Sentenza 12 novembre 2009
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, una volta verificata l'autenticità formale della richiesta proveniente dallo Stato estero e la concreta ricezione dell'atto nella cancelleria della corte d'appello, deve considerarsi mezzo tecnico idoneo alla comunicazione tra le autorità interessate la trasmissione mediante telefax della documentazione allegata alla richiesta. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità polacche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2009, n. 47292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47292 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2009 |
Testo completo
ME 47 29 2 /09
1940 92 Sentenza sezione VI n.
Registro Generale n.:33122/2009
Udienza camera di consiglio 12 novembre 2009
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale composta dai Signori:
Presidente Giovanni de Roberto
Francesco Serpico Consigliere
Arturo Cortese Consigliere
Franco Ippolito Consigliere
Luigi Lanza Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania contro l'ordinanza 27 maggio 2009 dalla Corte di Appello di Catania, nel procedimento di estradizione nei confronti di AK EK ST, nato a
Zory (Polonia) il 07 settembre 1981, con la quale la Corte territoriale ha dichiarato perento l' arresto del consegnando, detenuto presso la Casa Circondariale di Ragusa, disponendone l'immediata scarcerazione.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Luigi Delehaye che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di
Catania propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, 27 maggio 2009 dalla Corte di Appello di Catania, nel procedimento di estradizione nei confronti di AK EK ST, con la quale la Corte territoriale ha dichiarato perento l' arresto del consegnando, detenuto presso la Casa Circondariale di Ragusa, disponendone l'immediata scarcerazione.
1.) l'ordinanza della Corte di appello di Catania
Risulta agli atti:
a) che il AK è stato arrestato dal Commissariato di
P.S. di Vittoria il 16 aprile 2009, in esecuzione del mandato di arresto europeo a fini estradizionali "V Kop 132/2007 dell'08 gennaio 2008", emesso dalle Autorità polacche, perchè indagato dalla Corte circondariale di Ingliwice per i reati di contraffazione di documenti e truffa aggravata, commessi in Zory il19 febbraio
2002;
b) che l'arresto è stato convalidato con provvedimento presidenziale in data 17.04.2009 che ha applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere;
c) che l'attività delittuosa ascrittagli è anteriore al 07 agosto 2002, per cui la fattispecie è stata ritenuta disciplinata dagli artt. 715 e 716 c.p.p..
Ciò posto, la corte distrettuale, a sostegno della sua decisione, ha precisato in diritto: 1) che l'art. 16 comma IV della
Convenzione Europea di Estradizione sancisce la perenzione dell' arresto, qualora la Parte richiesta non dispone della domanda di estradizione e degli atti menzionati dall' art. 12 nel termine di giorni quaranta dalla data dell' arresto;
2) che a norma dell' art. 12 della citata Convenzione, la domanda di estradizione deve essere redatta per iscritto e inoltrata per via diplomatica con allegati l'originale o la copia autentica della sentenza di t condanna esecutiva, ° del mandato di cattura, posti a fondamento della richiesta di estradizione, l'esposizione dei fatti, copia delle disposizioni di legge applicabili e i dati segnaletici della persona richiesta.
Su tali premesse, l'ordinanza impugnata, rilevato in fatto che l' Ambasciata della Repubblica di Polonia ha trasmesso il 26 maggio 2009, in modo incompleto e via fax, al Ministero della
Giustizia italiano, la richiesta di estradizione e la documentazione prescritte dall' art. 12 della citata Convenzione, pervenute alla
Corte di Appello di Catania il 27 maggio 2009, ad ore, 12,00, ha concluso nel senso che tale "documentazione appare del tutto sfornita di autenticità e non soddisfa affatto l' esigenza di certezza, che sta alla base della prescrizione di cui all' art. 12 della Convenzione summenzionata" per cui ha disposto la scarcerazione dell' imputato,con il contrario parere del P.G.
ricorrente.
2.) l'impugnazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania e la decisione di questa
Corte.
Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente parte pubblica deduce la violazione dell'art.606 comma 1 lettera b)
C.P.P. per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 12 e
16 della Convenzione Europea di Estradizione, firmata a Parigi il
13.12.1957, pubblicata nella Gazz.Uff. n° 84 del 28 marzo 1963
e ratificata con legge n. 300/63, in Gazz. Uff.. del 28 marzo
1963, con riferimento all'art. 45 del Decreto Legislativo 7 marzo
2005 n. 82 (in Suppl. ordinario n. 93 alla Gazz. Uff. 16 maggio
2005) Codice dell' amministrazione digitale.
In particolare il ricorso segnala che, nella fattispecie, contrariamente a quanto erroneamente assunto nell' ordinanza impugnata, risulta certa la fonte di provenienza dei documenti trasmessi dal Ministero della Giustizia alla Corte di Appello di Catania, relativi alla richiesta di estradizione di AK EK
ST, in quanto ciò sarebbe agevolmente desumibile dai numeri di fax dell' Ambasciata Polacca in Roma (06/36204322) e del Ministero della Giustizia (06/68892739), che risultano evidenziati negli atti trasmessi.
