Sentenza 26 marzo 2001
Massime • 2
Per avere diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 cod. civ., ossia la necessità di eseguirla senza ritardo e, quindi, senza potere avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini. Tale accertamento di fatto compete al giudice di merito e detto giudizio è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.
L'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione, per cui non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei debitori che siano rimasti estranei al giudizio anche solo nella fase di appello per essere stata la sentenza impugnata pronunciata pure nei loro confronti.
Commentari • 6
- 1. Corte dei conti, sezione II centrale d'appello, sentenza 4 febbraio 2022, n. 30https://www.eius.it/articoli/
FATTO Con la sentenza impugnata l'ing. Luciano G., nella qualità di dirigente del VI settore del Comune di Aprilia (LT), è stato condannato al pagamento, in favore dell'ente, della somma di euro 31.543,86, già comprensiva di rivalutazione, oltre interessi legali e spese di giudizio. Il Collegio di primo grado ha respinto le eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito e ha ritenuto l'odierno appellante responsabile per il danno indiretto patito dal Comune, già condannato in via provvisionale al risarcimento del danno pari a euro 153.842,40, oltre a euro 3.876,91 per spese legali, quale responsabile civile, per il reato di cui agli artt. 40, comma 2, 41 e 589 c.p., a seguito …
Leggi di più… - 2. Rimborso per lavori su parti comuni senza autorizzazioneAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 dicembre 2023
Miglioramenti e opere in condominio: un condomino può agire senza autorizzazione dell'assemblea per poi chiedere il rimborso delle spese? Nei condomini sorge spesso la necessità di eseguire lavori urgenti sulle parti comuni. Un cornicione che sta per cadere, un tetto rotto, una terrazza da cui si infiltra l'acqua piovana: sono tutte opere indifferibili, che vanno eseguite nel più breve tempo possibile per evitare danni a cose o persone. Ma non sempre l'assemblea o l'amministratore sono solerti nell'agire. Così la legge assegna a ciascun condomino il potere di sostituirsi al condominio e, senza previo mandato dell'assemblea, delegare una ditta appaltatrice, anticipare i costi e poi …
Leggi di più… - 3. Corte dei conti, sezione II centrale d'appello, sentenza 4 febbraio 2022, n. 30https://www.eius.it/articoli/ · 2 marzo 2022
FATTO Con la sentenza impugnata l'ing. Luciano G., nella qualità di dirigente del VI settore del Comune di Aprilia (LT), è stato condannato al pagamento, in favore dell'ente, della somma di euro 31.543,86, già comprensiva di rivalutazione, oltre interessi legali e spese di giudizio. Il Collegio di primo grado ha respinto le eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito e ha ritenuto l'odierno appellante responsabile per il danno indiretto patito dal Comune, già condannato in via provvisionale al risarcimento del danno pari a euro 153.842,40, oltre a euro 3.876,91 per spese legali, quale responsabile civile, per il reato di cui agli artt. 40, comma 2, 41 e 589 c.p., a seguito …
Leggi di più… - 4. Condominio: la spesa urgente è quella necessaria a prevenire un possibile danno o pericoloAvv. Paolo Accoti · https://www.studiocataldi.it/ · 8 agosto 2020
Avv. Paolo Accoti - Ai sensi dell'art. 1134 cc, il condomino non ha diritto al rimborso delle somme anticipate per la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, salvo che si tratti di spesa urgente. L'attuale - ma anche la precedente - formulazione della norma, con riferimento alle somme anticipate dal condomino per conto della collettività, ne prevede il rimborso solo in presenza dell'urgenza della spesa, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'amministratore ovvero dell'assemblea. La giurisprudenza si è interrogata sul concetto d'<> giungendo alla conclusione che tali sono le opere necessarie ad evitare un possibile nocumento a sé, a terzi …
Leggi di più… - 5. Il condominio non obbligatorio (piccolo e minimo). cosa succede nel caso in cui si debba procedere a dei lavori di conservazione dell’edificio condominiale e manca…Arseni Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 febbraio 2016
