Sentenza 17 dicembre 2014
Massime • 2
In tema di patteggiamento, l'eventuale modifica dell'imputazione con la contestazione di una nuova aggravante nel corso dell'udienza camerale, fissata ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen., non richiede la comunicazione all'imputato, essendo sufficiente quella al difensore comparso.
In tema di patteggiamento, l'eventuale modifica dell'imputazione non toglie efficacia al mandato conferito, ove la procura speciale non contenga espliciti limiti o condizioni, sicché in questa ipotesi spetta al difensore la valutazione della coerenza del negozio processuale con gli interessi dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2014, n. 4261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4261 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 17/12/2014
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - N. 2478
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - N. 37380/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO JO N. IL 18/11/1980;
avverso la sentenza n. 664/2014 GIP TRIBUNALE di LECCO, del 16/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette le conclusioni del PG Dott. ROMANO Giulio che concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari di Lecco applicava all'indagato la pena concordata di anni tre, mesi due di reclusione ed Euro 1200 di multa in relazione ai reati di rapina impropria aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 1, così riqualificato il fatto nel corso dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen., resistenza a pubblico ufficiale, lesioni volontarie e detenzione di strumenti atti a forzare serrature.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione di legge processuale. Il ricorrente si doleva della violazione del diritto al contraddittorio, in quanto la contestazione dell'aggravante non era stata comunicata all'imputato, che aveva conferito al difensore procura speciale per concordare la pena in relazione al reato nella configurazione originaria, senza l'aggravante. Il fatto che i difensori non si fossero opposti alla nuova contestazione ed avessero formulato una nuova richiesta di applicazione pena in relazione alla imputazione modificata non potevano considerarsi comportamenti idonei a sanare la lesione denunciata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. In via preliminare si rileva che quando il pubblico ministero contesta una nuova aggravante nel corso dell'udienza fissata per decidere sulla proposta di pena concordata, di fatto compie una attività che equivale a revoca del consenso sulla precedente proposta che era fondata su una imputazione diversamente configurata. La giurisprudenza non è uniforme sulla legittimità della revoca del consenso. Secondo un primo orientamento soltanto quando il giudice per le indagini preliminari ha ratificato l'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non è più consentito alle stesse modificare i termini dell'accordo (Cass. sez. 3, n. 3580 del 09/01/2009, Rv. 242673, Cass. sez. 1, n. 2831 del 24/06/1991 Rv. 188612); secondo altro orientamento, invece, la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte, non può essere ne' revocato, ne' modificato unilateralmente ed è sottoposto solo al controllo giudiziale" (Cass. n. 4199 del 5.12.1997; Cass. n. 7563 del 15.1.2004; Cass. sez. 4, n. 38051 del 03/07/2012, Rv. 254367; Cass. sez 4, n. 38070 del 11/07/2012, Rv. 254371). A sostegno di tale interpretazione si richiama l'art. 447 cod. proc. pen., u.c., il quale prevede che, durante il termine fissato dal giudice per esprimere il consenso o il dissenso sulla richiesta, quest'ultima non è revocabile: sarebbe illogico ritenere che, una volta raggiunto l'accordo, la proposta possa invece essere revocata (Cass. n. 39730 del 2009; Cass. n. 115 del 9.1.1998). Tuttavia, nel caso di specie alla revoca del consenso conseguente alla unilaterale modifica delle condizioni dell'accordo manifestatasi attraverso la contestazione dell'aggravante è seguito un nuovo accordo volto a siglare un ulteriore negozio processuale basato sulla imputazione nella configurazione modificata. Tale nuova manifestazione di consenso si sovrappone alla prima, generando la carenza di interesse di entrambe le parti a dolersi della illegittimità della revoca unilaterale del consenso al primo accordo.
1.2. Quanto alla invocata necessità di comunicare la contestazione della aggravante all'imputato assente, si osserva che la modifica della imputazione nel corso dell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen. risulta effettuata al limitato fine di verificare la possibilità di addivenire ad un nuovo accordo basato sulla nuova imputazione.
