Sentenza 3 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2001, n. 6175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6175 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 6323/99 UD. 01.03.2001 REPUBBLICA ITALIAN NOM DEI POPOLO I6 075 01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron 13723 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente Consigliere rel. Rep. 2245 Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere UFFICIO COPIE ConsigliereRichiesta copia studio Dott. Umberto GOLDONI IL SOLE 24 ORE dal Sig. 300 per diritti L. ha pronunciato la seguente 3. MAG. 2001 ii IL CANCELLIERE SENTENZA Sull'istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA iscritta al n. 6323/1999 R.G. proposta Oggetto: Contratto da preliminare. SO IO, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. LIRE 3000 Mordini n. 14, presso lo studio del Prof. Avv. Paolo Stella CANCELLERIA Achtero Richter che unitamente all'Avv. EL Marenghi lo rappre- senta e difende come da procura in calce al ricorso. CG509150 RICORRENTE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PALI PASQUALINA, PALI RAFFAELE, PA- - Richieste copia legale Rietter dal Sig. LI AD, domiciliati ex lege presso la Cancelleria 2000 ± 2 per diritti L. 4 SET.2001 il 382/01 IL CANCELLIERE della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'Avv. Giu- seppe Bellaroba come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTI e
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LL IN, domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico e Rocco Cicchetti come da procura agli atti. CONTRORICORRENTE per la cassazione dell'ordinanza del G.I. del Tribunale di Ariano Irpino del 25.02.1999. (R.G.720/97) - Udita la relazione della causa svolta in Camera di Consiglio il 01.03.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. LIRE 10000 Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Orazio Frazzini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO G713075 Con atto di citazione 03.09.1997, IO TI conveniva AD, UA e EL AR davanti al Tribunale di Ariano Irpino con azione ex art. 2932 c.c. al fine di ottenere l' esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita del terreno sito in contrada Camporeale e già oggetto del preliminare del 5.6.1997. I convenuti contestavano la domanda assumendo che la mancata esecuzione del preliminare era dipesa, oltre che dall' ingiustificato rifiuto dello stesso attore, anche dall' avvenuto 2 esercizio della prelazione legale ex art. 7 della legge n. 817/71 da parte della confinante coltivatrice diretta IC Manga- niello, a cui favore il fondo era stato alienato con atto per no- taio Colarusso del 16.9.1997. La IE veniva chiamata in causa quale terza acquirente del bene e litisconsorte neces- saria. Il TI nel corso del giudizio chiedeva, in subordine, anche la risoluzione del preliminare per inadempimento dei conve- nuti AR. Con successivo atto di citazione 11.09.1998, lo stesso TI proponeva davanti al Pretore di Ariano Irpino un altro giudizio di riscatto agrario nei confronti della IE per far vale- re il suo diritto di confinante privilegiato nell'esercizio della prelazione. La IE, costituitasi, deduceva l'improponibilità dell' azione in riferimento al giudizio in corso innanzi al Tribunale di Ariano Irpino. Con ordinanza del 25.2.1999 il G.I. di detto Tribunale so- spendeva ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il giudizio davanti a sé in attesa della definizione di quello pendente davanti al Pretore di ت ک ر ی Ariano Irpino, ravvisando la pregiudizialità nel fatto che ت l'eventuale accoglimento della domanda di riscatto "preclu- derebbe e sarebbe del tutto incompatibile" con l' accoglimento 3 della domanda di esecuzione specifica del contratto prelimina- re di vendita. Avverso tale ordinanza IO TI ha proposto istanza per regolamento di competenza, cui resistono con memoria Adria- no, UA e EL AR, nonché IC Manga- niello. MOTIVI DELLA DECISIONE Con due motivi, strettamente connessi, denunciando viola- zione di legge ed erronea applicazione dell'art. 295 c.p.c., non- ché insufficiente motivazione, il ricorrente censura l' impu- gnata ordinanza del G.I. del Tribunale di Ariano Irpino per aver disposto la sospensione del processo in attesa della defi- nizione di quello pendente davanti al Pretore, benché tra i due giudizi non sussista rapporto di pregiudizialità in quanto atti- nenti ad oggetto e soggetti diversi. Le censure meritano accoglimento. Come rilevato dal P.G., è ius receptum che il rapporto di pre- giudizialità che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nell'ipotesi di cause pendenti fra soggetti diversi, perché la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo fare stato nei confronti delle parti (diverse) dell'altro, non può perciò stesso costituire il ne- cessario antecedente logico-giuridico della relativa decisione 4 (Cass, 9.12.1988 n. 6676; 26.1.1995 n. 929; 13.1.1996 n. 250; 4.2.1998 n. 1133). Il principio trova fondamento sul rilievo che la sospensione necessaria del processo si ispira alla disciplina della cosa giu- dicata, con la conseguenza che sussiste il rapporto di pregiu- dizialità giuridica tra due processi solo quando il giudizio for- matosi nel processo ritenuto pregiudicante potrà avere valore imperativo nei rapporti tra le parti del giudizio in cui si profila la necessità della sospensione, e sempre che la definizione dell'altra controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pre- giudicata (Cass. 23.6.1995 n. 7145). Ciò non ricorre nel caso specifico, giacché la causa ritenuta pregiudiziale dal G.I. del Tribunale di Ariano Irpino risulta in- staurata nei confronti della sola IC IE, men- tre quella sospesa con l'ordinanza impugnata è stata proposta
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UA, EL e AD AR e successiva- mente nei confronti della predetta IE, terza chiamata in causa. La parziale diversità soggettiva riscontrabile fra le cause in questione, fa venir meno il requisito soggettivo fra le F parti indispensabile per ravvisare la sussistenza del rapporto di pregiudizialità. Inoltre deve aggiungersi che la decisione sulla causa di ri- scatto non costituisce in alcun modo l'antecedente logico- 5 giuridico della decisione nella causa di esecuzione specifico. dell'obbligo di concludere il contratto o di risoluzione del pre- liminare, trattandosi, semmai, di antecedente pratico, nel sen- so che l'eventuale accoglimento della prima renderebbe inutile esaminare la seconda (e non è neppure esatto perché reste- rebbe da stabilire, in caso di pronuncia di risoluzione, se i promittenti venditori inadempienti debbano essere condannati ai danni: infatti il successo dell'azione di riscatto non esclude- rebbe il loro inadempimento per aver venduto l'immobile ad altra persona). In realtà ogni causa può proseguire autonomamente, per cui è da escludere che il giudizio pendente davanti al Tribu- nale di Ariano Irpino debba essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c.- Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con conse- guente cassazione dell'impugnata ordinanza e rimessione delle parti per il prosieguo della causa davanti allo stesso Tribunale di Ariano Irpino. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata ordinanza e rimette le parti per il prosieguo della causa davanti allo stesso Tribunale di Ariano Irpino. 6 END Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 1 marzo 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE Ansuins Pollank IL PRE SIDENTE IL CANCELLIERE C Valeria Neri OOT 280.000 hoooo 290000 TUE 3 03 MAG. 2001 2 A M O R E T A R T N E 4 E L L E ) .. D I . Z I i O O c V P i R r I ia e v P 7 R I) g r ) C I iz e a I IL E l d O IN 4 r S F e iu F S P F i H s G N 8 P IC A U l I I l 5 ! L E C ile I A 3 D R C F . b A . I A a A . . s . R D . C C . n E . . o C . e p . p T M i s D e z r. r e ( N a li R r E (D ( 1 1 G G I . R M I a D s s L . I (D 7