Sentenza 5 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/08/2002, n. 11722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11722 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
76815 REPUBBLICA ITALIANA OggettoUPREM 1 17221722/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA SEZIONI UNITE CIVI I composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9904/00 Presidente aggiunto Dott. Aldo VESSIA Dott. Vincenzo CARBONE Presidente di sezione - 2933) Cron. Presidente di sezione Dott. Angelo GRIECO - Rep. rel. Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Ud. 16/05/02 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere - Dott. Roberto PREDEN Consigliere Consigliere Dott. Vincenzo PROTO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Ugo VITRONE Consigliere CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 76825 SENTENZA sul ricorso proposto da: del legale SAN MARTINO S.R.L., in persona elettivamente domiciliata rappresentante pro-tempore, 69, presso lo studio in ROMA, VIA CAMPO MARZIO dell'avvocato DANTE CONTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELVIO FRONZA, giusta delega in calce al ricorso;
2002 ricorrente 832 contro 1 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avversO la sentenza n. 115/99 della Commissione tributaria II grado di TRENTO, depositata il 29/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato Dante CONTI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Заві Alberto CINQUE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La SAN MARTINO s.r.l., con atto prodotto a mente degli artt. 15 e ss. d.p.r. 26.10.1972 n. 636 il 27 novembre 1995, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Trento, all'epoca operante, la cartella di pagamento n. 5601036, notificatale il 29 settembre 1995, con la quale l'Ufficio del registro di Borgo Val Sugana le aveva intimato di versare tasse di concessioni governative ed altri oneri, assunti, da essa reclamante dovuti per il 1993. 2 La Commissione tributaria di primo grado di Trento istituita a' sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 31.12.1992 n. 545, cui l'insorta vertenza era stata attribuita ex art. 72 d.lgs. 21.12.1992 n. 546, con sentenza n. 59/04/98, resa nel contraddittorio finanziario suindicato, dichiarò il dell'ufficio inammissibile sul rilievo della carenza di reclamo giurisdizione delle commissioni tributarie in ordine alle cause concernenti la tassa e gli oneri dedotti in discussione. Sull'appello della SAN MARTINO s.r.l., la Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza del 29 ottobre 1999, disatteso il gravame, confermò nel dictum la pronuncia del primo giudice in ordine all'inammissibilità del delibato reclamo, evidenziando, però, dover essere questo tenuto per immeritevole di ingresso in quanto l'atto con il quale era stato introdotto non risultava essere mai stato all'ufficio finanziario notificato о comunicato competente a contraddirvi. La SAN MARTINO s.r.l. ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza d'appello surrichiamata, assunta, non notificata. Il Ministero dell'economia e delle finanze, cui il ricorso è stato notificato il 2 maggio 2000, 3 nell'omesso deposito di controricorso, ha versato nell'incarto processuale, in data 4 luglio 2000, un c.d. "atto di costituzione”. Il ricorso, in un primo tempo assegnato alla Sezione quinta civile, tributaria, della Corte, a seguito di ordinanza di tale sezione in data 5-24 ottobre 2001, è stato rimesso a queste Sezioni unite per la verifica dell'assoggettabilità della vertenza alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria o delle commissioni tributarie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1)-A)- La SAN MARTINO s.r.l., con il primo mezzo di ricorso, prospetta che la pronuncia nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento dovrebbe essere ravvisata passibile di cassazione perchè inficiata da ་ ཚེ "omessa e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione al punto 5 dell'art. 360 c.p.c.": più specificamente, e nella sostanza, assume che la statuizione del giudice del merito recante declaratoria dell'inammissibilità del reclamo da essa deducente prodotto avverso la cartella di cui in narrativa in ragione delle mancate notificazione e/o comunicazione alla controparte dell'atto istitutivo del processo di primo grado si rivelerebbe del tutto ingiustificata;
fa presente, al riguardo, che la "circostanza (dell'omissione della notificazione e/o della comunicazione cennate), che comunque si contesta, è del tutto irrilevante, dal momento che" l'amministrazione finanziaria "si ritualmente costituita in giudizio, svolgendo le proprie controdeduzioni con atto del 20.12.97" e dispiegando tesi difensive riscontrate fondate ed accolte dal primo giudice;
