del 07/07/2004). Contesta in ogni caso che la ricorrente abbia interesse all'impugnazione avverso il decreto di archiviazione atteso che con il versamento della somma a titolo di oblazione il reato è estinto contestualmente sicché, se anche il processo regredisse a seguito di annullamento del decreto di archiviazione, il gip non potrebbe far altro che rilevare l'intervenuta estinzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
Quanto all'impugnazione del provvedimento di ammissione all'oblazione, va precisato come si sia già ripetutamente affermato da questa Corte essere la stessa inammissibile, essendo infatti unicamente impugnabili con il ricorso per cassazione il decreto di archiviazione o la sentenza di proscioglimento emanati successivamente all'ammissione stessa (Sez.l, n. 20280 del 06/05/2010, Criscione, Rv. 247216; Sez.3, n. 612 del 20/01/1993, P.M.
in proc. Marchi, Rv. 194147).
Quanto poi all'impugnazione avverso il decreto di archiviazione, presentata, quanto al primo, pregiudiziale motivo, sul presupposto che alla ricorrente non sarebbe stato notificato l'avviso della richiesta del P.M. di archiviazione ex art. 408 c.p.p., va ricordato che tale avviso è dovuto unicamente con riguardo alla persona che rivesta, nel procedimento, la qualifica di persona offesa dal reato, come chiaramente evincibile dall'art. 408 c.p.p., comma 2. Nella specie, a fronte di provvedimento di archiviazione con cui si è, tra l'altro, affermata la pacifica carenza di legittimazione di NE RA, sarebbe stato onere di quest'ultima specificare, a pena di genericità del ricorso, le ragioni per le quali essa rivestisse, invece, nel procedimento la veste di persona offesa e avesse, così, diritto a ricevere il predetto avviso. Al contrario, nulla si dice sul punto nel primo motivo di ricorso (vedi fine pag. 7 ed inizio pag. 8) limitandosi la ricorrente ad affermare di avere tempestivamente chiesto l'avviso in oggetto e di avere reiterato la richiesta dopo avere saputo che si intendeva pretermetterla (evidentemente, proprio perché ritenuta carente di legittimazione), con conseguente violazione dell'art. 408 c.p.p.. Nè, evidentemente, può ritenersi implicitamente esposto il fondamento della propria legittimazione a ricevere l'avviso e a ricorrere per cassazione per il fatto che NE RA si sia, come ricordato nella premessa del ricorso, costituita, nel diverso procedimento n. 6346 del 2008, insieme ad altre cinquecento persone, quale parte civile, posto che, anche a volere trascurare la non identità dei due procedimenti, la nozione di parte civile, come noto collegata alla sussistenza di un danno cagionato dal reato, non coincide necessariamente, come plasticamente esemplificato, del resto, dall'art. 428 c.p.p., comma 2, con la veste di persona offesa quale titolare del bene giuridico violato dalla condotta illecita. E ciò tanto più in quanto, come nella specie, si verta in materia di reati contravvenzionali volti a tutelare una pluralità fungibile ed indeterminata di soggetti, essendo di tutta evidenza che, quando l'ordinamento giuridico predisponga una tutela "anticipata" del bene protetto la persona offesa non viene automaticamente a coincidere con qualsiasi soggetto avente un generico interesse a che la norma che si assume violata venga rispettata, essendo, invece, necessario un quid pluris (nel ricorso per nulla anche solo accennato) che ne permetta l'individuazione soggettiva. Ove, d'altra parte, si aderisse a tale logica, si finirebbe inevitabilmente per riconoscere a chiunque, anche avulso dal procedimento, la qualità di persona offesa e, dunque, la legittimazione ad opporsi ad una richiesta di archiviazione (cfr. Sez. 3, n. 555/07 del 14/11/2006, Samoggia, non massimata).
La genericità del ricorso rende, dunque, pregiudizialmente, inammissibile lo stesso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2014