Una recente sentenza della Cassazione del 14/04/2015 n° 7457 ha riproposto un problema spesso avvertito nei piccoli Condomini ove frequentemente viene osservata la c.d. regola del “fai da te”. I condomini senza troppe formalità delegano sovente uno di loro per provvedere alla cura degli interessi comuni, che possono essere quelli relativi alla pulizia delle scale, al pagamento dell'energia elettrica necessaria per illuminare gli spazi comuni, alle piccole riparazioni, ecc.. Ma può accadere l'insorgenza di contrasti fra i condomini quando si tratti di dar corso a lavori importanti che hanno dei costi, come ad esempio la riparazione di una fognatura, il rifacimento di un tetto lesionato da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2001, n. 4364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4364 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA COSTRUZIONI s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Porro n. 8, presso l'avv. Valerio ZIMATORE, che lo difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
DE CC BI, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Luigi Settembrini n. 8, presso l'avv. Gerardo Carvelli, che lo difende, come da procura in atti;
- resistente -
e contro
IO RO IA, IO CI IA IS, e IA LZ AN;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 235 del 20 aprile 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2000 dal consigliere Carlo Cioffi;
uditi gli avv.ti Valerio Zimatore e Garvelli Gerardo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Abbritti, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catanzaro, riformando quella pronunziata in prime cure dal Tribunale di Catanzaro, ha rigettato la domanda con cui la società TT ST, proprietaria di alcune unità immobiliari dell'edificio sito in Catanzaro, al vico I Bellavista, dopo aver provveduto al l'effettuazione di alcuni lavori a suo dire urgenti e necessari per assicurare la stabilità e l'agibilità dello stabile, aveva chiesto, ai sensi dell'art. 1134 cod. civ., la condanna dei condomini IA GL, IA IS GL, BI EL EC, AN AG, ZI RI e MA De NO, al pagamento di quanto da essi dovuto, in ragione dei loro millesimi.
La Corte calabrese ha così deciso perché ha escluso, per le ragioni nel dettaglio esposte, che i detti lavori erano caratterizzati dall'urgenza.
La società TT ST ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi.
BI EL EC si è costituito all'odierna udienza di discussione.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELA DECISIONE
Con il primo motivo del suo ricorso la società TT
ST rileva che al giudizio di secondo grado non sono stati chiamati a partecipare MA De NO e ZI RI, pur essendo stata la sentenza appellata pronunziata anche nei loro confronti;
denunzia quindi violazione degli art. 331 e 332 cod. proc. civ., e chiede che sia dichiarata la nullità di tale giudizio. La censura è infondata.
Il diritto del quale la società TT ST ha chiesto riconoscimento e tutela ha natura personale (vedi Cassazione civile sez. II, 26 agosto 1996, n. 7834), e come tale, in caso di solidarietà, attiva o passiva, non dà luogo a litisconsorzio necessario, a causa inscindibili, è non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori e dei debitori che siano rimasti estranei al giudizio (tra le tante, tutte conformi, vedi da ultimo le sentenze della III sezione di questa Corte, 16 luglio 1999 n. 7517 e 5 novembre 1999 n. 12325). Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso la società TT ST censura la sentenza impugnata per aver escluso che le spese da essa sostenute, e delle quali ha chiesto il rimborso erano urgenti. Lamenta in particolare che la Corte di Catanzaro non ha tenuto nel dovuto conto quanto era stato accertato in sede peritale, ed ha disatteso le indicazioni dei consulenti in modo apodittico, pur essendo priva della necessaria competenza tecnica specifica. La censura è inammissibile.
Per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 cod. civ., ossia la necessità di eseguirla senza ritardo, e quindi senza poter avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (Cassazione civile sez. II, 4 agosto 1997, n. 7181). L'accertamento dell'urgenza, come tutti gli accertamenti dei fatti di causa, compete poi al giudice di merito, le cui valutazioni al riguardo non sono censurabili con il ricorso per cassazione, se adeguatamente motivati.
Nel caso di specie la Corte calabrese ha esaminato nel dettaglio i lavori eseguiti dalla società TT ST, e genericamente indicati dal consulente tecnico di ufficio, ed ha escluso che essi possano qualificarsi urgenti, nei sensi appena innanzi indicati. Le osservazioni al riguardo esposte appaiono congrue ed adeguate, e non risultano inficiate da errori logici e giuridici, che peraltro non sono stati adeguatamente evidenziati dalla ricorrente. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la società TT ST a rifondere a BI EL EC le spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 20.000, oltre lire 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2001