soggiunge che l'atto della controparte "è datato 20 dicembre 1997” è intestato "controdeduzioni al ricorso del 27.11.95 della s.r.l. SAN MARTINO", e si rivela, dunque, "elaborato e depositato dopo la ricezione del ricorso e prima che" essa ricorrente "presentasse (in data 22.12.97) la propria istanza di discussione in pubblica udienza"; conclude accampando che "è pertanto falso contraddittorio sostenere, come fa la Commissione Tributaria di II grado, che non sarebbe stato comunicato alle controparti l'atto che diede inizio al processo", perchè "i fatti dimostrano proprio il contrario". B)- La società ricorrente, ancora, con il secondo mezzo di ricorso, denuncia risaltare nella sentenza impugnata "violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 105 c.p.c., in relazione al punto 5 dell'art. 360 5 c.p.c." in particolare, dopo aver evidenziato che "la costituzione del convenuto, per giurisprudenza assolutamente costante, sana qualunque vizio", e che "in ossequio al generale principio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 156 c.p.c., la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato", allega che, "siccome nel caso di specie l'amministrazione finanziaria si è costituita ed ha svolto le proprie difese", non siin giudizio ... sarebbe configurata nessuna inosservanza della norma dell'art. 101 c.p.c. e non "può sostenersi che sia stato viiolato il principio del contraddittorio"; chiosa che, "in ogni caso, qualora i Giudici di prime cura avessero nutrito qualche dubbio in proposito ben avrebbero potuto e dovuto disporre la rinnovazione della notifica". 2)- I motivi, connessi, perchè investono entrambi problema che concerne la verifica della regolarità della costituzione del rapporto processuale, possono, e devono, essere esaminati congiuntamente, e vanno, altresì, delibati con precedenza sulla questione di giurisdizione posta con l'altrove menzionata ordinanza della Sezione tributaria di questa Corte a seguito della quale il giudizio è stato rimesso nella presente sede in ossequio alla enunciazione di principio, 6 risalente e fermissima nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la questione di giurisdizione ha sempre, e necessariamente, carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra, di rito o di merito, eccezion fatta per quella riguadante la regolare costituzione del rapporto processuale (cfr., in terminis, ex multis, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 3051 del 20.10.1962). Le censure, ad ogni buon conto, vanno disattese. In proposito, soccorrono i giusti rilievi. Il processo, giusta quanto evidenziato in narrativa, è stato istituito in data 29 novembre 1995 dinanzi alla allora operante, Commissione tributaria di primo grado di Trento: il controllo della ritualità della relativa istituzione, pertanto, va condotto avendo riguardo alla disciplina del contenzioso tributario risultante dal d.p.r. 26.10.1972 n. 636, da avere per applicabile nella fattispecie ratione temporis, essendo detto testo normativo rimasto in vigore fino al 31 marzo 1996. Orbene, per una consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nella definizione del giudizio in esame, in base all'art. 17 d.p.r. n. 636 del 1972, cit., nel testo novellato dall'art. 8 d.p.r.
3.11.1981 n. 739, la presentazione del ricorso avvers0 i provvedimenti impositivi o il silenzio-rifiuto, . quindi, l'istituzione del processo dinanzi agli organi del contenzioso tributario, risultano strutturate in due formalità distinte, entrambe essenziali ed imprescindibili, concretantisi, l'una, nella consegna, o spedizione, dell'originale dell'atto alla segreteria della commissione tributaria adita, e, l'altra, nella consegna, o spedizione, di una copia dell'atto medesimo all'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente a contraddirvi: dalle ravvisate essenzialità ed imprescindibilità delle due formalità considerate, . d'altronde, discende che la mancanza, anche, di una soltanto di esse comporta, inevitabilmente, l'inammissibilità del reclamo, e che tale inammissibilità, correlandosi ad חנו radicale vizio della vocatio in ius, deve, di massima, essere ravvisata di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. trib., sent. n. 7235 dell'1.6.2000), senza che, in وCool. particolare, possa assumere valenza sostitutiva ہ dell'inoltro della copia del ricorso all'ufficio predetto la costituzione di questo nel giudizio che si realizzi dopo la consumazione del termine di impugnativa di cui all'art. 16, comma 5, del ripetuto d.p.r. n. 636 del 1972, non potendo tale costituzione 8 incidere, escludendola, sulla decadenza, già verificatasi, del diritto al reclamo (cfr., sul tema, Cass. Sez. I civ., sent. n. 11633 del 15.10.1999). Nel caso in argomento, in cui è incontestato che non risulta positivamente dimostrato da prodotta certificazione dell'Ufficio del registro di Borgo Val Sugana ° da documentazione postale - il realizzato inoltro al suindicato ufficio finanziario della copia del ricorso al medesimo destinata, ed è icontroverso, altresì, che l'ufficio ridetto si è costituito in giudizio soltanto in data 20 dicembre 1997, ossia quando il termine per impugnare la discussa cartella di pagamento era ormai irrimediabilmente decorso, la pronuncia del giudice del merito che ha sancito l'inammissibilità del ricorso introduttivo del processo in ragione della riscontrata inosservanza delle formalità prescritte per la relativa proposizione dall'art. 17 d.p.r. 26.10.1972 n. 636, alla stregua dei principi di diritto surrichiamati, si rivela corretta e deve, quindi, essere tenuta assolutamente ferma. Resta assorbita ogni altra questione, compresa quella attinente alla giurisdizione. Conclusivamente, il ricorso, nella riscontrata inaccoglibilità dei mezzi addotti per supportarlo, va dichiarato inammissibile. La p.a. intimata, nelle mancate produzione di controricorso e partecipazione alla discussione, non ha svolto attività difensiva utile e rilevante in questa sede e, quindi, non si deve provvedere su sue spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di cassazione, il 16 maggio 2002 IL CONSIGLIERE LievenCielieumi Dolini IL PRESIDENTE ALCANCELLIERE 61 Otvenni Glambation Depositata in Cancelleria -5.AGO 2002oggi, li IL CANCELLIERE C 2 Giovanni Giambattis thy 10