Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4895 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA4 89 5 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 11334/98 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO Consigliere Cron. 10476 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI- Rel. Consigliere - Rep. VIDIRI - Consigliere Dott. Guido - Ud. 16/01/01 Consigliere - Dott. Raffaele FOGLIA ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliata in ROMA VIA CUTANEO ROSA, 72, presso lo studio dell'avvocato DE GARIGLIANO RUGGIERI PIETRO, rappresentata e difesa dall'avvocato FANTINI SILVANA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2001 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI 159 -1- VINCENZO, GIGANTE GIUSEPPE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimato avverso la sentenza n. 2285/97 del Tribunale di TORINO, depositata il 17/06/97; R.G.N. 722/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione Provinciale per la Manodopera di Torino ha cancellato dall'elenco dei lavoratori agricoli subordinati,per il periodo successivo al 1986 e sino al 1992, la sign. Rosa CU. Questa ha quindi adito il Pretore, con separati ricorsi del 25.1.93 e 31.5.94, affinche fosse accertato che essa aveva lavorato, per tale periodo- alle dipendenze della propria madre e successivamente alla morte di questa avvenuta il 24.7.91 - alle dipendenze del padre. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 17.6.97, ha confermato la decisione pretorile che era stata di rigetto della domanda ritenendo l'esistenza di un'impresa familiare. La sign.CU chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi. L'INPS ed il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale non si sono costituti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia insufficiente motivazione della sentenza in punto di difformità tra dichiarazione dei testimoni e periodi indicati nel Ibretto di lavoro che si riverbererebbe sulla mancanza del presupposto della certezza delle prestazioni. Essa sostiene che è evidente come il Tribunale, laddove pone in dubbio la sussistenza del rapporto lavorativo, poiché le date riferite dai testimoni appaiono lievemente difformi rispetto a quelle riportate nel libretto di lavoro omette di motivare su un punto fondamentale, adducendo a giustificazione un elemento che non può essere ritenuto dirimente, come affermato dalla giurisprudenza relativa alle annotazioni contenute nel libretto di lavoro. Con il secondo motivo denuncia l'erronea interpretazione dell'art. 2094 cc. Si imputa al Tribunale di aver tratto dal fatto che il rapporto avvenisse all'interno della famiglia, con la collaborazione dei fratelli, il convincimento che era altamente improbabile l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, di conseguenza, che la prova, semmai consentita, deve essere particolarmente rigorosa. Il Tribunale ha altresì affermato che fondamentale elemento di distinzione fra lavoro subordinato ed altro tipo di rapporto di lavoro deve ritenersi il rapporto di subordinazione ,essendo l'osservanza di un orario di lavoro, la forma della retribuzione, e la mancanza di rischio economico aspetti secondari. Esso non ha tuttavia considerato che la soggezione al potere direttivo dell'imprenditore può avvenire anche con direttive di carattere generale, come è accaduto per lei che fu prima soggetta a quelle della madre e,successsivamente, a quelle dei fratelli. Sussisteva, peraltro, anche l'assenza di rischio economico in quanto la donazione di parte della nuda proprietà dell'azienda implica soltanto una sua aspettativa ereditaria diversa. 2 Le censure che per la loro connessione ed interdipendenza devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Ed invero, la decisione del Tribunale che ha negato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato il Pretore aveva invece ritenuto l'esistenza di una impresa familiare-si articola nei seguenti punti: a- le imprecisioni fra dichiarazioni della parte e le deposizioni testimoniali non consentono neppure di individuare con certezza i fatti costitutivi della domanda (periodi ed anni lavorati, identificazione dei datori di lavoro, mansioni svolte ) oltre a negare in radice alla ricorrente la stessa possibilità materiale di fornire la prova dei fatti stessi;
b- nulla essa deduce in ordine agli elementi tipici della subordinazione il cui elemento chiave è costituito dal vincolo di carattere personale che assoggetta il prestatore di lavoro al potere direttivo ed organizzativo e disciplinare dell'imprenditore; c- attese le caratteristiche e le particolarità del rapporto che si sarebbe protratto dal 1987 al 1991- la prova della subordinazione doveva esser rigorosa: essa invece non è stata fornita;
né l'esistenza della subordinazione è stata dedotta nell'atto introduttivo. Trattasi, come è evidente di una costruzione logica ed articolata dei fatti, espressione del potere che in ordine agli stessi l'ordinamento riserva esclusivamente ai giudici di merito, sorretta da corretti postulati giuridici, sia per quanto attiene alla identificazione dei criteri di riscontro della subordinazione, sia in ordine allo spessore 3 che avrebbe dovuto assumere- a fronte di una situazione di fatto tuttaltro che univoca- l'onere probatorio. Le censure, un intreccio assai poco organico di valutazioni fattuali ed argomentazioni giuridiche, non denunciano alcun vero vizio logico o di motivazione limitandosi a contrapporre alla valutazione fattuale del Tribunale, la propria, anche quando sembrano voler denunciare violazioni o false applicazioni di legge. Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma 16 gennaio 2001 Il Consigliere es. Corrado Sugheli Presidente Sill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Ể I aggi, 3 APR 2001. D , 3 0 3 O 1 L A 5 IL CANCELLIERE S . L R S . O T O C A R B N T I A ' , D 3 L A 7 L S - E E 8 P - D S 1 I I 1 S N A N G T E E S O S G O I A G P A D E M L E I O , T A O T A I D R L R T L E I S T E I D G D N E O E S R E