Il Procuratore generale ritiene nella specie l'applicabilità dei disposti dell'art. 45 del decreto legislativo 82/2005 il quale sancisce. " 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. "
Per tali ragioni -conclude il ricorrente- una volta soddisfatto il requisito della certezza della provenienza dell' atto, il documento, trasmesso via fax, va equiparato al documento originale con il conseguente concreto adempimento delle prescrizioni imposte dagli articoli 16 e 12 della citata
Convenzione.
Da ultimo il ricorso segnala un sostanziale travisamento della prova, in punto di affermata ed immotivata incompletezza della documentazione trasmessa dall' Ambasciata Polacca,
considerato che la domanda di estradizione, l'esposizione dei fatti, le norme violate, il titolo restrittivo ed i dati segnaletici della persona richiesta, risultano tutti allegati, rispettivamente alle pagine 9; 9-11; 11-13; 14-16; e 10.
Il motivo è fondato.
L'ordinanza impugnata si basa su di un presupposto interpretativo errato e cioè che le modalità formali di
comunicazione, tra Autorità interessate a fatti di consegna di persone in punto di estradizione e di mandato di arresto europeo, e con riferimento agli atti ed ai documenti che supportano e danno sviluppo ed esito giuridico alle relative 2
richieste, siano tassativamente previste, con efficacia limitata alle sole trasmissioni-comunicazioni di documenti in forma originale, senza possibilità di forme equipollenti.
In realtà mancando nella specie una previsione di legge tassativa e non suscettibile di equipollenti (come avviene ad esempio: per la spedizione dell'atto di impugnazione ex art. 583
C.P.P. mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto; oppure per la nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare che si realizzi senza il rispetto delle forme previste dall'art. 96, comma secondo, cod. proc. pen.), va considerato mezzo tecnico idoneo, di comunicazione e di notificazione di atti, la trasmissione mediante telefax, della documentazione che provenga da fax il cui numero corrisponda, e si accerti corrispondere, all'Ambasciata dello
Stato richiedente ed al nostro Ministero di giustizia.
In conclusione: una volta verificata l'autenticità formale della provenienza da parte della Autorità degli Stati interessati e la concreta ricezione dell'atto nella Cancelleria della corte distrettuale, la decisione di inutilizzabilità dei documenti ricevuti
(documentazione ed informazioni), per inosservanza delle formalità che si intendono usuali, consegue, esclusivamente, ad una violazione delle regole di trasmissione -che va
necessariamente e rigorosamente motivata e giustificata- tale da far sorgere non solo dubbi superficiali, ma di escludere ogni certezza in ordine alla sostanziale provenienza dell'atto, da chi ne risulta formalmente proponente, oppure in ordine alla palese ed evidente falsità o non conformità al vero del suo contenuto informativo e/o documentale.
In tema di mandato di arresto europeo la Corte ha avuto modo di precisare che nessuna disposizione della legge n.
69/2005 ° della decisione-quadro 2002/584/GAI prevede l'acquisizione del m.a.e. in copia autentica, come presupposto di ammissibilità di una pronuncia positiva alla consegna, e ciò in considerazione del fatto che nel nuovo sistema, improntato a mutuo riconoscimento e libera circolazione delle decisioni giudiziarie tra le autorità giudiziarie dei paesi dell'Unione (e non v'è motivo per proporre indicazioni diverse per l'istituto dell'estradizione), si è voluto liberare i procedimenti da ogni inutile appesantimento burocratico, tipico delle comunicazioni ufficiali a mezzo dei rispettivi apparati ministeriali della giustizia o degli esteri, senza ovviamente nulla sacrificare alle garanzie delle persona ed alla certezza del traffico giuridico.
A tal fine, le comunicazioni a mezzo telefax, con annotazione sui documenti del numero di apparecchio ricevente e trasmittente, sono state considerate idonee a fornire le normali garanzie di affidabilità.
Non a caso, sul necessario presupposto della certezza che la copia acquisita, ricevuta dall'autorità giudiziaria italiana, sia conforme al documento originale, è stato opportunamente previsto, all'art. 9 comma 2 della legge n. 69 del 2005, che, "nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione O all'autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria", il presidente della Corte d'appello "prende contatti diretti con questa al fine di risolverli" (Sez. 6, n. 16542 del 8/5/2006-
15/5/2006, Cusini, Rv. 233547).
Le Sezioni unite poi (Sez. un. n. 4614 del 30/01/2007-
5/02/2007, Ramoci, Rv. 235347), in via generale, hanno confermato che nessuna disposizione della legge n. 69/2005 prevede l'acquisizione degli atti provenienti dall'autorità estera in copia autentica (nella specie, del provvedimento cautelare), né può farsi questione circa la conformità della copia all'originale una volta accertato che la copia è stata trasmessa in via ufficiale dall'autorità giudiziaria emittente al Ministero della giustizia, Corte di cassazione, sezione VI penale, pag.7
organo deputato alla "ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa"
(art. 4 comma 2 legge n. 69/2005).
Circostanze queste assolutamente non verificatesi nel caso di specie.
Da ciò l'annullamento dell'impugnata ordinanza ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo esame che tenga conto dell'affermato principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di
Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma il giorno 12 novembre 2009
Il cons. est.
Luigi Lanza
Il Presidente
Giovanni de Roberto
т асё ни DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 11 DIC 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER ID Scalia