Considerato che la comunicazione al solo difensore è stata ritenuta dal legislatore garanzia sufficiente in caso di contestazione dell'aggravante all'assente nel corso dell'udienza preliminare, quando la cognizione del giudice ha confini ben più ampi di quelli, estremamente circoscritti, consentiti nel corso dell'udienza incidentale fissata ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen. si ritiene che, anche qualora la contestazione avvenga in tale udienza, non sia necessaria la comunicazione formale all'imputato, essendo sufficiente a garantire il diritto di difesa la comunicazione al difensore, il quale, essendo munito di procura speciale, presenta una legittimazione rafforzata a rappresentare l'imputato ai fini delle valutazioni sull'accesso al rito a prova contratta, ovvero le uniche effettuabili nella fase incidentale in cui si verifica la modifica dell'imputazione. Può dunque affermarsi che la eventuale modifica dell'aggravante nel corso dell'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 447 cod. proc. pen. non richiede la comunicazione all'imputato, essendo sufficiente quella al difensore comparso.
1.3. Assente un onere di comunicazione della nuova aggravante, contestata nel corso dell'udienza camerale ex art. 447 cod. proc. pen., non può che rilevarsi come l'intervento sull'imputazione vanifica la validità della proposta di pena sulla base della quale l'udienza era stata fissata, modificandone i presupposti. Deve quindi essere verificato se il difensore munito di procura speciale può legittimamente concorrere a formare un nuovo negozio processuale sulla base del mandato ricevuto, esprimendo la volontà dell'imputato anche con riferimento alla imputazione nella nuova configurazione.
Sul punto si ritiene che la procura speciale per la definizione del procedimento con il rito della pena concordata è atto personalissimo, fondamentale per la legittimità del negozio, che può presentarsi sia in forma specifica, con la fissazione di limiti e condizioni, che in forma generica. Sul punto il collegio condivide l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui non è consentito al procuratore speciale travalicare i limiti del mandato nè in relazione alla pena (ove questa sia stata già rigidamente predeterminata), ne' in relazione a condizioni cui eventualmente sia stato subordinato il concordato. La richiesta di applicazione pena è, invero, atto personalissimo dell'imputato, il quale, direttamente o a mezzo del procuratore speciale, deve esprimere la sua volontà (Cass. sez. 3 n. 41880 del 9.10.2008, Rv. 241495; Cass. sez. 3 n. 6427 del 21/11/2007 Ud., dep 2008 Rv. 239052) con i limiti e le condizioni che intende imporgli.
1.4. Quando la procura speciale assume una configurazione generica e non presenta limiti o condizioni, essa deve intendersi segnatamente finalizzata alla conclusione del processo con il rito speciale. Con tale atto l'imputato affida infatti al difensore il mandato di esprimere per suo conto la volontà di accesso al rito a prova contratta, sicché deve ritenersi che tale mandato comprenda anche quello di valutare le fisiologiche vicende del procedimento e del processo successive al conferimento della procura, in coerenza con gli interessi dell'imputato.
1.5. Può pertanto essere affermato che la eventuale modifica dell'imputazione, non toglie efficacia al mandato conferito, ove questo non contenga una esplicita limitazione. Sicché, ogni volta che la procura speciale a concludere il processo con un rito a prova contratta non preveda limiti e condizioni, spetta al difensore la valutazione della coerenza del negozio processuale con gli interessi dell'imputato che gli ha conferito il mandato.
1.6. Nel caso specifico la procura speciale non contiene alcuna specificazione o limitazione oltre a quella relativa ai numeri del ruolo del procedimento. Deve dunque intendersi che l'imputato abbia conferito al difensore un ampio mandato esteso alla valutazione delle fisiologiche evenienze del procedimento come la modifica dell'imputazione.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2015