Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2001, n. 4364
CASS
Sentenza 26 marzo 2001

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Per avere diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 cod. civ., ossia la necessità di eseguirla senza ritardo e, quindi, senza potere avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini. Tale accertamento di fatto compete al giudice di merito e detto giudizio è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

L'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione, per cui non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei debitori che siano rimasti estranei al giudizio anche solo nella fase di appello per essere stata la sentenza impugnata pronunciata pure nei loro confronti.

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  • 1Corte dei conti, sezione II centrale d'appello, sentenza 4 febbraio 2022, n. 30
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTO Con la sentenza impugnata l'ing. Luciano G., nella qualità di dirigente del VI settore del Comune di Aprilia (LT), è stato condannato al pagamento, in favore dell'ente, della somma di euro 31.543,86, già comprensiva di rivalutazione, oltre interessi legali e spese di giudizio. Il Collegio di primo grado ha respinto le eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito e ha ritenuto l'odierno appellante responsabile per il danno indiretto patito dal Comune, già condannato in via provvisionale al risarcimento del danno pari a euro 153.842,40, oltre a euro 3.876,91 per spese legali, quale responsabile civile, per il reato di cui agli artt. 40, comma 2, 41 e 589 c.p., a seguito …

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  • 2Rimborso per lavori su parti comuni senza autorizzazione
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 dicembre 2023

    Miglioramenti e opere in condominio: un condomino può agire senza autorizzazione dell'assemblea per poi chiedere il rimborso delle spese? Nei condomini sorge spesso la necessità di eseguire lavori urgenti sulle parti comuni. Un cornicione che sta per cadere, un tetto rotto, una terrazza da cui si infiltra l'acqua piovana: sono tutte opere indifferibili, che vanno eseguite nel più breve tempo possibile per evitare danni a cose o persone. Ma non sempre l'assemblea o l'amministratore sono solerti nell'agire. Così la legge assegna a ciascun condomino il potere di sostituirsi al condominio e, senza previo mandato dell'assemblea, delegare una ditta appaltatrice, anticipare i costi e poi …

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  • 3Corte dei conti, sezione II centrale d'appello, sentenza 4 febbraio 2022, n. 30
    https://www.eius.it/articoli/ · 2 marzo 2022

    FATTO Con la sentenza impugnata l'ing. Luciano G., nella qualità di dirigente del VI settore del Comune di Aprilia (LT), è stato condannato al pagamento, in favore dell'ente, della somma di euro 31.543,86, già comprensiva di rivalutazione, oltre interessi legali e spese di giudizio. Il Collegio di primo grado ha respinto le eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito e ha ritenuto l'odierno appellante responsabile per il danno indiretto patito dal Comune, già condannato in via provvisionale al risarcimento del danno pari a euro 153.842,40, oltre a euro 3.876,91 per spese legali, quale responsabile civile, per il reato di cui agli artt. 40, comma 2, 41 e 589 c.p., a seguito …

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  • 4Condominio: la spesa urgente è quella necessaria a prevenire un possibile danno o pericolo
    Avv. Paolo Accoti · https://www.studiocataldi.it/ · 8 agosto 2020

    Avv. Paolo Accoti - Ai sensi dell'art. 1134 cc, il condomino non ha diritto al rimborso delle somme anticipate per la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, salvo che si tratti di spesa urgente. L'attuale - ma anche la precedente - formulazione della norma, con riferimento alle somme anticipate dal condomino per conto della collettività, ne prevede il rimborso solo in presenza dell'urgenza della spesa, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'amministratore ovvero dell'assemblea. La giurisprudenza si è interrogata sul concetto d'<> giungendo alla conclusione che tali sono le opere necessarie ad evitare un possibile nocumento a sé, a terzi …

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  • 5Il condominio non obbligatorio (piccolo e minimo). cosa succede nel caso in cui si debba procedere a dei lavori di conservazione dell’edificio condominiale e manca…
    Arseni Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 febbraio 2016

    Una recente sentenza della Cassazione del 14/04/2015 n° 7457 ha riproposto un problema spesso avvertito nei piccoli Condomini ove frequentemente viene osservata la c.d. regola del “fai da te”. I condomini senza troppe formalità delegano sovente uno di loro per provvedere alla cura degli interessi comuni, che possono essere quelli relativi alla pulizia delle scale, al pagamento dell'energia elettrica necessaria per illuminare gli spazi comuni, alle piccole riparazioni, ecc.. Ma può accadere l'insorgenza di contrasti fra i condomini quando si tratti di dar corso a lavori importanti che hanno dei costi, come ad esempio la riparazione di una fognatura, il rifacimento di un tetto lesionato da …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2001, n. 4364
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4364
Data del deposito : 26 marzo 2001

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